Autore Topic: Assunzione vincitore : DIRITTO SOGGETTIVO O INTERESSE LEGITTIMO - CdS 908 /21  (Letto 1509 volte)

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Offline Vincenzo Giangreco

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 908/2021, ha confermato come legittima la decisione di un ente che aveva bandito la selezione di mobilità per poi non dare corso all'immissione in ruolo, in quanto giuridicamente impossibilitata.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 908/2021
La pronuncia è particolarmente interessante in quanto fissa alcuni concetti cardine del nostro ordinamento:
•la posizione giuridica dei partecipanti a un concorso pubblico non è di diritto soggettivo pieno e incondizionato alla successiva assunzione, ma di un interesse legittimo, in quanto l'assunzione è rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti dell'amministrazione;

• pertanto, l'amministrazione non ha un obbligo di assunzione e può, nel corso del completamento del procedimento concorsuale, paralizzarlo o anche annullarlo qualora sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (divieto assunzionale), organizzativa o anche solo di natura finanziaria (quale il difetto di copertura); tutto ciò a condizione che la scelta possa ritenersi congrua e corretta;

• al termine del concorso con l'approvazione della graduatoria definitiva, tutte le vicende successive a partire dalla mancata assunzione del vincitore ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di diritto privato delle pubbliche amministrazioni e i relativi contenziosi sono di competenza del giudice ordinario; l'ordinamento, quindi, riconosce al vincitore il diritto soggettivo alla stipula del contratto individuale di lavoro, correlato al consenso dell'amministrazione;

- tuttavia, anche il suddetto diritto soggettivo recede qualora l'assunzione non sia resa possibile da vincoli finanziari normativamente imposti, da blocchi delle assunzioni o da divieti di provvista di personale, anche quali aspetti sanzionatori di specifiche disposizioni.
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2021, 10:49:56 da Vincenzo Giangreco »