1) Viste le attuali normative sul commercio aree pubbliche era possibile per l'amministrazione revocare quella concessione senza alcuna motivazione particolare o anche con motivazione?
La cosa è molto complessa e richiederebbe approfondimenti. Diciamo che la funzione del suolo pubblico connessa con l’interesse collettivo è sovraordinata all’interesse privato dell’impresa che su quella porzione di suolo esercita un’attività privata. Per questo, con tutte le dovute garanzia procedimentali e di partecipazione e sulla base di una solida motivazione la PA ha facoltà di non procedere al rinnovo al momento della scadenza della concessione. Alcune sentenze parlano della possibilità della “disdetta” (vedi CdS n. 2455/2017 – CDS n. 3960/2014 – CdS 6277/2004). Meglio sarebbe individuare una procedura, con relative tempistiche procedimentali, all’interno del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico.
La disdetta/non rinnovo è cosa diversa rispetto alla revoca. La revoca è un provvedimento altamente discrezionale che incide su un altro provvedimento in essere per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per un mutamento della situazione di fatto. La revoca potrebbe portare ad un indennizzo nei confronti del privato.
2) Questa concessione ANNUALE rilasciata nel 1984 che si è rinnovata tacitamente di anno in anno può essere equiparata alle altre concessioni su aree pubbliche per le quali l'art. 1 comma 1180 della L. 205/2017 prevede la proroga fino al 31/12/2020?
All’epoca del primo regime transitorio dell’Intesa del luglio 2012 sarebbe stato opportuno fare un atto ricognitivo delle concessioni in essere e agganciarle alle varie scadenze (rammenta che i chioschi sono stati equiparati alle concessioni mercatali). Una volta agganciate, la successione delle norme avrebbe agito ex lege. Se all’epoca non hai indicato questa concessione in scadenza in una delle tre ipotesi previste dall’Intesa, significa che non l’hai equiparata, quindi perché farlo ora? Sarebbe una contraddizione. In ogni caso, data la situazione di estrema incertezza, puoi anche sancire che tale concessione, nei fatti, è da considerare come concessione pluriennale e, come tale, in scadenza il 31/12/20. L’incertezza normativa lascia aperte varie ipotesi.
3) Cosa accade alla luce dell'attuale normativa, anche recente in Campania, dopo il 31/12/2020? Rinnovo per 12 anni a richiesta del concessionario nonostante fosse stata rilasciata come concessione annuale?
Vedi sopra. Occorre un provvedimento comunale che sancisca il carattere pluriannuale di quella concessione. Meglio una DGC di indirizzo e poi un provvedimento dirigenziale.
4) Si dovrà prorogare necessariamente per 12 anni anche la concessione del bar nonostante non fosse nata come posteggio mercatale in senso stretto ma solo come concessione annuale di suolo pubblico all'interno del mercato, ancorchè tacitamente rinnovata?
Vedi sopra, hai margine di intervento.
5) Se fosse possibile la revoca della concessione di suolo pubblico così come paventata dall'Amministrazione, precisando che la licenza di somministrazione alimenti e bevande del 1984 è di carattere permanente e per quanto riguarda il luogo di esercizio riporta "Interno Area mercatale di via..."., che fine farebbe la licenza stessa? Dovrebbe essere dichiarata la decadenza, revocata o semplicemente potrebbe anche essere utilizzata per altro locale privato?
Non esiste più il contingentamento vecchia maniera. Se la concessione è revocata o non rinnovata, non esiste più.
Ripeto che occorrerebbe approfondire, quesiti del genere non possono essere affrontati sul forum.
Tutto ciò che ho affermato potrebbe venire meno se si tratta di concessione di suolo pubblico annessa a bar esistente in sede fissa (semplice dehors di bar in locale privato). In questo caso non si tratta di commercio su AAPP in senso stretto e non si applicano le norme citate