Buonasera
la questione non è banale e sottende una diversità di vedute anche nella dottrina. Ciò premesso mi permetto di suggerire, nel caso questa modalità dii accertamento sia strutturale, di consultare la propria Prefettura di riferimento.
Provo comunque ad argomentare il mio pensiero in materia.
in via di principio l'art. 200 cds sancisce la regola generale della immediata contestazione, ovviamente nelle circostanze in cui ciò sia possibile; per converso l'art. 201 cds prevede una serie di eccezioni che alla regola principale sopra accennata.
per quanto concerne l'art. 193 occorre in particolare fare riferimento ai casi indicati dai punti g-bis e g-ter di cui al comma 1 bis dell'art. in commento.
Con la prima disposizione si prescinde dalla contestazione immediata dagli artt. 80 e 193 nell'ipotesi di utilizzo di dispositivi debitamente omologati per la contestazione automatica, a patto però che la strumentazione sia debitamente omologata con d. min trasp.
Ne discende che la mancanza di omologazione non consente l'utilizzo automatico e, di conseguenza, impone la presenza degli organi di polizia; ponendosi al di fuori dal campo di applicazione della suddetta eccezione. in questo caso, a sommesso parere, si ritiene che la documentazione fotografica sia prova documentale della circolazione del veicolo nelle circostanze di tempo e di luogo poi cristallizzate nel verbale di contestazione.
in tale contesto, previa indicazione della impossibilità di contestazione immediata, io procederei con la consultazione in bb dd mctc e da quel momento si acccerta materialmente la violazione di cui all'art. 193.
allo stesso risultato si dovrebbe pervenire nel caso in cui lo strumento utiizzato ricade nelle ipotesi g ter; trattasi di dispositivi che a seguito del passaggio innanzi alla tlc, pongono in essere un raffronto dell elenco dei veicoli a motore non coperti da assicurazione. anche in questo caso lo strumento deve essere debitamente omologato.
nel caso indicato, io non procederei quindi con contestazione dell'art. 180 cds poichè tale procedura è limitata esclusivamente alle fattispecie di cui al comma 1 quater art. 201 cds, bensì direttamente con la contestazione dell'art. 193 e se del caso archviando la posizione successivamente.