Buon giorno vorrei un chiarimento interpretativo a proposito della procedura aperta in relazione al principio di rotazione.
Quesito 1.
Nel caso di attivazione di una RDO aperta sul MEPA si deve applicare il principio di rotazione e quindi inserire la clausola di sbarramento per l'operatore uscente e per quelli precedentemente invitati?
Nella sentenza La sentenza Tar Puglia – Lecce, 2 ottobre 2018, n. 1412 il ricorrente riteneva illegittimo l'operato dell'Amministrazione che non aveva applicato la rotazione e quindi non avrebbe dovuto invitare l'uscente, in quanto sotto soglia ai sensi degli artt. 30 e 36 del Codice.
Il TAR ha ritenuto che “L’invito a presentare offerta ai soli appaltatori iscritti al Mepa non realizza una procedura aperta di tipo concorrenziale ma una «procedura ristretta», e pertanto va rigorosamente applicato il principio di rotazione delle imprese e la loro alternanza”.
Quale è il mio dubbio?:
questa sentenza è aggiornata all'introduzione sul MEPA della RDO aperta?
la RDO aperta consente anche ai non iscritti al MEPA di partecipare purchè entro i termini di scadenza previsti per la presentazione dell'offerta ottengano l'abilitazione, e quindi pertanto non dovrebbe applicarsi il principio di rotazione.
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Quesito n. 2
nel caso la stazione appaltante voglia attivare una procedura ristretta sul MEPA deve utilizzare la RDO a invito a la RDO aperta?
Questi appalti sembrano sempre più la selva oscura di Dante

Grazie
Fabio