La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, del 16 febbraio 2021, n. 4035 ha affermato il seguente principio di diritto: "ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'articolo 2051 c.c. enon risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1 e 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno". [/b]