Come SUAP nonché Ufficio Attività Produttive abbiamo ricevuto una notifica, tardiva, di una azienda di lavorazione metalli preziosi, insalubre - vedi art.216 TULLSS n.1265/1934 - che aveva già avviato l'attività come espressamente dichiarato.
Oltre tutti gli adempimenti previsti, dobbiamo sanzionarla amministrativamente applicando la sanzione prevista dallo stesso articolo 216 comma7???
Inoltre la tardiva notifica quale luogo di lavoro ai sensi dell'art.67 del D.Lgs 81/2008 è sanzionabile da parte della ASL o del Comune???
La questione è più complessa di quanto sembra.
TEORICAMENTE l'azienda potrebbe difendersi sostenendo di aver avviato l'attività NON INSALUBRE (lavorazioni non nell'elenco) e solo dalla presentazione della notifica al Comune aver avviato anche le lavorazioni insalubri.
In questo caso non vi sarebbero sanzioni.
Altrimenti, ovviamente, scattano i 90 giorni per contestare la tardiva notifica ai sensi della l. 689/1981.
Per l'omessa comunicazione ex art. 67 vale quanto sopra e se ci sono i presupposti:
Art. 68.
(( (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi
1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
L'ORGANO ACCERTATORE PUO' ESSERE SIA L'ASL CHE LA POLIZIA LOCALE.
MA SUGGERISCO DI INVIARE ALLA ASL.