Autore Topic: Proroga attivitĂ  estrattiva  (Letto 3373 volte)

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Offline Simone Chiarelli

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Re:Proroga attivitĂ  estrattiva
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2015, 19:30:10 »
Premessa:
All'interessato si applica la nuova disciplina della LR 35/2015 (domanda di autorizzazione con termine di validitĂ  stabilito dall'Amministrazione competente).
La disciplina dell'art. 20 comma 4 introduce una misura ECCEZIONALE fondata su specifici requisiti
- PUO' (cioè è una valutazione rimessa al RdP e non un atto dovuto)
- una sola volta
- per una durata massima di due anni
- al solo fine di completare i lavori giĂ  autorizzati
- ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontĂ  del titolare dell'autorizzazione

Quindi niente vieta che l'interessato faccia richiesta di proroga ma dovrĂ  dimostrare tutti questi elementi.
Vista la novità normativa intervenuta ritengo che se sussistono i presupposti il RdP debba autorizzare la deroga, almeno per un tempo limitato (il termine di 2 anni è MASSIMO ma può e deve essere rilasciata per un termine adeguato in funzione delle giustificazioni addotte!)


Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .


Art. 18 - Oggetto e contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attivitĂ  estrattiva, di seguito denominata autorizzazione, ha per oggetto il sito estrattivo, gli interventi di risistemazione ambientale, durante e al termine della coltivazione, l'indicazione delle garanzie finanziarie per il suo ripristino.
2. L'autorizzazione contiene:
a) l'indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze;
b) l'oggetto dell'attivitĂ  estrattiva e l'individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione;
c) le prescrizioni per l'esercizio dell'attivitĂ  e per la conseguente risistemazione del sito, con specificazione di quelle il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21;
d) il termine di validitĂ  dell'autorizzazione;
e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse;
g) il termine, non superiore ad un anno, entro il quale deve essere iniziata l'attivitĂ , a pena di decadenza dell'autorizzazione.
3. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'istallazione degli impianti per attivitĂ  diverse da quelle di prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.


Art. 20
- Durata dell'autorizzazione
1. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata dell'autorizzazione stessa in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali ed agli investimenti previsti e non può superare i venticinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24.
3. Qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'Sito esternoarticolo 146 del d.lgs. 42/2004 , il mancato rinnovo della stessa dà luogo alla sospensione e alla decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21.
4. Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal responsabile del procedimento una sola volta e per una durata massima di due anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17.
5. La durata dell'autorizzazione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.
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Offline fabri21

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Proroga attivitĂ  estrattiva
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2015, 12:25:13 »
Nel 2008 questo Suap ha rilasciato, a seguito di richiesta, un'Autorizzazione per attivitĂ  estrattiva a titolo di Variante ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 78/98 (la Variante consisteva nel prolungamento dei tempi di escavazione per ulteriori 7 anni).

Poiché l'Autorizzazione è in scadenza il titolare vorrebbe avvalersi della Proroga prevista dall'art. 20, comma 4 della nuova L.R. n. 35/2015.

La mia domanda pertanto è la seguente.

Il titolare può presentare, ove ne ricorrono le condizioni, la suddetta richiesta di proroga in considerazione del fatto che nel 2008 era stata rilasciata l'Autorizzazione di Variazione per prolungamento dei tempi di escavazione?

Grazie