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Topics - simona anzani

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Buonasera a tutti.
Essendo parecchio preoccupata che in sede di prova scritta (o orale) possa essere proposta una domanda sul tema in oggetto e,  visto che lo stesso è stato in diversi post sviscerato solo per quanto concerne i Comuni, ho provato a fare una piccola disamina mirata solo alle ordinanze Regionali , per vedere se, nel caso, una risposta del genere possa o meno essere considerata esaustiva e plausibile.
Aspetto suggerimenti, critiche e aggiunte.

Grazie  :)

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI  REGIONALI IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA


Le ordinanze contingibili ed  urgenti debbono essere contestualizzate in una più ampia riflessione sulla differenza tra il previo disporre, tipico della norma giuridica, ed il concreto provvedere, caratterizzante l'atto amministrativo.
Inquadrare la natura di questi atti è questione parecchio complessa e dibattuta, poiché vede la “necessità†come fatto normativo “extra ordinemâ€, in grado di essere fonte del diritto.
Le ordinanze di necessità e di urgenza possono definirsi come atti emanati da Autorità Amministrative, adottabili sul presupposto della necessità e dell’urgenza, per far fronte ad un pericolo di danno grave ed imminente per la generalità dei cittadini, con contenuto discrezionalmente determinabile e non prestabilito dalla legge e con il potere di incidere in deroga alla legislazione vigente, con efficacia temporanea.
Presupposti per l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti sono, secondo consolidata giurisprudenza, l'indifferibilità (impossibilità di differire l’intervento ad altra data), l'urgenza (la ragionevole previsione di un danno incombente), la contingibilità (impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione).
Quest'ultimo requisito è soddisfatto quando il pericolo non è evitabile mediante gli ordinari mezzi a disposizione dell’amministrazione.
La ratio giustificatrice di tale istituto legittima il carattere della nominatività delle stesse,  in quanto previste dalla legge,  e dell’atipicità, poiché la stessa legge non disciplina in maniera specifica il contenuto, in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
Il carattere derogatorio viene  contemperato dall’obbligo motivazionale, che tiene conto dell’interesse generale che il provvedimento tutela, con riferimento alla fattispecie concreta in ordine ai presupposti di azione e agli elementi costitutivi del provvedimento.
Tali tipologie di ordinanze possono essere emanate: dal Sindaco,  quale ufficiale di Governo, nonché dal Prefetto, ex art. 54 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) (per prevenire ed eliminare gravi pericoli che  minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana); dal Sindaco ex art. 50, comma 5, del TUEL , quale rappresentante della comunità locale (in relazione all'urgente necessità di interventi);
dal Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, ex art. 2 del TULPS (R.D. n. 773/193) (in caso di urgenza o grave necessità pubblica); dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o per delega di questi dal Ministro dell'Interno,dal Sottosegretario di Stato, nonché dal Prefetto) ex art. 5 della L. 225/1992 (per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di  emergenza); infine, dal Ministro della Salute, dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco,
con efficacia estesa territorialmente alla loro competenza in caso di emergenze sanitarie e di igiene  pubblica, ex art. 32 L.  833/1978 (istitutiva del SSN) e dell'art. 117 D. Lgs. n. 112/1998, come nel caso del rischio epidemiologico derivante dalla diffusione del COVID-19.
In particolare, in occasione dell'attuale emergenza sanitaria, si deve segnalare che sia i Sindaci, sia le Regioni che lo Stato hanno esercitato il potere loro riconosciuto di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia.
Numerosi sono gli esempi di ordinanze emanate nell’ambito delle misure volte a contrastare il contagio dall'epidemia, che hanno imposto ed impongono delle stringenti limitazioni alla libertà costituzionalmente tutelata di circolazione.
In particolare, per quanto concerne l’istituto dell’ordinanza regionale, occorre sottolineare che tale tipo di atto di natura legislativa trova il proprio fondamento sulla potestà concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di salute, secondo quanto disciplinato dall’art. 117 della Costituzione.
Ebbene, secondo i principi di autonomia legislativa delle Ragioni, lo Stato, nelle materie in cui è prevista una legislazione concorrente, detta i principi fondamentali che vincolano le Regioni secondo standard uniformi e costituzionalmente condivisi.
A tal proposito, è opportuno citare l’art. 32 della l. n. 833 del 1978, istitutiva del SSN, ai sensi del quale “in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinariaâ€, il Presidente della Regione adotta ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio regionale.
La Corte Costituzionale (S. 303/03) ha specificato che tali interventi eccezionali delle Regioni “possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo le prescrizioni di volta in volta stabilite dalle ordinanze di protezione civile, nei limiti e con le modalità indicate dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europeaâ€.
In tema di rapporti Stato-Regioni, è intervenuta ancora la Corte Costituzionale, con la S. n. 307/03, attraverso cui la Consulta, pronunciandosi su un caso di contrasto tra legge Statale e legge Regionale in tema di radiocomunicazioni, ha stabilito che alle Regioni non è consentito derogare alle disposizioni statali, in ragione degli interessi in gioco da tutelare attraverso la disposizione statale.
È evidente, infatti, che la situazione eccezionale di emergenza che si sta verificando oggi nel nostro Paese, ha di fatto portato lo Stato a sottrarre alle Regioni i predetti poteri normativi nelle materie di potestà concorrente, come appunto la salute, apparentemente violando il principio di leale collaborazione, fonte ispiratrice dell’assetto costituzionale dettato dall’art. 117, citato dall'art. 120.
Di conseguenza, diversi sono stati in questo periodo i conflitti tra Stato e Regioni in tema di ordinanze sanitarie; il Governo ha impugnato numerosi provvedimenti regionali dinanzi al TAR di volta in volta competente territorialmente, dopo aver diffidato gli stessi enti territoriali; tali impugnazioni si sono risolte nella maggioranza dei casi con l'annullamento delle ordinanze regionali, tranne rare eccezioni.
Concludo evidenziando che i contrasti tra i due livelli istituzionali hanno denotato, specie in taluni casi , un evidente difetto di coordinamento tra gli stessi, nonostante l'indiscutibile dato di fatto che ha visto l'emanazione di ciascun  provvedimento scaturire dalla necessaria concertazione nelle sedi a ciò deputate (Conferenza Stato-Regioni).

















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