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« il: 13 Marzo 2021, 20:43:45 »
DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021 , n. 30 - GU n. 62 del 13-3-2021
ULteriori disposizioni che si sovrappongono a quelle gia' adottate.
DAL 15 MARZO AL 2 APRILE E NELLA GIORNATA DEL 6 APRILE, si applicano le misure della zona ARANCIONE anche la' dove sarebbe zona GIALLA.
DAL 15 MARZO AL 6 APRILE, le misure della zona ROSSA si applicano nelle REGIONI nelle quali l?incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell ultimo monitoraggio disponibile, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona.
Sempre nello stesso periodo, DAL 15 MARZO AL 6 APRILE, i presidenti di regione possono applicare le misure per la zona ROSSA e ulteriori misure piu' restrittive, comunque tra quelle previste dal DL n. 19 del 2020, nelle PROVINCE in cui l incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle AREE in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.
DAL 15 MARZO AL 2 APRILE 2021 e nella giornata del 6 aprile, nelle regioni ARANCIONI e' consentito, in ambito COMUNALE, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone con disabilita' o non autosufficienti conviventi. Questo spostamento non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
NEI GIORNI 3, 4 E 5 APRILE si applicano le misure della zona ROSSA in tutt?Italia (ad eccezione delle zone BIANCHE che restano tali). Tuttavia, in questi giorni, e' consentito lo stesso spostamento, di cui sopra, ma in ambito REGIONALE (verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone con disabilita' o non autosufficienti conviventi).
INOLTRE, sono previsti particolari aiuti per i genitori lavoratori. In estrema sintesi, nei casi di sospensione delle attivita' scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, e' previsto, per i genitori lavoratori dipendenti, di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell ordine e gli operatori sanitari la possibilita' di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby-sitting, fino al 30 giugno 2021.