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« il: 27 Settembre 2014, 10:35:07 »
Egregio dottore, Le riporto quanto trovato sul sito di un Comune:
I produttori / imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile ed iscritti nel Registro delle Imprese esercitano le seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. Possono quindi anche vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità .
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quanto utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, come sostituito dal comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano e possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, ecc..
Si intendono connesse le attività , esercitate dal medesimo produttore/imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla forniture di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda.
Le vendite di prodotti da parte dei produttori / imprenditori agricoli possono essere svolte: su aree pubbliche in forma itinerante, con posteggio nei mercati, attraverso sito web, in locali, mediante distributori automatici oppure su superfici all’aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività .
Per la vendita esercitata in forma itinerante oppure in esercizi commerciali non di proprietà dei produttori agricoli è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la vendita può essere iniziata immediatamente.
Alla vendita diretta da parte dei produttori/imprenditori agricoli non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 114/98 e s.m., tranne il caso in ci l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le societÃ