Il sindaco ha emesso nell'aprile 2020 una ordinanza che vieta le frequenze 5G di telefonia e che tuttora non è stata ancora revocata . Il decreto semplificazioni di set.2020 (modifica L.Quadro n°36 del 22-2-2001) toglie il potere ai sindaci di emanare ordinanze contro l’installazione del 5G e consente solo di regolamentare la posizione delle antenne sul territorio . L’ufficio SUAP (Ottobre 2020) convoca gli uffici interni al Comune e l’Amm.ne (conf. servizi) per chiedere, per loro competenza come comportarsi rispetto all’antenna già montata e quale adempimenti adottare per le pratiche future. La conferenza si è espressa unanime per questi adempimenti:
- annullare in autotutela la SCIA dell’antenna già montata nell’ott. 2020.
- respingere tutte le future pratiche per la vigenza dell’Ordinanza Sindacale contro il 5G.
Dubbi:
- Tra il Decreto Semplificazioni n°120 del 2020 del set 2020 che consente il 5G e l'ordinanza Sindacale di Divieto 5G del apr 2020, quale disposizione vige?
- Se il SUAP respinge tutte le pratiche 5G, le eventuali responsabilità in un contenzioso di chi sono?
- Ha senso annullare in autotutela la SCIA già "matura" o avrebbe senso far applicare l’ordinanza?
– L’ordinanza sindacale contro il 5G, nonostante il decreto semplificazioni, deve tenersi in considerazione in sede istruttoria SCIA del SUAP?