Buongiorno
il NAS è intervenuto in una palestra privata ove si esercita la pratica chinesiologica ad opera di un oggetto laureato in scienze motorie, a favore dei soci di un circolo privato.
I soci si sono dotati di prescrizione medica.
Il NAS ha scritto al Sindaco affinchè emetta un'ordinanza di sospensione dell'attività.
Il Punto è questo:
- trattasi di circolo privato che opera a favore dei soli soci, quindi non dovrebbe rientrare nella sfera di una attività produttiva che richiede una preventiva autorizzazione;
- il soggetto che pratica la chinesiologia si appiglia al DPCM 3 dicembre 2020 art. 1 comma 10 lett. f) che prevede ...." sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche, nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi".
Noi (Polizia Locale) riteniamo che, se trattasi di violazione alle norme del D.P.C.M., e come tale sanzionato ai sensi del D.L. 19/2020, l'autorità preposta ad emettere l'ordinanza di chiusura deve essere necessariamente il Prefetto.
Qualora, invece, si determinasse per una violazione alle specifiche norme che regolano l'attività di chinesiologo (titolo abilitante, idoneità locali, regolare iscrizione ad albi ecc.) allora l'ordinanza di immediata sospensione dell'attività è appannaggio del Responsabile Settore SUAPE.
Cosa ne pensate?
ringrazio