Lo spostamento di un mercato presuppone che si debba effettuare una procedura concorsuale chiusa agli concessionari che devono essere trasferiti in altro luogo. Non sono rilasciate concessioni ex novo ma varia il posizionamento: la scadenza della concessione resta quella. La LR pugliese, a parere mio, male ha fatto a legare i criteri per il rilascio delle concessioni ex novo ai meri spostamenti delle concessioni in essere. Generalmente, per questo tipo di procedure si tiene conto dell’anzianità di presenza nel mercato e non di altri criteri.
Il fatto è che per i principi che riguardano il subingresso, l’anzianità di presenza nel mercato è una sorta di eredità che viene passata da operatore a operatore e che, quindi, aumenta sempre più. In sintesi, se Tizio subentra a Caio, il valore del trasferimento è anche dato dalle presenze che sono collegate al titolo di Caio, che a sua volta ha acquisito le presente del suo precedente dante causa (e così via a ritroso fino alla prima concessione). La normativa pugliese sancisce questa prassi all’art. 2, comma 9 del regolamento: Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della legge. Le presenze maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
Quindi, volendo applicare ancora i criteri dell’art. 30, lì troviamo le regole per la somma dell’anzianità in riferimento all’iscrizione al registro imprese ma non quelle per l’anzianità di presenza nel mercato.
Per l’anzianità di iscrizione è logico fermarsi solo al precedente dante causa conteggiando dal momento del subingresso. Sarebbe illogico andare a vedere l’anzianità di Tizio dopo che ha venduto l’azienda a Caio. Le sorti di un’azienda (cedente) future rispetto al momento della vendita di azienda non possono influenzare l’azienda acquirente che, ormai, non ha più nessun legame giuridico con quella.