Ciao Simone,
1- L’art. 4 del dpcm 25.03.2020, n. 19, stabilisce che nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
……omissis………
2- Dispone altresì che “All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
Domanda:
a. La sanzione accessoria di cui al punto 1 viene applicata mediante ordinanza? Con che tempi? E' possibile mettere eventualmente i sigilli?
b. All’atto dell’accertamento della violazione in che modo si dispone la chiusura provvisoria dell’attività per periodo non superiore a 5 giorni di cui al punto 2? E’ possibile procedere con una diffida alla chiusura da 1 a 5 gg. da inserire sul verbale di accertamento? E se l’esercente non ottempera a detta chiusura come si interviene?
Puoi sintetizzarmi le procedure e i tempi per l'applicazione di dette sanzioni accessorie?
Grazie infinite. Un abbraccio.