Ben trovati Tutti,
oggi sottopongo alla Vostra attenzione una sentenza della Suprema Corte (n. 83884/2020) di peculiare interesse per i diversi istituti che ci consente di ripassare ossia, tra le c.d. forme differenziate di assistenza, l?accreditamento istituzionale e le modalit? di remunerazione
L?istituto principe oggetto della suddetta pronuncia ? l?accreditamento, per una sintetica definizione del quale si rimanda alla lettura, in particolare, degli artt. 8-quater/8 sexies D.lgs 502/1992.
Per quanto qui maggiormente interessa, va ricordato che l'art. 8-sexies, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dispone che le "strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivit? svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento", nonch? il precedente art. 8-quinquies, che, a sua volta, al comma 1, lett. d), prevede che le Regioni stabiliscano i "criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attivit? e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura".
Posti tali disposizioni normative quali premessa, in estrema sintesi, la questione da cui muove la pronuncia della Suprema Corte ? la seguente: una struttura in regime di accreditamento presso il SSN svolge, per conto di un?Azienda Sanitaria, prestazioni ulteriori, e quindi economicamente eccedenti, rispetto al budget economicamente previsto per la loro remunerazione.
Quindi, ridotto ovviamente ai minini: chi paga tali prestazioni extra budget? Vi ? una qualche responsabilit? che possa essere ascritta all?Azienda Sanitaria?
Dalla lettura della sentenza ? molto interessante anche per alcuni richiami che fa al rapporto ?pubblico -privato? in ambito sanitario ? evinciamo che se ? vero che la Pubblica Amministrazione (alias SSN) ha "un potere connotato da ampi margini di discrezionalit?, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico"; ? altrettanto vero che ci? debba rimanere sempre nella prospettiva "che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia" non resti "subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici", giacch?, in definitiva, gli "operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente".
A presto?