Autore Topic: Gr014 - Gruppo di studio di "Diritto sanitario"  (Letto 2799 volte)

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Offline Simonetta Pezzola

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cartella clinica
« Risposta #8 il: 01 Aprile 2021, 12:45:20 »
Ben trovati,

visto che, almeno secondo il modesto avviso di chi scrive, un istituto o argomento di studio dovrebbe essere affrontato (quanto meno in una fase "media" di preparazione) non solo in s? ma anche attraverso i vari richiami, nessi, collegamenti, rinvii, rimandi che allo stesso attengono, ho preparato un piccolo "resum?" sulla cartella clinica che, argomento tipico di diritto sanitario, vi consente il ripasso  di svariati istituti di diritto civile, normativa c.d. privacy, diritto penale, tema della responsabilit? in ambito medico-sanitario, ai quali, pure, ho fatto cenno per sollecitare il vostro approfondimento.
Spero sia utile

Offline Simonetta Pezzola

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Appalti in sanitA il Garante Privacy richiede maggiori tutele
« Risposta #7 il: 29 Marzo 2021, 17:18:09 »
Ben trovati,

di seguito un interessante "nesso" tra protezione dei dati personali e gare pubbliche nel settore sanitario.

Offline Simonetta Pezzola

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C.V.
« Risposta #6 il: 17 Marzo 2021, 12:38:19 »
Ben trovati,

intanto, solo per quanto allegato.
 

Offline Simonetta Pezzola

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Accreditamento istituzionale - Cass. 83884/2020
« Risposta #5 il: 13 Marzo 2021, 13:09:20 »
Ben trovati Tutti,
oggi sottopongo alla Vostra attenzione  una sentenza della Suprema Corte (n. 83884/2020) di peculiare interesse per i diversi istituti che ci consente di ripassare ossia, tra le c.d. forme differenziate di assistenza, l?accreditamento istituzionale e le modalit? di remunerazione
L?istituto principe oggetto della suddetta pronuncia ? l?accreditamento, per una sintetica definizione del quale si  rimanda alla lettura, in particolare, degli artt. 8-quater/8 sexies D.lgs 502/1992.
Per quanto qui maggiormente interessa, va ricordato che l'art. 8-sexies, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dispone che le "strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivit? svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento", nonch? il precedente  art. 8-quinquies, che, a sua volta, al comma 1, lett. d), prevede che le Regioni stabiliscano i "criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attivit? e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura".
Posti tali disposizioni normative quali premessa, in estrema sintesi, la questione da cui muove la pronuncia della Suprema Corte ? la seguente: una struttura in regime di accreditamento presso il SSN svolge, per conto di un?Azienda Sanitaria, prestazioni ulteriori, e quindi economicamente eccedenti, rispetto al budget economicamente previsto per la loro remunerazione.
Quindi, ridotto ovviamente ai minini: chi paga tali prestazioni extra budget? Vi ? una qualche responsabilit? che possa essere ascritta all?Azienda Sanitaria?
Dalla lettura della sentenza ? molto interessante anche per alcuni richiami che fa al rapporto ?pubblico -privato? in ambito sanitario ? evinciamo che se  ? vero che la Pubblica Amministrazione (alias SSN) ha "un potere connotato da ampi margini di discrezionalit?, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico"; ? altrettanto vero che ci? debba rimanere  sempre nella prospettiva "che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia" non resti "subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici", giacch?, in definitiva, gli "operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente".
A presto?

Offline Simonetta Pezzola

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Fascicolo Sanitario Elettronico e consenso dell'assistito
« Risposta #4 il: 11 Marzo 2021, 14:58:14 »

Ben trovati,
di seguito poche righe in merito al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che, come noto, ? argomento che interseca anche la materia c.d. Privacy (o, meglio, relativa alla protezione dei dati personali).
A seguito dell?entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito in legge 17.07. 2020 n. 77) ? stato abrogato l?art. 12, comma 3-bis, del decreto legge 179/2012, ovvero la disposizione per cui il FSE poteva ?essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito?.
La norma, nella sua versione attuale ? stante gli evidenti interessi che contrappone ? ? stata sottoposta, e ne ha ricevuto il vaglio, all?Autorit? Garante che ha condiviso la scelta dell?eliminazione del consenso, come sopra detto,  all?alimentazione del Fascicolo, confermando invece quello relativo alla consultazione da parte dei professionisti sanitari.
Pertanto, ricordando che la questione del consenso al trattamento dei dati ? cosa diversa dal diritto ad esprimere il consenso informato sulle cure ( su cui ci si ? soffermati, brevemente ieri) e, in ogni caso, al diritto ad essere curati, si riassume l?attuale situazione in merito al FSE come segue:
non ? pi? previsto il consenso dell?interessato quale presupposto per l?alimentazione  del Fascicolo;
rimane invece necessaria l?autorizzazione dell?interessato (quale fonte di legittimazione all?accesso) per la consultazione del FSE da parte del medico, salvo situazioni di emergenza sanitaria.
In allegato, il testo dell?art. 11 Decreto legge n. 34/2020

Offline Simonetta Pezzola

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Consenso informato
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2021, 11:20:49 »
Buongiorno e ben trovati?
Sottopongo alla Vostra attenzione due recenti pronunce della Corte di Cassazione (una sentenza ? Sezione terza civile, n. 28285/2019 ed una ordinanza, Sezione terza civile 10 giugno 2020, n. 11112) in merito, tra l?altro, al consenso informato.

L?argomento suscita, gi? da tempo in realt?, notevole interesse sia negli operatori sanitari sia negli operatori del diritto in quanto in un sistema ove il ?consenso? del cittadino/utente, fruitore di un qualche servizio o meglio prestazione sembra acquisire sempre maggior peso ed importanza, diventa indispensabile connotare tale istituto e verificarne l?effettivit? della sua tutela.

Solo come introduzione alla lettura delle pronunce sottoriportate, quindi, si vuol porre l?attenzione, innanzitutto,  sulla ?definizione? di consenso informato che, se dal lato del sanitario (struttura, medico, operatore), ? una forma di autorizzazione che deve essere richiesta affinch? il paziente possa ricevere un qualunque trattamento sanitario previa la necessaria informazione sul caso, dal punto di vista del paziente costituisce l?espressione di una libera scelta nel sottoporsi o meno ad interventi, cure, trattamenti, tutelata dalla Costituzione (artt. 2, 13 e 32) e dalla legge ( L. 219/2017, art.1, commi 3-6) .
Da questa sintetica bipartizione discende anche ? e la Cassazione lo afferma chiaramente ? che   la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria, costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione (diverso ed ulteriore quindi rispetto al diritto alla salute) proprio della persona fisica, la quale in piena libert? e consapevolezza sceglie di sottoporsi a terapia farmacologica o ad esami clinici e strumentali, o ad interventi o trattamenti anche invasivi, laddove comportino costrizioni o lesioni fisiche ovvero alterazioni di natura psichica, in funzione della cura e della eliminazione di uno stato patologico preesistente o per prevenire una patologia.
Un?ultima considerazione, prima di lasciarVi alla lettura del testo delle pronunce: molto interessante ? la ?classificazione? che la sentenza 28285/2019 riporta delle casistiche che possono verificarsi ?nel caso concreto? a seconda della prova (che spetta in ogni caso al paziente) della circostanza che il paziente si sarebbe sottoposto o meno a quell?intervento del cui consenso informato si tratta.
E ci? con evidente risvolto sull?accertamento (e relativa quantificazione) dei danni risarcibili.
Buona lettura.

Offline Simonetta Pezzola

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Re: Art. 32 Costituzione
« Risposta #2 il: 09 Marzo 2021, 18:10:48 »

Il diritto alla tutela della salute: il diritto "fondamentale"


Offline Simone Chiarelli

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Gr014 - Gruppo di studio di "Diritto sanitario"
« Risposta #1 il: 16 Febbraio 2021, 04:40:52 »
Gr014 - Gruppo di studio di "Diritto sanitario"



Supervisore: dott. Simone Chiarelli

Coordinatrice: dott.ssa Simonetta Pezzola

Giorno di riunione: Mercoledì ore 15:30

Programma:
1.Legislazione nazionale in materia sanitaria: la salute tra Costituzione, legge e competenze regionali
2.Amministrazione sanitaria: il SSN, Organi, funzioni, programmazione e pianificazione
3. Le Strutture Sanitarie e Ospedaliere: Organizzazione (funzioni, riparto competenze, controlli)
4. I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): evoluzione, tipologia
5. Il cittadino e la Sanità: forme di partecipazione (Carta dei Servizi, DAT, Consenso informato, compartecipazione)
6. Il Trattamento dei dati in sanità: GDPR e D.lgs. 101/2018 disciplina del trattamento dei dati sanitari
7. Il fascicolo sanitario elettronico e la sanità digitale
8. Qualità e sicurezza nelle cure: gestione dei servizi, le linee guida, il governo clinico
9.Cenni su responsabilità  medica ed operatori sanitari: evoluzione legislativa e giurisprudenziale
10. Il sistema di finanziamento del SSN: le risorse finanziarie dallo Stato all'ASL (principi, riparto, piani di rientro)

ISCRIZIONE AL GRUPPO: https://formazione.omniavis.com/courses/gr014

REGOLAMENTO DEI GRUPPI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,57794.0.html
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2021, 05:07:12 da Simone Chiarelli »
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Dott. Simone Chiarelli - simone.chiarelli@gmail.com - tel. 3337663638
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https://formazione.omniavis.com/bundles/book          https://www.youtube.com/user/simonechiarelli