Buongiorno,
si ritorna a parlare di subappalto, ma rispetto all'oramai consolidata soglia del 40%, oggi attraverso la sentenza n.240 del TAR Potenza affronteremo un'ulteriore limite del 30% ritenuto "legittimo" in caso di lavori
super specialistici e non in contrasto con le direttive Europee.
In sintesi:
Premessa: Al riguardo, va rilevato che la Corte di Giustizia dell?Unione Europea con le Sentenze del 26.9.2019 nella causa n. 63/2018 e del 27.11.2019 nella causa n. 402/2018 ha statuito che contrasta con l?art. 71 della Direttiva dell?Unione Europea n. 24/2014, che non prevede alcuna soglia massima di subappalto, la norma italiana che ?vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell?appalto pubblico?, sia perch? ?tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall?appalto, dalla natura dei lavori o dall?identit? dei subappaltatori?, sia perch? ?un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell?Ente aggiudicatore?.....
Ma, pur tenendo conto della circostanza che le statuizioni della Corte di Giustizia dell?Unione Europea entrano a far parte dell?ordinamento comunitario e risultano direttamente applicabili negli Stati membri dell?Unione Europea, come se fossero delle norme giuridiche comunitarie immediatamente vincolanti (cfr. sul punto le Sentenze della Corte Costituzionale n. 210 del 29.10.2015, n. 41 del 7.2.2000, n. 384 del 10.11.1994, n. 132 del 16.3.1990, n. 389 dell?11.7.1989 e 29 del 3.2.1986), nella fattispecie in esame non pu? essere disapplicato....
Massima:
Comunque, il predetto art. 105, comma 5, D.Lg.vo n. 50/2016, nella parte in cui stabilisce che il subappalto delle opere, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit? tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali?, elencate nell?art. 2 D.M. n. 248/2016, tra cui quelle relative alla categoria OS30, non pu? superare il 30% dell?importo di tali opere, non viola il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell?Unione Europea con le suddette Sentenze del 26.9.2019 nella causa n. 63/2018 e del 27.11.2019 nella causa n. 402/2018, in quanto non costituisce un divieto generalizzato di ricorrere al subappalto oltre una certa percentuale, ma si riferisce a determinate tipologie di lavori speciali, che giustificano la determinazione di una soglia di esperibilit? del subappalto, per cui deve ritenersi che il citato art. 105, comma 5, D.Lg.vo n. 50/2016 sia compatibile con l?art. 71 della Direttiva dell?Unione Europea n. 24/2014, anche perch? l?art. 63, comma 2, della Direttiva n. 24/2014, nel disciplinare l?avvalimento, prevede che ?le Amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall?offerente?
Pertanto, da quanto si evince da questa sentenza,prevedere nel bando di gara, per opere super specialistiche(tra cui rientrano anche quelle in categoria OS30) il limite del 30% NON ? illegittimo o in contrasto con l'ordinamento Comunitario.https://www.sentenzeappalti.it/2021/03/22/subappalto-sottosoglia-limite-del-40-prorogato-dal-d-l-milleproroghe-limite-30-per-opere-super-specialistiche-applicabilita-contrasto-con-la-direttive-europea-non-sussiste-art-105-d-l/Vincenzo