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Post - simona anzani

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Sul sito della Conferenza dei Parlamenti Regionali potete trovare i principali strumenti di studio inerenti alla preparazione dei concorsi nelle a Regioni, inclusa la  normativa, con collegamenti ad ogni singolo consiglio.

https://www.parlamentiregionali.it

Colgo l'occasione per segnalare che la  Conferenza, denomitata anche "Conferenza dei Parlamenti regionali", ? un organismo di diritto privato che si prefigge di valorizzare il ruolo delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome.

1. Rapporti inter-istituzionali
In quanto sede di coordinamento e organismi di valorizzazione del ruolo istituzionale delle Assemblee legislative delle Regionmi e delle Province autonome, la Conferenza si relaziona con le Istituzioni statali ed europee. Lo Statuto riconosce, tra le finalit? perseguite dalla Conferenza, la promozione degli opportuni raccordi con le Assemblee legislative di ambito nazionale, europeo e internazionale de attribuisce alla Conferenza il compito di tutelare il ruolo di rappresentanza democratica e le prerogative delle Assemblee elettive. Ai sensi dell'articolo 2 la Conferenza:
a) svolge funzioni propositive e consultive...

(...)

2
Gentilissimo,
abbiamo verificato attraverso attenta lettura del regolamento sugli incentivi tecnici  della Regione Abbruzzo.
Agli artt. 7 e 8 si fa solo riferimento alla sottoscrizione del dirigente  e non a quella di  altri soggetti.
Ritengo personalmente, anche dopo confronto con esperti del settore , che si prefiguri un'ipotesi di conflitto d'interesse, per gli altri soggetti ex art 6 bis della L 241/90 (nonch? ex  art. 42 d. Lgs. 50/16 ed alla luce delle linee Guida Anac n. 15).
Per approfondimenti pi? mirati ritengo opportuno rivolgersi ad un legale esperto in materia di contratti pubblici.
Anche al fine di avere un quadro pi? esaustivo per eventuali casi futuri.
Buon lavoro
Simona

3
Buongiorno,

 

A completamento della gi? esaustiva  ed esauriente risposta del collega Vincenzo Giangreco, che ringrazio per la sua grande professionalit?,  confermo che alla luce dei regolamenti ,generalmente adottati nelle Regioni con DPGR, ai fini dell'erogazione delle somme dovute ex art. 113 d.lgs. 50/16, ? necessario l?accertamento, da parte del dirigente responsabile del servizio preposto dell?effettuazione delle singole attivit? da parte dei dipendenti incaricati.

Spetta al dirigente responsabile, su proposta del responsabile del procedimento, stabilire le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l?acquisizione di servizi o forniture.

La quantificazione e la liquidazione dell?incentivo da ripartire sono proposti dal RUP  al dirigente, qualora soggetto diverso, ed adottati da quest'ultimo.

In risposta al suo quesito, pertanto, confermo essere il dirigente competente ad assumere la determinazione di liquidazione degli incentivi.

La determinazione dirigenziale di quantificazione e liquidazione degli incentivi, contiene la precisazione delle attivit? assegnate e di quelle espletate, nonch? della compatibilit? con l'attivit? ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera

 

Solo a scopo meramente esemplificativo, allego regolamento della Regione Emilia Romagna di cui sono funzionaria, anche se in altro servizio

 

Da <https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-360-del-11-11-2019-parte-prima.2019-11-11.1474566685/disciplina-per-la-corresponsione-degli-incentivi-per-le-funzioni-tecniche-previsti-dallarticolo-113-del-decreto-legislativo-n-50-del-2016/r-r-11-11-2019-n.6>

 

Rimaniamo in attesa di avere maggiori delucidazioni inerenti alla Regione presso la quale espleta servizio, al fine di verificare in modo ancor pi? preciso e pertinente la fattispecie concreta .

 

Lieta di aver dato eventualmente supporto e a disposizione per ulteriori chiarimenti, auguro buon proseguimento di giornata.

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Buona sera.

L'art 31, comma 4, :o d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo)  ha disciplinato alcuni aspetti processuali dell?azione di nullit? nel processo amministrativo.

La norma ha introdotto una speciale disciplina processuale dell?azione di nullit? secondo cui la domanda volta all'accertamento delle nullit? previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni.
La nullit? dell'atto pu? sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.
 Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullit? di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.? (cio? le norme processuali che regolano il giudizio di ottemperanza, nell?ambito del quale va proposta la domanda di nullit? per violazione o elusione del giudicato).


L?azione di nullit? ? definita di accertamento, il che conferma l?operativit? ipso iure del vizio, assimilandolo a quello civilistico.

E? previsto il termine decadenziale di 180 giorni per proporre l?azione di nullit? che ? pi? lungo di quello ordinario, ma pur sempre breve.

E? previsto che la nullit? dell?atto pu? sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d?ufficio dal giudice.
Tale termine di decadenza di 180 giorni si riferisce alla sola azione di nullit?, non anche alla relativa eccezione, che la parte interessata e lo stesso giudice potranno perci? sollevare senza limiti temporali.
La nullit? dell?atto amministrativo prevista dalla legge pu? essere rilevata da chiunque e anche d?ufficio
dal giudice, ma il rilievo d?ufficio di un atto amministrativo va coordinato con il principio della domanda.


Quindi, alla luce di quanto sopra meglio precisato, la risposta ad entrambi i quesiti ? positiva.


Per approfondire :
http://www.forgionegianluca.it/PROCEDIMENTI_AMMINISTRATIVI/DOTTRINA/PROVVEDIMENTO_AMMINISTRATIVO/VICENDE_PATOLOGICHE_PROVVEDIMENTO_MEZZI_DI_TUTELA/mezzi_tutela_ricorso_giurisdizionale/MEZZI_TUTELA_RICORSO_GIURISDIZIONALE_azione_nullita.php

Per chiarimenti ulteriori non esitare a chiedere.

Simona


5
Buon pomeriggio Tamara,

ti riporto, di seguito, alcune notazioni, premettendo che il modo pi? adeguato per rispondere a qualsiasi quesito dovrebbe seguire lo schema premessa, risposta puntuale, jolly e conclusione.

1. Prima di procedere alla disamina dell?istituto oggetto della traccia ? certamente utile analizzare la categoria dell?invalidit? del provvedimento amministrativo, cosa che tu hai fatto.

2. Delineata in generale la categoria dell?invalidit? del provvedimento amministrativo, ci si deve soffermare sulla figura della sanatoria degli atti invalidi, fulcro della quesito, osservando che, a fronte di una causa di invalidit?, la  PA mantiene un potere di intervento sul provvedimento che ne risulti affetto.

3. Mi sarei maggiormente soffermata sulla circostanza che, a differenza degli atti nulli ? ab origine non produttivi di effetti e quindi considerati generalmente non sanabili ? gli atti illegittimi, e dunque annullabili, possono essere ritirati dalla PA (con un provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio) oppure, a certe condizioni, possono essere mantenuti in vita.

L?atto amministrativo pu?, infatti, essere ritenuto meritevole di una sua permanenza, pur in presenza di vizi inficianti, e in tal caso trovano applicazione le figure della convalida, della ratifica e della sanatoria in senso stretto, caratterizzate dalla rimozione del vizio che affligge il provvedimento (cosiddetta convalescenza dell?atto amministrativo).
L?atto amministrativo illegittimo pu?, altres?, conseguire la propria conservazione grazie ad un atto o un fatto che lo renda inattaccabile sul piano amministrativo e giurisdizionale, attraverso le figure della consolidazione per inoppugnabilit?, dell?acquiescenza e della conversione (cosiddetta conservazione dell?atto amministrativo). 
L?amministrazione, pertanto, prima di eliminare dal mondo giuridico un provvedimento viziato deve verificare la possibilit? di adottare una misura conservativa.
La scelta del legislatore ? stata quella di disciplinare espressamente ? con l?art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/1990 ? la sola convalida.
Ci? non significa, tuttavia, che essa possa essere considerata l?unico strumento conservativo ammesso.
A fondamento delle indicate ipotesi di riesame vi ? l?autotutela della PA, con cui la stessa risolve nel proprio ambito potenziali o attuali conflitti legati a provvedimenti amministrativi, effettuando un ripensamento critico della propria attivit? provvedimentale.
Caso di convalescenza dell?atto amministrativo ? la sanatoria in senso stretto.

4. Per approfondire avrei enfatizzato alcuni aspetti:
In senso lato, il termine sanatoria ? spesso utilizzato per individuare, in via generale, i vari modi in cui possono essere eliminati i vizi di un atto amministrativo.
Si ha sanatoria in senso stretto, invece, quando un atto endoprocedimentale, preparatorio, che doveva essere emanato prima della adozione del provvedimento ma ? risultato mancante, viene acquisito successivamente, ora per allora, in modo da ovviare al precedente operato dell?amministrazione agente, rivelatosi non conforme alla legge.
Essa non costituisce un provvedimento nuovo ed autonomo, ma si identifica con l?atto che nel singolo caso ? stato omesso.
La sanatoria ?, quindi, il risultato di una operazione amministrativa volta a rimediare ad un precedente errore procedimentale.
Pu? aversi sanatoria solo per alcune categorie di atti (ed esempio: nulla osta, proposte, approvazioni, autorizzazioni) che non hanno direttamente influenza sul contenuto del provvedimento conclusivo; la stessa non ?, invece, generalmente, considerata ammissibile per quegli atti istruttori astrattamente idonei a condizionare l?esito finale del procedimento (ed esempio: pareri, valutazioni tecniche, etc.), posto che la loro acquisizione pu? avere un senso solo se effettuata prima della decisione finale.

5. Dopo aver chiarito le ipotesi di convalescenza dell?atto amministrativo, un cenno va fatto a quelle di conservazione.
In particolare sull?art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
La norma stabilisce che ?non ? annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato?.
Il meccanismo di cui all?art. 21 octies, dunque, consisterebbe in una vera e propria sanatoria o convalida ex lege realizzata dalla p.a. attraverso l?adozione di un provvedimento con un contenuto in concreto privo di alternative.
La norma connette alla correttezza sostanziale del provvedimento finale l?effetto sanante dell?illegittimit? procedimentale, spostando l?accento dal procedimento al provvedimento.
L?art. 21octies, visto sotto questa ottica, spezzerebbe il meccanismo dell?invalidit? derivata consentendo di far ritenere pienamente legittimo il provvedimento finale, qualora si dimostri che, in assenza del vizio, esso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.
Quanto alla seconda parte dell?art. 21 octies comma 2 si legge: ?Il provvedimento amministrativo non ? comunque annullabile per mancata comunicazione dell?avvio del procedimento qualora l?amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato?.


6. Manca, infine,  una conclusione ed una maggiore attenzione ai richiami legislativi ed alle modifiche normative sul tema.

Pe approfondire l'istituto, ti allego un interessantissimo articolo:

http://www.salvisjuribus.it/la-sanatoria-dellatto-amministrativo-invalido-con-particolare-riferimento-allart-21-octies-c-2-l-241-1990/

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Buongiorno Benedetto,

ti ricordo che difficilmente nell'ambito di un concorso avrai il tempo per fare disquisizioni di questo tipo, da cui sicuramente si evince che hai studiato, ma che metterebbe, a mio modesto avviso, in difficolt? una commissione nell'economicit? dei tempi di una correzione.

Il suggerimento ? di utilizzare una stesura snella, in cui lo schema pi? adeguato ? il seguente:

1. premessa
2.risposta puntuale
3.jolly
4. conclusione

Ti consiglio, inoltre, di esercitarti senza testi normativi o manuali a disposizione, con un timer per contenere i tempi, consapevole del fatto che nella magguoranza dei casi il numero di pagine ? predefinito, quindi molto pi? contenuto.

Sei comunque sulla buona strada, hai approfondito tutti i temi.
Ottima la conclusione.

A tua disposizione per ulteriori suggerimenti.

Simona

 

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Ciao Elisa.
 Nell'attuale formulazione, alla luce del GDPR, i soggetti principali sono :
Titolare del trattamento, responsabile del trattamento, Responsabile della protezione dei dati (DPO-DATA PROTECTION OFFICER o RPD-RESPONSABILE PROTEZIONE DATI-, CHE SONO SINONIMI).

 Per approfondire il tema ti allego questo link :
https://www.forumpa.it/pa-digitale/sicurezza-digitale/gdpr-cose-come-si-applica-e-quali-figure-prevede/#:~:text=Le%20figure%20di%20riferimento%20coinvolte,presi%20in%20considerazione%20dal%20regolamento.

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GIORNO E ORARIO :MARTED? ORE 18 E 30.

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Buonasera,

alla luce della novella introdotta dal decreto semplificazioni, convertito il L. 120/20, all'art 10 bis della L. 241 del 1990, laddove l?attivit? amministrativa sia di natura discrezionale, soltanto il vizio della mancata comunicazione di avvio del procedimento pu? salvare la legittimit? dell?azione amministrativa e ci?, comunque, solo nel caso in cui il risultato cui si ? approdati non possa essere in concreto diverso e, soprattutto, che almeno la comunicazione di preavviso di rigetto sia stata ritualmente effettuata.
 
Semplificando ulteriormente, con la richiamata novella  la mancata comunicazione del preavviso di rigetto costituisce sempre un vizio di legittimit? dell?azione amministrativa discrezionale, a differenza dell?avvio del procedimento la cui mancanza pu? essere invece sanata in ossequio ai dettami di cui al secondo periodo del secondo comma dell?art. 21 octies.

Per approfondire l'istituto consiglio di leggere l'articolo di cui al Link che allego :

https://www.ildirittoamministrativo.it/Decreto-semplificazioni-procedimento-amministrativo-l-nuovo-preavviso-di-rigetto-Profili/ted677


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Buongiorno Elisa,
I Programmi Operativi PO sono documenti che declinano, per settori e territori, le priorit? strategiche che lo Stato membro ha manifestato all?interno dell?Accordo di Partenariato. Suddivisi in Programmi Operativi Nazionali (PON), Programmi Operativi Regionali (POR), usufruiscono delle risorse di uno o pi? Fondi strutturali, delineanti gli obiettivi specifici all?interno di assi prioritari, su base pluriennale.
Il soggetto responsabile del PO ? definito Autorit? di gestione e pu? essere o direttamente uno Stato membro o altri organismi pubblici o privati designati dallo Stato membro.

La Programmazione comunitaria 2014-2020 prevede in Italia la realizzazione di 75 Programmi Operativi cofinanziati a valere sui 4 Fondi Strutturali e di Investimento europei: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE),  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo per la politica marittima e della pesca (FEAMP).


In particolare i programmi Operativi Nazionali (PON) sono gestiti a livello nazionale e riguardano l?intero territorio. Ognuno di essi declina un aspetto tematico di particolare rilevanza per il Paese, corrispondente a uno o a pi? degli Obiettivi definiti a livello comunitario per l?utilizzo dei Fondi Strutturali. Le tematiche individuate dai PON italiani per il periodo di programmazione 2014-2020 sono: infrastrutture, cultura, legalit?, imprese, ricerca, politiche urbane, governance, inclusione sociale, giovani, occupazione, scuola, sviluppo rurale e pesca.


I Programmi Operativi Regionali (POR) sono a titolarit? di un?Amministrazione locale (Regione o Provincia autonoma), sono monofondo e plurifondo (ad es. POR Puglia Fesr-Fse), e riguardano il Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (PSR FEASR), a seconda delle tipologie di fondi messi a disposizione delle Regioni.


La distinzione inserisce all'ambito di operativit? territoriale.

Spero di essere stata chiara.

A tua disposizione per fugare eventuali altri dubbi.
Simona

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Gentile J.,

ho appena letto il tuo elaborato.

Siamo sulla buona strada.

Oltre a consigliare sempre lo schema Premessa, risposta puntuale, jolly e conclusione, ti segnalo che:

1.potevi evidenziare tra gli elementi dell'atto la motivazione, facendo cenno alla disquisizione dottrinale in merito alla sua essenzialit? o meno,  e facendo riferimento alla diversa influenza sulle patologie dello stesso (nullit? o annullabilit? e sue declinazioni);

2.ho notato delle abbreviazioni, che in una risposta ad un quesito in sede di concorso avresti potuto e dovuto evitare (es: amm);

3.jolly da inserire: cenno alla legge n. 120/20 per quanto concerne la novella apportata alla disposizione sull'annullabilit?  ex art. 21 octies della L. 241/90,  in relazione atto adottato in violazione dell'art. 10 bis (preavviso di rigetto). Il provvedimento adottato senza aver adempiuto all'obbligo prescritto ex art 10 bis non ? annullabile  (come parte della dottrina e della giurisprudenza affermavano fino ad oggi).
Vedi in merito
https://www.ildirittoamministrativo.it/Decreto-semplificazioni-procedimento-amministrativo-l-nuovo-preavviso-di-rigetto-Profili/ted677

4. a mio avviso avresti potuto declinare meglio la parte relativa all'autotutela amministrativa.

5. la grafia ? stancante, cerca di essere pi? chiaro se puoi.

Sintetizzo: ? un buon elaborato, ma migliorabile per arrivare ad un livello avanzato. Continua a studiare cos? e arriverai presto ad una preparazione ottimale.

Buono studio

Simona
 

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Buonasera,
Allego interessantissimo articolo sul tema.
Spero sia sufficiente a fugare dubbi e fungere da approfondimento.
Simona

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Gentile Claudia,

innanzitutto la motivazione rappresenta l'espressione formale e definitiva dell'iter procedimentale con cui si conclude il procedimento amministrativo.

Racchiude, dunque, gli elementi di fatto e di diritto che portano la PA ad adottare una determinata decisione,  che si esterna con il provvedimento amministrativo, capace di incidere sulla sfera giuridica del privato con effetti costitutivi , modificativi o estintivi.

L'assenza nell'elencazione degli elementi essenziali dell'atto  della motivazione ha una ragione storica e  dottrinale, poiché per lungo tempo una gran fetta di amministrativisti fondava la propria convinzione sulla teoria (formale) dell'inesistenza di un obbligo giuridico motivazionale, che invece era tipico delle decisioni giudiziarie.
Solo in un secondo momento la teoria formalistica ha lasciato spazio a quella sostanziale, che vede nell'atto amministrativo non più un negozio giuridico di diritto pubblico, ma un provvedimento emanato unilateralmente dalla PA e, dunque, in cui è necessario spiegare le ragioni per le quali quel determinato atto è stato adottato.
Tale ultima tesi trova applicazione con la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss. mm. ii. -vedi in particolarev la l. 15/05-) che cristallizza i principi di trasparenza e partecipazione, introducendo l'obbligo di motivazione ex art. 3.

La conseguenza di ritenere o meno la motivazione quale elemento essenziale o meno,  incide  sulla sua eventuale patologia: laddove si ritenga che essa sia un elemento essenziale, la sua assenza porterebbe alla nullità (ex art. 21 septies L. 241/90); in caso contrario, la sua incongruenza, illogicità, perplessità (vizi da riportare tutti all'eccesso di potere) o la la sua insufficienza o assenza (violazione di legge) sarebbero da ascrivere all'annullabilità (ex art. 27 octies della L. 241/90).
Ribadisco, però, che si tratta di una questione squisitamente dottrinale, che a tutt'oggi non ha trovato soluzione, fermo restando che sembra preferibile accogliere, per la dottrina maggioritaria, la tesi sostanziale alla luce del principio della certezza del diritto, elemento fondante del diritto amministrativo.

Spero di aver  fugato i tuoi dubbi.

Simona
 


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Ciao Antonio,
Confermo ovviamente quanto scritto dal Dott. Chiarelli, aggiungo e ti rammento la struttura da seguire nelle risposte ai quesiti :

Premessa
Risposta puntuale
Jolly
Conclusioni

Ti consiglio oltre un approfondimento sulle funzioni, composizione e ruolo, un parallelo con analoghi organi a livello statale e regionale.

Ti segnalo un interessante articolo a riguardo :
https://www.laleggepertutti.it/275441_la-giunta-comunale

A tua disposizione per ulteriori '' consigli ''.

Simona

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Calendario degli incontri del gruppo di studio.

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Aggiornamento:
Sospensio ne delle leggi e normativa emergenziale: l’ord. 4/2021 della Corte costituzionale

https://www.facebook.com/groups/concorsicod006/permalink/762366374691038/

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 In occasione della sessione plenaria di febbraio del Comitato Europeo delle Regioni (CdR), i rappresentanti regionali hanno avuto modo di discutere del ruolo delle regioni nel piano europeo di ripresa con Ana Paula Zacaias, sottosegretaria di Stato per gli Affari europei del governo portoghese, subentrato all’inizio di quest’anno alla guida del semestre europeo di presidenza del Consiglio UE.

Ottima occasione di  ripasso sul ruolo del comitato delle regioni...e spunto per approfondire il tema dei finanziamenti europei collegandolo a quello del recovery fund..
Qual è il ruolo delle Regioni?
Per chi fosse interessato
alle tematiche rilevanti per la preparazione ai concorsi in regione sono aperte le iscrizioni al gruppo :

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,57792.0.html

https://www.progeu.org/regioni-e-recovery-plan /


25
https://www.facebook.com/groups/concorsicod006/permalink/761122288148780/

Aggiornamento giuridico quotidiano sulle tematiche inerenti al diritto regionale.
Pronuncia di incostituzionalità di una legge regionale per conflitto di competenza .. Spunto per approfondire il tema, partendo da una sentenza recentissima...

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Buongiorno a tutti.
Segnalo che da oggi in poi posterò sul gruppo fb quotidianamente (o quasi) degli articoli da cui trarre spunto per un ripasso costante.
Le parole chiave di oggi sono :conferenza stato-regioni, leale collaborazione e coordinamento.
Vi allego il link : https://m.facebook.com/groups/concorsicod006/permalink/760761844851491/

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Certamente l'approfondimento costante e l'aggiornamento, l'esercizio sui temi più ricorrenti e l'interazione con altri concorsisti, ad esempio sul forum o attraverso i gruppi di studio, potranno aiutarti a migliorarti ulteriormente.
Ti consiglio anche di consultare quotidianamente il profilo fb' rassegna giuridica quotidiana ', curato dal Dott. Chiarelli.
Continua così e buono studio

28
Ciao Domencalda. A me piacciono molto le risposte ad entrambi i quesiti. Buon linguaggio tecnico - giuridico, ben scritti, completi. Continua così. Secondo me sei in dirittura d'arrivo. @SimoneChiarelli credo possa confermare la mia opinione con un occhio più qualificato del mio.

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Prego. Al raggiungimento del numero minimo di iscritti la omniavis predisporrà nel giro di pochi giorni gli incontri.

30
Buongiorno Chiara,

ho letto i tuoi elaborati e mi sembrano ben strutturati, sei sulla buona strada.

Al fine di un miglioramento e del raggiungimento ottimale della preparazione, di seguito, alcuni consigli.

Non dimenticare mai lo schema del Dott. Chiarelli (premessa, risposta puntuale, jolly e conclusione), perché solo utilizzandolo potrai esporre in modo scorrevole e completo. Potresti fare uno schema sulla brutta copia e poi elaborare i vari punti. La premessa è una piccola introduzione nella quale inquadri l'argomento; dopodiché passi alla risposta puntuale, cioè centri il quesito in modo preciso; di seguito, inserisci i jolly (sentenze recenti, giurisprudenza, modifiche normative, ecc.); infine, chiudi il discorso con tue valutazioni, mai critiche negative ma costruttive, fai tua la tematica richiesta, dimostri di aver studiato non in modo mnemonico.
Ricorda che solo distinguendoti potrai vincere, superare te stessa e gli altri, arrivare a firmare il contratto di lavoro con la P.A. Essere uno dei tanti idonei non serve, bisogna essere ambiziosi.

Note sulla traccia relativa alla responsabilità del dipendente pubblico: mi sembra buona, potresti però aggiungere le norme di riferimento per tutte le tipologie di responsabilità e dare uguale importanza e peso a ciascuna di esse (un po di squilibrio c'è, poiché la responsabilità disciplinare viene troppo approfondita rispetto alle altre). Non mi sembra ci sia riferimento ad un specifica tipologia di responsabilità: quella dirigenziale (ex art. 21 del TUPI).

L'elaborato sui diritti e doveri mi sembra molto completo, tranne per il fatto che potresti citare direttamente anche le più importanti riforme del TUPI (BRunetta e Madia) e seguire lo schema di cui sopra.

Spero di esserti stata utile.

Buono Studio

Simona





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