Autore Topic: Approvazione nuovi moduli degli atti dello stato civile (16/11/2020)  (Letto 1651 volte)

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Approvazione nuovi moduli degli atti dello stato civile (16/11/2020)
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2020, 06:28:15 »
Approvazione nuovi moduli degli atti dello stato civile (16/11/2020)



MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 9 novembre 2020
Approvazione dei nuovi moduli per la redazione degli atti dello stato civile. (20A06256)
(GU n.285 del 16-11-2020)

Titolo I
Modulistica per la redazione degli atti dello stato civile

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n.  1238  (Ordinamento  dello
stato civile) nella parte  mantenuta  in  vigore  dall'art.  109  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  Visto il decreto del Ministro di  grazia  e  giustizia  in  data  7
luglio 1958 (Approvazione dei  moduli  per  i  registri  dello  stato
civile e delle formule per gli atti dello stato civile),  emanato  in
attuazione dell'art. 15 del citato regio decreto n. 1238/1939;
  Visto il decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  in  data  18
novembre 1967 (Scrittura a macchina degli atti dello stato civile);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n.  396  (Regolamento  per  la   revisione   e   la   semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile) ed, in particolare, l'art.  109,
comma 3, che prevede che con decreto del Ministro  dell'interno  sono
stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei
registri dello stato civile nella fase transitoria antecedente  «alla
entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10  del
regolamento»;
  Visto il proprio decreto in data  27  febbraio  2001  («Tenuta  dei
registri dello stato civile nella  fase  antecedente  all'entrata  in
funzione degli  archivi  informatici»),  emanato  in  attuazione  del
citato regolamento;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre  2009,
n. 179, in relazione all'allegato  1  allo  stesso  decreto,  che  ha
dichiarato  indispensabile  la  permanenza  in   vigore   del   regio
decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2380 recante «Norme per  garantire
la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti  e
documenti» (limitatamente agli articoli da 1 a 17 e 19),  tra  cui  i
registri dello stato civile;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
21 marzo 2013 recante «Individuazione  di  particolari  tipologie  di
documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in  ragione  di
esigenze   di   natura   pubblicistica,   permane   l'obbligo   della
conservazione   dell'originale   analogico   oppure,   in   caso   di
conservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  all'originale  deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a  cio'
autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed
allegata al documento informatico, ai sensi dell'art.  22,  comma  5,
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni»;
  Visto l'art. 1, comma 28, lettere a) e c), della  legge  20  maggio
2016, n. 76 ed il successivo decreto legislativo 19 gennaio 2017,  n.
5 recante  «Adeguamento  delle  disposizioni  dell'ordinamento  dello
stato civile in materia di iscrizioni,  trascrizioni  e  annotazioni,
nonche'   modificazioni   ed   integrazioni    normative    per    la
regolamentazione delle unioni civili»;
  Considerato che e' in atto la sperimentazione di un  primo  modello
digitale di registro di stato civile nell'ambito della  realizzazione
dell'«unico archivio informatico»  di  cui  all'art.  10  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n.  396/2000,  ora  «archivio
nazionale informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
comuni» ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che, nelle more del completamento  della  realizzazione
del suddetto archivio nazionale informatizzato, al fine di conseguire
complessivi   risparmi   di   spesa,   appare   opportuno   procedere
contestualmente alla riduzione del formato dei fogli utilizzato per i
registri suddetti modificando le caratteristiche tecniche attualmente
previste e riformulando le  modalita'  di  redazione  -  a  mezzo  di
strumenti informatici  -  degli  atti  dello  stato  civile,  secondo
criteri di uniformita';
  Visto il parere  favorevole  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri -  Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione in data 20  febbraio  2014  alla  riproduzione  dello
stemma della Repubblica e  la  dizione  «stato  civile»  sulla  carta
filigranata utilizzata per la redazione degli atti di stato civile;
  Vista la nota dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  S.p.a.
in data 22 ottobre 2020 in ordine alle caratteristiche  della  carta,
degli strumenti di scritturazione ed alle modalita' di  conservazione
della documentazione analogica per gli atti dello stato civile;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                         Approvazione moduli
 
  1. Sono approvati i moduli per la redazione degli atti dello  stato
civile,  riportati  nell'allegato   1   al   presente   decreto,   in
sostituzione dei modelli di cui al decreto del Ministro di  grazia  e
giustizia in data 7 luglio 1958.
  2. I moduli sono redatti in doppio originale e sono preventivamente
vidimati dal prefetto o da un suo delegato, secondo  quanto  disposto
dal decreto ministeriale 27 febbraio 2001.
                               Art. 2
 
                               Formati
 
  1. Il formato dei fogli utilizzati per i moduli e' cm 21,0 ×  29,7,
come indicato nell'allegato 1,  con  esclusione  di  qualsiasi  altro
formato.
  2. I fogli presentano una cornice preposta  a  contenere  il  testo
dell'atto da redigere.
  3. La cornice ha dimensione 18,5 × 27,0 cm. La stessa  si  discosta
dal margine interno di cm. 1,5 e dal margine esterno di cm.  1,0.  Il
margine superiore ed il margine inferiore misurano 1,35 cm.
  4. Lo spazio all'interno della cornice e' suddiviso in tre riquadri
da utilizzare per le indicazioni di cui  all'art.  6.  Tali  riquadri
hanno le seguenti dimensioni:
    a) il riquadro A ha come limiti il  margine  superiore  e  quello
interno della cornice. La sua dimensione in cm. e' di 11,5 × 2,5;
    b) il riquadro B ha come limiti il  margine  superiore  e  quello
esterno. La sua dimensione in cm. e' di 7,0 × 2,5;
    c) il riquadro  C  occupa  la  parte  restante  del  foglio,  con
dimensione in cm. pari a 18,5 × 24,50.
  5. Nella parte del foglio  collocata  tra  la  cornice  ed  il  suo
margine superiore, con allineamento a destra per le pagine dispari ed
a sinistra per le pagine pari,  e'  indicato  il  numero  progressivo
assegnato a ciascuna pagina che compone il registro.
  6. La prima pagina dei registri degli atti dello stato civile e' in
formato A4, conforme al modello di cui all'allegato 2.
  7. L'indice annuale, che chiude i registri degli atti  dello  stato
civile, passa dal vigente formato a quello A4, con l'aspetto  grafico
riportato nell'allegato 3, senza variazione  del  contenuto  testuale
attualmente in vigore.
Titolo II
Caratteristiche tecniche relative alla carta, alla scritturazione,
alla stampa e alla conservazione degli atti dello stato civile

                               Art. 3
 
            Caratteristiche tecniche relative alla carta
 
  1. La carta da utilizzare per la scritturazione  degli  atti  dello
stato civile deve  essere  filigranata,  riportante  l'emblema  della
Repubblica e la dizione «stato  civile».  La  carta  deve  essere  di
formato esclusivamente pari a cm. 21,0 x 29,7 e deve essere  conforme
alla SPECIFICA TECNICA riportata nell'allegato 4,  cosi'  assicurando
il  mantenimento  inalterato  delle  proprieta'  chimico-fisiche  che
garantiscono leggibilita', resistenza al maneggio e  durabilita'  del
documento.
                               Art. 4
 
        Caratteristiche tecniche relative alla scritturazione
 
  1. La scritturazione degli atti dello stato  civile  deve  avvenire
utilizzando  prodotti,  sistemi  e  tecnologie  che   assicurino   il
mantenimento  inalterato  delle  proprieta'   chimico-fisiche   della
scrittura.
  2. Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, la  stampa  degli
atti di stato  civile  deve  avvenire,  con  l'impiego  di  mezzi  di
contrasto  conformi  a  quanto  prescritto  dalla  norma  ISO   11798
«Information  and  documentation -  Permanence  and   durability   of
writing, printing  and  copying  on  paper -  Requirements  and  test
methods».
Titolo III
Modalita' di redazione degli atti dello stato civile

                               Art. 5
 
                   Utilizzo di sistemi informatici
 
  1. Per la redazione degli atti dello stato civile  sono  utilizzati
sistemi informatici, su fogli privi di testo prestampato, utilizzando
moduli  conformi  all'allegato  1  al  presente  decreto,  che  vanno
scritturati con le formule in vigore.
  2.  Nella  redazione  dell'atto  va  utilizzato  uno  dei  seguenti
caratteri di scrittura (FONT): ARIAL 10, TIMES  NEW  ROMAN  10,  SANS
SERIF 10, BITSTREAM VERA 10 o similari con una interlineatura  esatta
pari a 12 punti tipografici.
  3. L'atto, cosi' redatto, stampato in doppio originale e firmato in
base alla normativa vigente, e'  conservato  nei  registri  di  stato
civile nei termini di cui all'art. 16  del  regio  decreto  9  luglio
1939, n. 1238.
  4. In caso di comprovata inutilizzabilita' dei sistemi informatici,
l'ufficiale di stato civile redige l'atto  direttamente  su  supporto
cartaceo, con l'obbligo di inserirlo non appena possibile nel sistema
informatico in uso.
                               Art. 6
 
                     Modalita' di scritturazione
 
  1. La scritturazione  dell'atto  deve  avvenire  all'interno  della
cornice di contorno del modulo rispettando i seguenti criteri:
    a) all'interno dell'area indicata come riquadro A  devono  essere
riportati i dati relativi al tipo di atto e alla sua  classificazione
in parte, serie, nonche' al numero dell'atto stesso;
    b) all'interno dell'area indicata come riquadro B  devono  essere
riportati i dati relativi al/ai soggetto/i cui l'atto  si  riferisce,
seguendo modalita' specifiche per le diverse tipologie di atto, cosi'
come stabilito dall'ordinamento dello stato civile;
    c) nello spazio restante,  all'interno  della  cornice,  indicato
come riquadro C, deve  essere  riportato  il  testo  dell'atto  e  le
annotazioni allo stesso;
    d) il testo che, fino alla data di entrata in  vigore  di  questo
decreto, era presente come prestampato sui diversi  moduli  di  atto,
distinti per tipo, parte, serie, dovra' essere scritturato, di  volta
in volta, a seconda dei casi nel corpo  dell'atto  dall'ufficiale  di
stato civile;
    e) nel redigere l'atto, l'ufficiale dello stato civile e'  tenuto
unicamente all'inserimento del  testo  strettamente  essenziale  alla
compilazione dello stesso secondo le formule vigenti, ivi comprese le
parti di testo precedentemente presenti nei moduli prestampati.
                               Art. 7
 
                             Annotazioni
 
  1. Le annotazioni dovranno essere riportate in  calce  all'atto  in
ordine cronologico seguendo il disposto degli articoli 102 e 103  del
decreto del Presidente della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396
continuando ad utilizzare le formule vigenti. Le annotazioni relative
agli atti redatti precedentemente all'entrata in vigore del  presente
decreto possono essere apportate anche a margine dell'atto, in ordine
cronologico.
Titolo IV
Disposizioni finali

                               Art. 8
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Le attivita' del presente  decreto  saranno  realizzate  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  2. Gli uffici dello stato civile utilizzano i registri del  formato
precedentemente in uso fino all'esaurimento delle forniture  gia'  in
corso e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 novembre 2020
 
                                               Il Ministro: Lamorgese

 
                             ----------
 
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« Ultima modifica: 17 Novembre 2020, 06:33:39 da Simone Chiarelli »
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