Buongiorno,
a seguito di richiesta di accesso agli atti ? emerso in fase istruttoria, da verifica sulle dichiarazioni rese, che la motivazione addotta dall'istante per accedere al documento non ? risultata aderente alla realt? dei fatti rappresentati.
Da qui ne ? derivato una comunicazione ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
L'istante ha quindi prodotto le proprie osservazioni consistenti nel produrre una nuova e diversa motivazione rispetto alla precedente.
Si chiede se sia corretto procedere a concludere il primo procedimento con un diniego e invitare quindi l'istante a presentare una nuova richiesta di accesso agli atti sulla scorta della nuova motivazione oppure se procedere nella nuova istruttoria della prima e unica istanza, valutando la nuova motivazione prodotta.
Grazie.
Buon lavoro.