Buonasera,
per rispondere al quesito in oggetto, bisogna aver chiaro la differenza tra estrema e somma urgenza molto spesso utilizzati come sinonimi ma nel codice degli appalti tale utilizzo non può trovare spazio in quanto il legislatore introducendo due articoli differenti, ha voluto separare le due situazioni.
Venendo al quesito giustamente la commissione introducendo "somma urgenza" visto anche il profilo concorsuale alludeva a quanto previsto dall'art 163 del codice.
Il Consiglio di Stato con parere n.855 del 01 Aprile 2016 ha ampiamente trattato l'argomento, inoltre di recente anche l'ANAC si è espressa in merito con una proposta di intervento normativo anche a causa della pamdemia.
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=201600464&nomeFile=201600855_27.pdf&subDir=Provvedimentihttps://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Interventi/_dettaglio?id=6f940b910a77804223e72b15fa01be82Il Consiglio di Stato ha infatti specificato che
[…]l’art. 163 […] accomuna le procedure di somma urgenza e quelle in occasione di eventi di protezione civile, quale ipotesi specifica e speciale della somma urgenza, rimarcando la differenza rispetto alle procedure ex art. 63.
E’ chiaro l’obiettivo del legislatore delegato che, per effetto del combinato disposto degli artt. 63 e 163 sembra, ad un primo approccio, andare coerentemente nella direzione voluta dal legislatore delegante nel senso che:
a) le acquisizioni di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenza devono coniugare tempestivit? con controlli e pubblicit? , questi ultimi anche successivi;
b) è vietato l’affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali.
La procedura negoziata senza bando prevista dal diritto comunitario per i casi di estrema urgenza e nella misura strettamente necessaria (recepita nell’art. 63 codice), è gi? di per sé idonea a soddisfare le esigenze degli appalti della protezione civile, sicché non occorre, in quella sede, una specifica previsione di tali appalti, previsione che sarebbe meramente esemplificativa e non potrebbe aggiungere prescrizioni derogatorie dei limiti comunitari (si rinvia alle osservazioni sub. art. 63). Sicché, rispetto all’art. 63, gli affidamenti di cui all’art. 163 devono essere considerati ulteriormente eccezionali (secondo una “progressione di eccezionalit? ”, se così si può dire) e quindi tale ultima disposizione deve essere interpretata ed applicata in senso assolutamente rigoroso e restrittivo.
Precisando la ratio sottesa all’art. 163 e invero, la previsione del legislatore delegante (“ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali”) non sembra ancorare l’eccezionalit? alla semplice situazione emergenziale, ma piuttosto alle (ulteriori e peculiari) particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali.
Concludendo, bisogna considerare l'estrema urgenza quale base di partenza a cui nei casi specifici(quindi non situazione emergenziale generica) vanno aggiunti ulteriori condizioni che fanno scattare la somma urgenza. L'art.163 è fortemente collegato al codice della Protezione Civile D.L. 2 gennaio 2018, n. 1 quindi a titolo esemplificativo, la dichiarazione dello stato di calamit? potrebbe essere uno strumento per passare da estrema a somma urgenza. L'estrema urgenza non è obbligatoriamente collegata ad un evento ma piuttosto ad una condizione quale ad esempio monopolio o gara deserta mentre nei lavori, per far un'esempio, rimuovere un albero dalla strada è estrema urgenza mentre rimuovere 100 alberi che hanno tranciato i cavi elettrici a causa di una frana è somma urgenza(vedi condizioni aggiuntive).