In una attività di somministrazione di alimenti e bevande in cui la società srl ha effettuato un atto ufficiale di cessione di quote, dove un socio è uscito dalla società , deve essere comunicato al suap? rimanendo tutto invariato
E' tra le comunicazioni dovute di cui all'art. 89 della L.R. 62/2018?
grazie mille
In TOSCANA purtroppo la normativa da te citata prevede l'obbligo di comunicazion di qualsiasi variazione societaria (alla faccia della semplificazione"), comprese queste variazioni
Art. 89
Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale
1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova SCIA.