Nella realtà dei fatti, i noleggiatori spesso effettuano anche una sorta di consulenza nei confronti degli esercenti, spingendoli all'installazione degli apparecchi, ben consapevoli della violazione della norma, proponendo l'assistenza legale per gli eventuali ricorsi e forti del fatto di non essere chiamati in causa nella conseguente controversia.... insomma: sono proprietari della cosa utilizzata per commettere la violazione, sono spesso consapevoli della violazione, noleggiano e consegnano gli apparecchi nel posto in cui vengono utilizzati, ne traggono vantaggio economico...mi sembra assurdo non considerarli coobbligati. Aggiungerei che la L.R. Piemonte 9/16, letteralmente cita: "è vietata l'installazione....", senza specificarne esattamente il soggetto per cui a mio avviso ci sarebbe, per assurdo, da discutere chi è colui che "installa"
la violazione sul mancato rispetto delle distanze minime da "luoghi sensibili" per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c.6-7 TULPS, prevista da varie leggi regionali, è imputabile al titolare/gestore del locale che li installa, ritenendolo quindi il trasgressore.
E' corretto considerare, quale obbligato in solido della violazione, il proprietario degli apparecchi (cosa utilizzata per commettere la violazione) che glieli affitta con regolare contratto e che ne trae quindi vantaggio economico?
grazie
NO,
mentre si può ritenere che il PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE utilizzato per svolgere attività "illecita" sia obbligato in solido in quanto, UTI DOMINUS, conserva poteri di disponibilità del bene ... salva la possibilità di dimostrare che l'uso è avvenuto contro la sua volontà ... nel caso di NOLEGGIO/LOCAZIONE di BENI MOBILI questo potere viene meno.
Il locatore non è tenuto a conoscere se il titolare utilizzerà i beni per sostituire apparecchi esistenti, metterne nuovi, se l'immobile è a distanze legali ecc... A MIO AVVISO manca il legame che la L. 689 impone al proprietario al fine di "collaborare" ad evitare la commissione di illeciti.
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Legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Art. 6. Solidarietà
Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione ai pagamento delle somme da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.