Adeguatezza del fondo rischi contenzioso e finanziamento dei debiti fuori bilancio da sentenza nel mirino della Corte dei conti. Con un questionario, da inviare entro il termine dell'8 marzo 2021 a firma dei responsabili degli enti (e non dei revisori), debutta la nuova indagine della Sezione Autonomie.
La Corte dei conti ha ritenuto di svolgere specifici controlli in ordine ai debiti fuori bilancio rivenienti da sentenza (articolo 194, lettera a) del Tuel), nonché in ordine alla costituzione e all'adeguatezza del fondo rischi contenzioso, quale strumento volto a evitare squilibri di bilancio derivanti dall'insufficienza delle risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio. A questi fini, il punto 5.2, lettera h) del principio contabile applicato (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) impone l'obbligo dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso in caso di soccombenza probabile o sentenza di condanna non definitiva e non esecutiva. L'obbligazione passiva non dà luogo ad alcun impegno e le risorse stanziate incrementano necessariamente, a fine esercizio, la quota del risultato di amministrazione accantonata, tra le passività potenziali, per la copertura degli eventuali oneri derivanti dalla sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza.
Il questionario, composto da sei domande, vuole indagare se in occasione dell'avvio del sistema di contabilità armonizzata l'ente ha provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente al 1° gennaio 2015, avendo riguardo alla data iniziale, alle ragioni, al valore nonché allo stato dello stesso. Si chiede poi se nell'ambito di questa ricognizione o di quelle svolte nelle annualità successive l'ente ha provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza, anche secondo i criteri fissati dall'Organismo italiano contabilità (rischio probabile, possibile e remoto), ed ha provveduto alla stima dei relativi oneri.
Il responsabile deve dichiarare anche se negli esercizi successivi al 2015 ha svolto un costante monitoraggio in ordine all'adeguatezza degli accantonamenti del fondo rischi contenzioso (deliberazione n. 9/2016 della Sezione delle Autonomie).
Sotto la lente pure il rilascio da parte dell'organo di revisione dell'attestazione della congruità dell'accantonamento e dello stanziamento. Sono altresì richiesti i dati contabili riferiti all'esercizio 2019. Nello specifico, occorre riportare gli accantonamenti a inizio anno, le risorse applicate al bilancio dell'esercizio, gli stanziamenti di spesa (di competenza e quelli riaccantonati dai fondi degli esercizi precedenti), le variazioni effettuate in sede di rendiconto e, infine, il fondo accantonato nel risultato di amministrazione 2019.
L'ultima domanda riguarda le modalità di finanziamento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive (articolo 194, lettera a) riconosciuti nel 2019. I responsabili devono specificare quanta parte è stata finanziata mediante accantonamento nel risultato di amministrazione, l'importo finanziato con risorse dell'esercizio 2019 e l'importo da finanziare negli esercizi successivi.
Il questionario compilato dovrà essere inviato attraverso il sistema Con.Te.
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