Sul punto non c’è molta chiarezza e le prassi comunali sono varie.
Io sono del parere che fra privati si possa contrattualizzate l’azienda o un ramo di essa ai sensi dell’art. 2556. Solo con il trasferimento dell’azienda si può traslare, indirettamente, tutta la sfera giuridica che su di essa gravita, ivi compreso ciò che afferisce alla sfera pubblica (posizioni in graduatorie, concessioni, ecc.). In questo senso, il trasferimento porta con sé, senza soluzione di continuità , posizioni di vantaggio in capo all’impresa cedente.
Ciò che afferisce alla sfera pubblica non può essere commercializzato dall’imprenditore. Se l’imprenditore può vendere un bene (un’attrazione nel nostro caso), lo stesso non può essere effettuato, ad esempio, con un pezzo di “suolo pubblico”. Solo con il trasferimento dell’azienda si può assistere ad una sostituzione dell’imprenditore nel complesso dei beni materiale e immateriali che connotano quell’azienda. Se poi il nuovo soggetto non ha i requisiti previsti dalla normativa non potrà esercitare quell’attività di impresa (se vuoi, puoi approfondire la differenza fra azienda e impresa) è dovrà organizzarsi per esercitarne un’altra. In quest’ultimo caso la PA non rinnoverebbe al cessionario i diritti connessi con lo sfruttamento di ciò che è pubblico (suolo pubblico, graduatorie, ecc.).
Io indicherei ai soggetti che sono con un atto pubblico di trasferimento di ramo d’azienda è possibile traslare al cessionario la concessione di suolo pubblico e la posizione in graduatoria relativa all’anzianità di presenza. Le posizioni soggettive riguardanti lo sfruttamento di beni pubblici non possono direttamente essere oggetto di compravendita fra privati.
Neppura la mera vendita di un bene (attrazione) fa sì che si contretizzi un trasferimento d'azienda.