Autore Topic: Graduatoria commercio su aree pubbliche  (Letto 1037 volte)

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Offline Mario Maccantelli

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Re:Graduatoria commercio su aree pubbliche
« Risposta #2 il: 05 Ottobre 2020, 19:36:17 »
Lo spostamento di un mercato presuppone che si debba effettuare una procedura concorsuale chiusa agli concessionari che devono essere trasferiti in altro luogo. Non sono rilasciate concessioni ex novo ma varia il posizionamento: la scadenza della concessione resta quella. La LR pugliese, a parere mio, male ha fatto a legare i criteri per il rilascio delle concessioni ex novo ai meri spostamenti delle concessioni in essere. Generalmente, per questo tipo di procedure si tiene conto dell’anzianità di presenza nel mercato e non di altri criteri.
Il fatto è che per i principi che riguardano il subingresso, l’anzianità di presenza nel mercato è una sorta di eredità che viene passata da operatore a operatore e che, quindi, aumenta sempre più. In sintesi, se Tizio subentra a Caio, il valore del trasferimento è anche dato dalle presenze che sono collegate al titolo di Caio, che a sua volta ha acquisito le presente del suo precedente dante causa (e così via a ritroso fino alla prima concessione). La normativa pugliese sancisce questa prassi all’art. 2, comma 9 del regolamento: Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della legge. Le presenze maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

Quindi, volendo applicare ancora i criteri dell’art. 30, lì troviamo le regole per la somma dell’anzianità in riferimento all’iscrizione al registro imprese ma non quelle per l’anzianità di presenza nel mercato.
Per l’anzianità di iscrizione è logico fermarsi solo al precedente dante causa conteggiando dal momento del subingresso. Sarebbe illogico andare a vedere l’anzianità di Tizio dopo che ha venduto l’azienda a Caio. Le sorti di un’azienda (cedente) future rispetto al momento della vendita di azienda non possono influenzare l’azienda acquirente che, ormai, non ha più nessun legame giuridico con quella.
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Dott. Mario Maccantelli - esperto OV
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Offline Gianpaolo78

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Graduatoria commercio su aree pubbliche
« Risposta #1 il: 02 Ottobre 2020, 22:19:43 »
Nel comune di XXX si sta attuando un trasferimento temporaneo del mercato settimanale.La legge regionale prevede che per il trasferimento si applichi l'articolo 30 comma 4.La legge regionale numero 24 del 2015 è seguita da un regolamento regionale del 2017 redatto appositamente per l'eventuale direttiva Bolkestein poi soppressa dal Governo.Nel regolamento per spostamento e trasferimento di mercato si applica l'articolo 30 comma 4 della legge regionale e oltretutto l'articolo 7 e 8 del regolamento.Di qui lo sviluppo della graduatoria in due fasi la prima con un punteggio di 40 50 e 60 punti in base alla anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese cumulata con l'eventuale Dante causa e la seconda con un punteggio sulla anzianità di frequenza. E qui inizia il dubbio sull'applicazione della legge(a mio parere molto interpretativa e poco chiara).C'è chi vuole prendere l'anzianità di presenza effettiva della persona al momento dell'acquisto,c'è chi vuole prendere l'anzianità pregressa dell'ultimo Dante causa,c'è chi vuole prendere l'anzianità storica del posteggio.
Si capisce bene che in base alla storicità  cambiano i punteggi penalizzando soprattutto gli ultimi acquisti fatti da aziende giovani che però hanno pagato fior di soldi quella storicità.
La domanda è:qual'è la soluzione corretta?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.