Se ho ben capito, il sig. A, con la propria impresa esercente il commercio su AAPP, lavora in quattro posteggi. Tre posteggi li usa in qualit? di proprietario d?azienda mentre un quarto posteggio ? usato in qualit? di affittuario d?azienda. Questo quarto posteggio ? nella titolarit? originaria del sig. C, ? lui il proprietario d?azienda che ha da tato il posteggio in affitto al sig. A.
Il sig. A decide di donare la sua azienda al sig. B. Il sig. B, quindi, una volta firmato l?atto pubblico di donazione, procede con la comunicazione di subingresso ai sensi dell?art. 90 della LR n. 62/2018.
Per i primi tre posteggi, come hai detto tu, nulla da rilevare. In riferimento al quarto posteggio le cose si complicano.
In via generale, premetto che quasi sempre, in questi casi, assistiamo ad una sostituzione dell?affittuario senza che fra i due affittuari ci siano legami contrattuali: Tizio ? proprietario d?azienda; Tizio affitta a Caio; Tizio e Caio, dopo un po?, decidono di non andare pi? avanti con il contratto; Tizio trova un altro affittuario, Sempronio, e, contestualmente, interrompe il contratto con Caio e ne stipula uno nuovo con Sempronio. Questa situazione ? molto frequente e, da un punto di vista amministrativo, si gestiva in modo semplice senza far presentare re-testazione a Tizio (sul punto si ? espresso favorevolmente anche il MiSE). La regione Toscana, per?, con la LR 62/2018, ? intervenuta andando a complicare le cose e all?art. 90 citato ha precisato (pur non comprendendo la ratio di questa discriminazione) che la re-intestazione ? superflua in tutti gli ambiti commerciali ma NON nel commercio su AAPP: vedi art. 90, comma 2.
Il caso che hai poto corrisponde a quello che ho descritto in via generale? Direi no.
Nel caso dai sigg. A, B e C c?? un particolare in pi?. Il sig. A, cedendo l?azienda a B, ha ceduto anche la sua posizione contrattuale con C. In pratica, ? avvenuta una cessione del contratto di affitto di azienda. Nel caso di specie, quindi, a meno di specificazioni contrattuali, si dovrebbe applicare l?art. 2558 CC: il sig. B si sostituisce al sig. A relativamente al contratto di affitto di azienda il cui cedente ? C. Se il notaio ha avallato questa interpretazione (la questione ? comunque complessa, andrebbe verificata), allora siamo di fronte ad un caso cui la LR non ha specificato una precisa conseguenza amministrativa.
Come gi? affermato, posso rilevare che fra C e B non interverrebbe un contratto ex novo. Io invierei una comunicazione a C dicendo che per il SUAP, l?attuale affittuario/conduttore ? B in forza della comunicazione agli atti. C pu? confermare che non ? stato stipulato un contratto ex novo