Ai sensi del comma 3 dell’articolo 169 del D.Lgs 267/2021 l’adozione del Peg è un obbligo per gli enti locali con popolazione superiore ai 5000 abitanti.
Ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 169 il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo gestione.
Come stabilito dal principio della programmazione 4/2 punto 4.2 lett. a) il peg e il piano delle performance costituiscono strumenti obbligatori della programmazione.
In attuazione della normativa in materia di trasparenza D.Lgs 33/2013 Il Peg nella va pubblicato sul sito
http://www.comune.../amministrazione-trasparente/performance/piano-esecutivo-di-gestione.html
A tal fine se il Peg è unificato nel piano delle performance, risulta applicabile la sanzione prevista dall’articolo 10, comma 5, Dlgs n. 150 del 2009 «In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati».
Oltre ai divieti di cui sopra sì rileva anche l’inosservanza del principio di programmazione e quello della trasparenza per assenza di pubblicazione del peg in amministrazione trasparente.
Un lieve ritardo nell’approvazione non ha ricadute in quanto il termine è ordinatorio, al contrario, rischio di danno erariale e gravi conseguenze, in caso di sproporzionato ritardo o mancata approvazione del peg.