DEMATERIALIZZAZIONE delle ricevute a fini fiscali - Risposta n. 388/2019 di Agenzia Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1794787/Risposta+n+388+del+2019.pdf/e9cbe863-11b7-9328-df74-c08fb0a6dcd9.............
Pertanto, il processo di conservazione elettronica dei giustificativi allegati alle note spese dei trasfertisti è correttamente perfezionato, in base al combinato disposto degli articoli 3 e 4 del D.M. 17 giugno 2014, senza necessità che un pubblico ufficiale attesti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, la conformità all’originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico.
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Alle condizioni sopra enunciate, pertanto, la società istante può conservare in modalità elettronica le note spese ed i relativi giustificativi, siano essi intestati al trasfertista ovvero anonimi (es. titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico), e successivamente distruggere gli originali analogici