Progressioni orizzontali: l'ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro n. 27932 del 7.12.2020
Le progressioni orizzontali non possono essere assegnate solo per anzianità e non debbono riguardare tutti i dipendenti, anche se il fondo delle risorse decentrate risulti potenzialmente così capiente da consentirlo. L'effetto di tale progressione, specificato nell’ordinanza, è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni; i differenziali retributivi, a parità di mansioni, sono pertanto fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.
Le disposizioni della contrattazione collettiva non hanno fatto altro che sviluppare tali principi, prevedendo, da un lato, criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l'attribuzione dei benefici economici premianti e, dall'altro, fissando il limite delle disponibilità del Fondo.