In materia di animali d' affezione, nello specifico del cane, nel caso di un sequestro amministrativo
(L.689/81), l' autorità amministrativa competente all' eventuale opposizione al sequestro ed all' eventuale confisca dell' animale, è il sindaco del comune dove viene operato il sequestro, corretto? Per quanto riguarda invece i criteri di applicazione di tale provvedimento, in base alla legge 689/81 può essere effettuato un sequestro amministrativo cautelare ogni qualvolta ci si trovi in presenza di una violazione che venga sanzionata, come garanzia al pagamento della stessa, è abbastanza chiaro però che non verrà mai sequestrato un cane perché il proprietario non ne raccoglie le feci anche se sanzionato. Quando utilizzare il sequestro amministrativo ? Con quali criteri? In base alla 689/81 possiamo applicarlo sempre in presenza di violazione. Quando è il caso di adottare tale misura, purtroppo non ben chiara, a differenza dei sequestri in materia penale che sono ben chiari e vengono operati in determinate circostanze ?
Grazie anticipatamente