Il rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita viene richiesto a SUAP del comune dove ha sede l'impresa o dove è residente l'operatore medesimo.
Il rinnovo è soggetto alla frequenza di corso.
Il corso è stabilito dalla Regione.
Può, un soggetto che ha fatto il corso riconosciuto da un'altra Regione, supponiamo Emilia Romagna, fare domanda per il rinnovo in Toscana?
Io penso di no, poiché per questo la competenza è regionale.
Non solo, se l'ente certificatore, ha sede in Emilia Romagna, ciò non esclude che poteva farsi accreditare anche per la Regione Toscana in modo tale da fare corsi validamente riconosciuti e spendibili nel territorio delle due regioni. Giusto?
Grazie.
Il quadro normativo è modificato dal D.Lgs. 14/08/2012, n. 150
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
La disposizione ha ABROGATO l'art. 23 del D.P.R. 23-4-2001 n. 290 prevedendo le seguenti norme che ripropongono un sistema analogo al precedente ma non collimante.
La disposizione è stata attuata con il D.M. 22 gennaio 2014 (
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_22_01_2014.pdf) da cui si ricava:
A mio avviso comunque:
- la competenza è determinata in via generale dalla RESIDENZA
- Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da regioni o province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione. Detta regione o provincia autonoma provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.
- il titolo rilasciato in una Regione è valido sull'intero territorio nazionale
Art. 7 Formazione
In vigore dal 14 settembre 20121. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell' allegato I . La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:
a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell' Allegato I ;
b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
c) le modalità di valutazione;
d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite nel Piano.
Art. 8 Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente
In vigore dal 14 settembre 20121. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell' articolo 7 , dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell' allegato I .
3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , e successive modificazioni.
Art. 9 Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo
In vigore dal 14 settembre 20121. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell' articolo 7 , dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , e successive modificazioni.
**********************
D.M. 22 gennaio 2014 (1).
Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 2014, n. 35.
(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.