Autore Topic: Cessione di ramo d’azienda acquisita a seguito di procedura fallimentare.  (Letto 4110 volte)

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Offline Simone Chiarelli

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Alla cortese attenzione
dei collaboratori di Omniavis

Buongiorno,
nello specifico si richiede cortese parere in merito alla seguente situazione che si è venuta a delineare.
Una ditta, titolare di un pubblico esercizio (bar) aveva comunicato al Comune la sospensione della propria attività di somministrazione per dodici mesi; nel periodo di sospensione dell’attività, la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale con tanto di nomina di curatore fallimentare.
In prossimità della scadenza del periodo di sospensione dell’attività di dodici mesi, il curatore fallimentare, nell’interesse del fallimento, ha richiesto al Comune, un ulteriore proroga di dodici mesi della suddetta attività di somministrazione per verificare se esistevano i presupposti per procedere ad una successiva cessione di ramo d’azienda nell’interesse della massa creditoria.
Il Comune ha ritenuto di concedere al curatore fallimentare la proroga richiesta; quest’ultimo espletate tutte le procedure presso il giudice delegato del Tribunale  ha provveduto ad effettuare la cessione del ramo d’azienda, assegnando la stessa, alla ditta risultata aggiudicataria della procedura fallimentare.
Considerato che, la ditta aggiudicataria sembrerebbe a sua volta intenzionata a procedere a una nuova cessione d’azienda a terzi, si richiede con la presente, se tale ditta, prima di effettuare la nuova cessione, debba procedere alla riattivazione  dell’esercizio o se sia sufficiente presentare al Comune la scia di subingresso per intestarsi l’autorizzazione.
Il dubbio sorge anche per il fatto che, l’ulteriore proroga della sospensione dell’attivitĂ  dell’esercizio, era stata concessa in via eccezionale al curatore fallimentare e una volta venuto meno l’interesse del fallimento, la stessa cessi automaticamente di produrre effetti e l’attivitĂ  debba quindi, essere riattivata dalla ditta risultata aggiudicataria dell’azienda al termine della procedura fallimentare; il tutto anche in considerazione del fatto che il curatore fallimentare è l’ultimo interlocutore ufficiale con cui il Comune ha avuto rapporti ufficiali, al quale è stato concesso di  avvalersi di una specifica situazione dettata da particolari contingenze e con riferimento a normative giuridiche di natura speciale.
Nel rimanere in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Salve,
le DEROGHE/PROROGHE sono provvedimenti eccezionali e per essere concessi necessitano di una motivazione particolare.
L'apertura di una procedura fallimentare rappresenta una GIUSTA CAUSA per concedere la proroga (e bene avete fatto).
A mio avviso è POSSIBILE concedere anche all'aggiudicatario ulteriore proroga, soprattutto se ha ottenuto la disponibilità dell'azienda a ridosso della scadenza.
Il soggetto aggiudicatario NON ha necessitĂ  di presentare scia di avvio (se non esercita) ... sarĂ  l'acquirente che presenterĂ  scia di avvio (o subingresso).
In questi casi consigliate a chi presenta la scia di allegare riepilogo dei passaggi intercorsi così da avere agli atti tutti i passaggi.
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Dott. Simone Chiarelli - simone.chiarelli@gmail.com - tel. 3337663638
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Offline KQ9001

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Buongiorno,
nello specifico si richiede cortese parere in merito alla seguente situazione che si è venuta a delineare.
Una ditta, titolare di un pubblico esercizio (bar) aveva comunicato al Comune la sospensione della propria attività di somministrazione per dodici mesi; nel periodo di sospensione dell’attività, la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale con tanto di nomina di curatore fallimentare.
In prossimità della scadenza del periodo di sospensione dell’attività di dodici mesi, il curatore fallimentare, nell’interesse del fallimento, ha richiesto al Comune, un ulteriore proroga di dodici mesi della suddetta attività di somministrazione per verificare se esistevano i presupposti per procedere ad una successiva cessione di ramo d’azienda nell’interesse della massa creditoria.
Il Comune ha ritenuto di concedere al curatore fallimentare la proroga richiesta; quest’ultimo espletate tutte le procedure presso il giudice delegato del Tribunale  ha provveduto ad effettuare la cessione del ramo d’azienda, assegnando la stessa, alla ditta risultata aggiudicataria della procedura fallimentare.
Considerato che, la ditta aggiudicataria sembrerebbe a sua volta intenzionata a procedere a una nuova cessione d’azienda a terzi, si richiede con la presente, se tale ditta, prima di effettuare la nuova cessione, debba procedere alla riattivazione  dell’esercizio o se sia sufficiente presentare al Comune la scia di subingresso per intestarsi l’autorizzazione.
Il dubbio sorge anche per il fatto che, l’ulteriore proroga della sospensione dell’attivitĂ  dell’esercizio, era stata concessa in via eccezionale al curatore fallimentare e una volta venuto meno l’interesse del fallimento, la stessa cessi automaticamente di produrre effetti e l’attivitĂ  debba quindi, essere riattivata dalla ditta risultata aggiudicataria dell’azienda al termine della procedura fallimentare; il tutto anche in considerazione del fatto che il curatore fallimentare è l’ultimo interlocutore ufficiale con cui il Comune ha avuto rapporti ufficiali, al quale è stato concesso di  avvalersi di una specifica situazione dettata da particolari contingenze e con riferimento a normative giuridiche di natura speciale.
Nel rimanere in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
« Ultima modifica: 10 Marzo 2016, 16:28:47 da KQ9001 »