Buongiorno e Buon Anno. Gent.mi dr. Maccantelli e dr. Chiarelli ho seguito particolarmente le risposte date agli utenti del forum che chiedevano pareri in merito ai collaudi degli impianti/depositi di carburante (sia privati che stradali). Anche nella risposta data a Giur78 è stato evidenziato che, anche in Veneto, si potrebbe applicare l'art. 10 del DPR 160/2010 (autocollaudo) e non è la prima volta che suggerite tale orientamento. Anche io ho lo stesso problema e i Funzionari della Regione Veneto, sentiti di recente per le vie brevi, sostengono che solo la Regione Emilia Romagna abbia previsto l'autocollaudo -solo per l'esercizio provvisorio- in attesa della Commissione comunale mentre tutte le altre Regioni, compresa la Regione Toscana, hanno disciplinato con L.R. la obbligatorietà della commissione comunale . Io avevo inteso (forse sbagliando) che la Vs. Regione Toscana aveva semplificato il procedimento di autorizzazione di questi impianti (sia privati che stradali) nel senso che non prevedeva più l'intervento della commissione comunale. Quello che Vi chiedo è sapere, cortesemente, se l'applicazione dell'art. 10 del DPR 160/2010 sia un Vs. interpretazione oppure se è supportata da una legge regionale della Toscana. In questo caso tenterei di proporla ai Funzionari della Regione Veneto che, al momento, nonostante l'emergenza Covid ritengono l'intervento della commissione imprescindibile. Vi ringrazio. Distinti saluti.