DL n. 117/2007
Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
comma 2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
comma 1. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 TULPS (bar/ristoranti) [...] devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive.
La somministrazione non assistita può essere equiparata alla situazione disciplinata dal comma1 citato? A parere mio sì, dato che l'aspetto discriminante fondamentale è il divieto di vendita per ASPORTO. Se un cliente consuma una birra nel locale nel modo della somm.ne non assistita allora la ratio di prevenzione generale della norma è fatta salva. sarebbe immotivatamente discrimante consentire la stessa identica fattispecie (far cosumare un birra nel locale) al barista ma non all'esercente al dettaglio.