Tecnicamente non si tratta di SCIA ma mera comunicazione. L?istituto giuridico della ?comunicazione?, differentemente dalla SCIA (vedi art. 19 della legge 241/90), non possiede un regime giuridico generale al quale rifarsi. Ne abbiamo parlato sul forum e durante i seminari. In materia di commercio, la LR n. 62/2018 prevede, all?art. 95 che ?La cessazione di una delle attivit? disciplinate dal presente titolo ? soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione?. L?omessa comunicazione non riporta nessun tipo di sanzione e neppure si possono applicare le sanzioni del d.lgs. n. 114/98 dato che a stessa LR 62/2018 ha previsto, con precisione, che cosa ? stato fatto salvo del d.lgs. n. 114/98 all?art. 132 e, naturalmente, non ci sono le sanzioni.
Arrampicandoci un po? sugli specchi potresti prevedere la fattispecie nel regolamento comunale del commercio e applicare la sanzione dell?art. 7-bis TUEL.
Per concludere, intendendo il termine dell?art. 95 come ordinatorio per l?assenza di sanzioni, si pu? ammettere la comunicazione postuma. E poi resta da considerare il fatto che il soggetto potrebbe aver sospeso e non cessato.
Quando la PA si accorge della chiusura, pu? eseguire altri accertamenti al fine di provare la data di effettiva chiusura e da quella iniziare il conteggio al fine di arrivare alla decadenza ex lege. Magari il soggetto potrebbe rifarsi vivo dicendo che era una sospensione e non una cessazione. In ogni caso, una volta dichiarata la decadenza per sospensione dell?esercizio (secondo i termini legali) , il soggetto dovrebbe ripartire da capo.