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Topics - Simone Chiarelli

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Siamo lieti di comunicarvi l'attivazione della NUOVA COMMUNITY che prenderà il posto di questa piattaforma
https://community.omniavis.it/

Una volta entrati potrete formulare quesiti, commentare ed interagire.
L'account è unico con le altre piattaforme Omniavis e potete visualizzarlo qui
https://formazione.omniavis.com/pages/account

Grazie

2
La decisione di bilancio e la Contabilità pubblica tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali




* Intervento al Webinar “La Contabilità pubblica: evoluzione di una materia tra modelli ‘a regime’ e sistema emergenzialeâ€, tenutosi il 26 ottobre del 2020 e promosso dal Centro di ricerca sulle Amministrazioni pubbliche della Luiss Guido Carli “Vittorio Bachelet†e dall’Associazione magistrati della Corte dei conti e dal Circolo Magistrati della Corte dei conti in occasione della presentazione del “Manuale di contabilità di Stato†di Daniela Bolognino.
 

Sommario: 1. La Contabilità pubblica: una disciplina tra un significativo passato e un futuro da costruire. ? 2. L’influenza del Diritto dell’Unione europea sulla decisione di bilancio (tra crisi economica ed emergenza sanitaria)… ?  3. …e sul sistema dei controlli affidati alla Corte dei conti. ? 4. Che ne è delle autonomie territoriali e del diritto costituzionale del bilancio?

–
 Scarica documento
di Guido Rivosecchi

https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2021/04/13/la-decisione-di-bilancio-e-la-contabilita-pubblica-tra-unione-europea-stato-e-autonomie-territoriali/

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CONCORSI: nuovo protocollo sanitario del 15 aprile 2021




In preparazione la DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE ... segui su https://www.youtube.com/user/simonechiarelli

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Concorso simulato 2: convocazione prova scritta unica (17/4/2021 ore 18:00)



Gli iscritti al concorso simulato (oltre 500 partecipanti) sono convocati per il giorno Sabato 17 aprile alle ore 18:00 per lo svolgimento della prova scritta UNICA (90 minuti)

La prova sarà trasmessa per tutti in diretta streaming su https://www.youtube.com/user/simonechiarelli

Gli iscritti riceveranno COMUNICAZIONE DIRETTA per email e su questa pagina che dovranno visitare il giorno della prova.

I non iscritti potranno comunque partecipare alla prova simulata (con correttore automatico).


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Gr019 - Gruppo di studio su Contabilità Enti Locali



Supervisore: dott. Simone Chiarelli

Coordinatrice: dott.ssa Tiziana Paganello
Contatto: tizianapaganello@gmail.com
Coordinatore: dott. Augusto Pais Becher
Contatto: apaisbecher@gmail.com

MAX ISCRITTI: 20 persone (ordine cronologico)
Gli ulteriori iscritti saranno avvisati e potranno optare per:
- adesione ad altri gruppi
- rimborso della quota di iscrizione (immediata)
- lista di attesa per nuovo gruppo


PROGRAMMA:
14 maggio  ore 17:30-19:30   Spese correnti e spese di investimento
21 maggio ore 17:30-19:30   FPV e costruzione di un cronoprogramma
28 maggio ore 17:30-19:30   Rendiconto e riaccertamento dei residui
4 giugno    ore 17:30-19:30   Debiti fuori bilancio: tipi, riconoscimento, copertura
11 giugno    ore 17:30-19:30   Equilibri di bilancio, lettura di un bilancio e casistica


ISCRIZIONE AL GRUPPO: https://formazione.omniavis.com/courses/gr019

REGOLAMENTO DEI GRUPPI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,57794.0.html

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Analisi del bando di concorso per 2800 posti

https://www.youtube.com/watch?v=DHyw4N5ipj4

In allegato le slides presentate

7
Concorsi pubblici? Approfondimenti con Giuseppe Cotruvo (05/04/2021)



https://www.youtube.com/watch?v=T1ymiareTaI


In allegato il materiale commentato

8
Concorso simulato 2 per ENTI LOCALI - RIAPERTURA TERMINI



Al fine di consentire una maggiore efficacia della SIMULAZIONE sono stati riaperti i termini di iscrizione come indicato nell'art. 10 comma 3 del D.L. 44/2021 ed è stata prevista la pre-selezione per titoli ed esperienza.
A tal fine è stata realizzata una SCHEDA DI ISCRIZIONE per consentire l'inserimento dei titoli e la loro valutazione da parte della Commissione.

IN ALLEGATO IL BANDO


Si tratta di una SIMULAZIONE. Nessun controllo o verifica verrà effettuata (si confida nella vs. correttezza) e quindi si prevede una forma di AUTO-VALUTAZIONE a corredo della domanda.

Tutti gli interessati (compresi gli iscritti al concorso simulato che hanno già compilato la loro candidatura) dovranno iscriversi nuovamente attraverso il link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScISNSMho8TkWtEE8C5BEoGkGT26xBC90YfRofWbX5RtrhOng/viewform


Una volta compilata la scheda dovrà essere comunque perfezionata l'iscrizione su
https://formazione.omniavis.com/courses/sim02



SCADENZA: 12 aprile ore 12:00


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Terzo Settore / Terzo settore: le recenti novità (3/4/2021)
« il: 03 Aprile 2021, 10:46:38 »
Terzo settore: le recenti novità (3/4/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=jgsxL_J2uWQ

Allegati

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Gr100 - Gruppo di studio di "REDAZIONE ATTI con Chiarelli"



Supervisore: Simone Chiarelli

Coordinatori: Simone Chiarelli - Cinzia Stantero - Vincenzo Giangreco

Incontri programmati (in videoconferenza):

Lunedì 12 aprile ore 20:00-22:00
Durante l'incontro saranno analizzati dai 10 ai 20 tipi di atti su varie materie (delibere, determina, ordinanze, autorizzazioni ecc....)

Lunedì 19 aprile ore 20:00-22:00
Durante l'incontro saranno analizzati dai 10 ai 20 tipi di atti su varie materie (delibere, determina, ordinanze, autorizzazioni ecc....)

Lunedì 26 aprile ore 20:00-22:00
Durante l'incontro saranno analizzati dai 10 ai 20 tipi di atti su varie materie (delibere, determina, ordinanze, autorizzazioni ecc....)

Lunedì 3 maggio ore 20:00-22:00
Durante l'incontro saranno analizzati dai 10 ai 20 tipi di atti su varie materie (delibere, determina, ordinanze, autorizzazioni ecc....)

Lunedì 10 maggio ore 20:00-22:00
Durante l'incontro saranno analizzati dai 10 ai 20 tipi di atti su varie materie (delibere, determina, ordinanze, autorizzazioni ecc....)

ISCRIZIONE AL GRUPPO: https://formazione.omniavis.com/courses/gr100

REGOLAMENTO DEI GRUPPI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,57794.0.html

Il gruppo è riservato ai primi 20 iscritti (si terrà conto dell'ordine cronologico di pagamento). Eventuali ulteriori iscritti saranno invitati al nuovo gruppo.

COME FUNZIONA:
- gli iscritti riceveranno il link per accedere ad un gruppo telegram riservato per scambiare informazioni, materiali e per ricevere le comunicazioni
- prima di ogni incontro verrà trasmesso il link della piattaforma (gratuita, non necessità di programmi particolari)
- l'incontro sarà registrato e visibile agli iscritti (a favore di chi non potrà partecipare e di chi vuole rivedere l'incontro)
- il materiale utilizzato sarà messo a disposizione in cartella condivisa

11
D.L. 1 aprile 2021 - Soppressione dello Sportello Unico SUAP



Per l'art. 7 comma 2 bis del D.L. appena varato prevede, in attuazione della direttiva comunitaria Fisherman, la soppressione dello Sportello unico per le attività produttive con decorrenza dal 29 febbraio p.v. dopo un periodo transitorio di riattribuzione delle competenze agli altri servizi.

La norma esce così dal C.D.M:
I fondi di cui all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 300 con le medesime  modalita'  di  cui  ai
commi da 299 a 314 del  presente  articolo,  ovvero  per  una  durata
massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il  1°
gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.  Il  concorso  del  bilancio  dello
Stato agli oneri finanziari relativi  alla  predetta  prestazione  e'
stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno  2021;
tale importo  e'  assegnato  ai  rispettivi  fondi  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente
comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o piu' decreti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei  fondi  stessi  dell'andamento  del  costo   della   prestazione,
relativamente alle istanze degli aventi  diritto,  nel  rispetto  del
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.


La misura, dettata dal periodo emergenziale, sarà sottoposta alla ratifica parlamentare e quindi al Consiglio d'Europa entro 30 giorni.

In allegato il testo del provvedimento.

Il personale assegnato agli uffici competenti sarà tenuto, entro i successivi 30 giorni, ad un periodo di formazione obbligatoria sulle fake news per la ricollocazione in altri servizi.

12
Decreto legge 1/4/2021 n. 44 - NORME ANTI-COVID

https://staticfanpage.akamaized.net/wp-content/uploads/2021/03/NUOVE-REGOLE-ARTICOLO-638x425.jpg


Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:


- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre, il decreto:

- esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);

- stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;

- proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;

- proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario;
dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;

- consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525

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24° WEBINAR UPLI: LA POLIZIA LOCALE A UN ANNO DAL COVID



https://www.youtube.com/watch?v=cMRIodTLUI0

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Discrezionalità dell'Ente locale di prevedere criteri e modalità nel cambio di destinazione d'uso per le strutture ricettive. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. I, 25 marzo 2021, n. 475.



https://www.ildirittoamministrativo.it/Discrezionalit%C3%A0-Ente-locale-prevedere-criteri-modalit%C3%A0-nel-cambio-destinazione-uso-per-strutture-ricettive-Consiglio-Stato/ult1993?fbclid=IwAR29UqeXLxAsLSgthi71dz6PlYahsBc56p6Qk0li-tl7FckbTpuO7tUiBJM

16
Quaderno Anci sulle riunioni in videoconferenza di consigli, giunte e commissioni



Fonte: http://www.anci.it/

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Appalti e contratti nella PA: Codice e recenti novità ed orientamenti (01/03/2021)



https://www.youtube.com/watch?v=zrPxxi_XDGU&lc=UgyqpOwkoFv49AGFQKN4AaABAg

In allegato la trascrizione automatica

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“Libertà fondamentali†e misure restrittive Covid-19 (28/3/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=kPmr30NVQf4

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COMUNE DI ROMA - preparazione ai concorsi nei vari profili




LINK a tutti i corsi completi: https://formazione.omniavis.com/pages/concorsi-roma

Statuto, regolamenti e provvedimenti: https://formazione.omniavis.com/courses/cod715

In allegato il materiale commentato in: https://youtu.be/NCFlHOEZ6Wk

20
Mobilità volontaria o concorso? ... questo il dilemma


TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – ordinanza 17 marzo 2021 n. 517



Pubblicato il 17/03/2021

N. 00517/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00802/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2021, proposto da

Luigi Di Tuoro, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Parete, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Martino, Giovanni Midiocestomarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Saletta Principato, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Romano, Alessandro Romano, Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia;

– dell’Avviso Pubblico, adottato dal Comune di Parete – in data 19.12.2020 – con il quale

veniva revocata l’originaria procedura di selezione per mobilità – ex art. 30, D.lgs. n. 165/2001 – “per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Farmacista (cat. D1) a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminatoâ€;

– della Determinazione n. 292 del 09.12.2020, con la quale l’Amministrazione resistente disponeva (in luogo dell’originaria procedura di mobilità esterna) la procedura stabilizzazione e contestuale assunzione “con decorrenza dal 31.12.2020†della Dr.ssa Principato Saletta, “per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Farmacista (cat. D1)â€;

– della Deliberazione n. 105 del 30.11.2020 (pubblicata all’albo pretorio in data 11.12.2020, sino al giorno 26.12.2020) con la quale veniva modificato il piano occupazionale 2020 (allegato al PTFP 2020/2022) e individuata la dott.ssa Principato Saletta, quale lavoratore precario che ha maturato i requisiti previsti dall’art. 20, D.lgs. n. 75/2017 (procedura di stabilizzazione);

– Ove occorra, per mero scrupolo difensivo, della comunicazione di cui alla nota di prot. n. 8901 del 30.09.2020, a firma del Responsabile dell’Area Amministrativa, con la quale si significava al Comune di Scafati che: “la dott.ssa Principato Saletta dal 2010 ad oggi, con la qualifica professionale di collaboratore farmacista cat. D1, ha prestato servizio presso la Farmacia Comunale per più di 36 mesi, in forza di contratti a tempo determinato e parziale, come risultante dall’attestato di servizio in allegato. Ciò alla luce della facoltà riconosciuta all’Ente dall’art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 75/2017 e in considerazione della vacanza del posto in organico a tempo parziale di n. 1 collaboratore farmacista cat. D, da reclutare nell’anno correnteâ€.

– di ogni altro atto connesso, collegato, non meglio conosciuto, lesivo dell’interesse legittimo e/o dei diritti soggettivi dell’odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parete e di Saletta Principato;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 la dott.ssa Diana Caminiti, celebrata con collegamento da remoto in videconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di giurisdizione sollevata dalla controinteressata, tenuto conto che nell’ipotesi di specie non viene in rilievo l’impugnazione della graduatoria di un concorso per mobilità intercompartimentale ex art. 30, D.lgs. n. 165/2001, ma la revoca di detta procedura di mobilità per la scelta della copertura del posto vacante di farmacista comunale a mezzo di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 d.l.gs. 75/2017, e dunque una scelta di tipo organizzatorio, come peraltro palesato dalla modifica del piano occupazionale 2020 (allegato al PTFP 2020/2022), del pari oggetto di impugnativa;

Ritenuto, ad un primo sommario esame della presente istanza cautelare, salvo successivi approfondimenti nella sede di merito, che l’istanza cautelare non sia meritevole di accoglimento atteso che l’asserito favor per la procedura di mobilità volontaria in luogo dell’espletamento delle procedure concorsuali, quale prospettata da parte ricorrente, sarebbe semmai ravvisabile rispetto alle ordinarie procedure concorsuali, laddove nell’ipotesi di specie viene in rilievo una procedura di stabilizzazione, tra l’altro non tramite procedura concorsuale ex art. 20 comma 2 d.l.gs. 75/2017 – disciplina, questa, in ogni caso successiva rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 2318/2016 invocata dalla parte ricorrente – ma per assunzione diretta ex art. 20 comma 1 d.l.gs. 75/2017, rispetto alla quale appare ravvisabile, al ricorrere degli eccezionali presupposti di legge – che appaiono sussistenti nella specie – un favor legislativo, temporalmente limitato, finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori precari che abbiano già superato una procedura concorsuale, da ritenersi recessivo solo rispetto alle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. 165/2001;

Ritenuto in ogni caso che, nel contemperamento degli opposti interessi, debba prevalere quello alla conservazione degli atti impugnati, avuto riguardo all’avvenuta stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la controinteressata (tra l’altro, part time), laddove il ricorrente è già lavoratore a tempo indeterminato presso altro Comune e peraltro vanta un interesse meramente strumentale alla partecipazione alla procedura di mobilità;

Ritenuto, sotto diverso profilo, che neppure possa valere a fondare il prospettato periculum in mora la possibile revoca, da parte del Comune datore di lavoro del ricorrente, del nulla osta alla mobilità, trattandosi di atto esulante da quelli oggetto di impugnativa e prospettandosi al riguardo un pericolo solo potenziale;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), respinge l’istanza cautelare;

Compensa le spese presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021, tenuta con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario

21
Cambio di destinazione d'uso per le strutture ricettive alberghiere con più di dieci camere all'interno dei c.d. "tessuti turistico-ricettivi ad alta densità"
Cons. St., sez. I, 25 marzo 2021, n. 475
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/cambio-di-destinazione-d-uso-per-le-strutture-ricettive-alberghiere-con-pi-c3-b9-di-dieci-camere-all-interno-dei-c.d.-tessuti-turistico-ricettivi-ad-a

22
Le graduatorie dei concorsi pubblici - scorrimento, cessione, validità (25/3/2021)


https://www.youtube.com/watch?v=USLe5PRcFAI


Durante il webinar analizzeremo la sentenza n. 680 del 23 febbraio 2021 del Tar Campania sezione di Salerno (in allegato)

23
Attività di vendita di generi alimentari svolta in posteggi fuori mercato in Campania nel periodo emergenziale Covid-19
Cons. St., sez. III, dec., 24 marzo 2021, n. 1529 - Pres. Frattini



Covid-19 – Campania – Vendita generi alimentali - Posteggi fuori mercato - Ordinanze Presidente Regione Campania – Vanno sospese monocraticamente.

     Deve essere accolta l’istanza di sospensione monocratica, sino alla data della camera di consiglio collegiale fissata dal giudice di primo grado, delle ordinanze del Presidente della Regione Campania che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica Copvid-19, hanno disposto la sospensione delle attività di vendita di generi alimentari svolte in posteggi fuori mercato (1).

 

(1) Ha chiarito il decreto che nelle ordinanze del Presidente della Regione Campania è stato confermato il contenuto delle prescrizioni sospensive dell’attività di “fiere e mercatiâ€, ma non è stata regolata la vendita di generi alimentari in “posteggi isolatiâ€

Con il decreto è stata quindi accolta l’istanza cautelare monocratica, con conseguente sospensione della misura adottata in sede di “accertamento di violazioneâ€, cioè la chiusura totale del “posteggio isolato†stante la gravità e irreversibilità del danno per l’appellante che da tale esercizio di vendita trae la esclusiva fonte di sostentamento. ???????


24
E’ legittima l’attribuzione di distinti codici univoci, in capo allo stesso soggetto, per l’esercizio dell’attività di farmacista e di grossista
C.g.a. 24 marzo 2021, n. 240
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/e-legittima-l-attribuzione-di-distinti-codici-univoci-in-capo-allo-stesso-soggetto-per-l-esercizio-dell-attivit-c3-a0-di-farmacista-e-di-grossista

25
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 22 marzo 2021, n. 1511, sull'obbligo di indossare la mascherina in classe per i minori, tranne che per i bambini di età inferiore ai 6 anni, ma deve essere depositata la documentazione scientifica sull'impatto psico-fisico dell'uso delle mascherine sugli studenti.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/termine-per-la-comunicazione-del-decreto-di-fissazione-di-udienza-per-il-rito-appalti

26
In diretta con gli autori e pubblicazione delle tracce (23/03/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=kQb5qS5rBfo


27
Oneri economici del servizio di trasporto dello studente disabile
Cons. St., sez. I, 15 marzo 2021, n. 403 - Pres. Troiano, Est. Cafaggi

Pubblica istruzione – Studenti disabili - Diritto all’istruzione - Servizio di trasporto - Rientra nell’ambito del diritto all’istruzione – Conseguenza – Oneri economici – Incombono sul Comune.

Numero 00403/2021 e data 15/03/2021 Spedizione



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 ottobre 2020


NUMERO AFFARE 01004/2020

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-per la figlia minore -OMISSIS- contro il Comune di Crocetta del Montello, avverso provvedimenti in materia di determinazione di contribuzione tariffe per il trasporto scolastico

LA SEZIONE

Vista la relazione del 07/08/2020 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;


Premesso:

La minore -OMISSIS- come riconosciuto dalla Commissione medica per l’accertamento dell’handicap di cui alla legge n. 104 del 1992 e alla legge n. 102 del 2009 risulta “portatrice di handicap in situazione di gravità†, in specie invalida con gravi limitazioni della capacità di deambulazione ossia “portatrice di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanentiâ€, come da verbale sanitario allegato alla nota INPS del 30 dicembre 2019.

Con istanza presentata al Comune di Crocetta di Montello i genitori richiedevano il trasporto scolastico dalla residenza in Crocetta del Montello all’istituto -OMISSIS-


In data 8 agosto 2019 con nota prot. 8275 il Comune di Crocetta del Montello, nel dare riscontro alla domanda presentata dai genitori della minore, rappresentava come, diversamente dal servizio di trasporto presso istituti scolastici presenti nel territorio comunale – assicurato dall’ Ente in virtù di convenzioni stipulate con locali associazioni di volontariato – non sussistessero le condizioni organizzative per garantire trasporti al di fuori del territorio comunale.

La Giunta Comunale di Crocetta di Montello con deliberazione dell’8 del 3 dicembre 2019 provvedeva alla organizzazione del trasporto della minore dalla residenza al Comune di Conegliano Veneto sede della scuola primaria di destinazione.

La Giunta inquadrava l’attivazione del servizio di trasporto nell’ambito della disciplina dei servizi socio-assistenziali. Di conseguenza riteneva risultasse un obbligo di partecipazione del soggetto fruitore agli oneri del servizio secondo i criteri espressi nella stessa delibera comunale.

Con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si chiede l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

nota prot. 150 dell’8.01.2020; deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 3.12.2019; nota prot. 13106 del 5.12.2019; in parte qua, deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.01.2017; in parte qua, deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 14.11.2029; nota prot. 1308, ricevuta il 7.2.2020; relazione della Responsabile dei Servizi sociali del Comune del 29.11.2019; nota prot. 13666 del 24.12.2019; in parte qua, verbale UVMD del 3.9.2019; nota prot. n. 3678 del 14.4.2020.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame: violazione di legge, in particolare l’articolo 28 comma 1 legge n. 118 /1971, ed eccesso di potere.

Il Ministero riferente esprime l’avviso che il ricorso debba essere accolto.


Considerato


E’ necessario in primo luogo esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione resistente. Come affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, ai fini del computo dei termini per la presentazione del ricorso straordinario, è necessario tenere conto – sulla base di quanto previsto, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020 - dell’obbligo sopravvenuto di non considerare il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Questa Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che tali disposizioni sono applicabili anche al procedimento per il ricorso straordinario (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 1359/2020). Una diversa conclusione condurrebbe a esiti palesemente irragionevoli, che lascerebbero sguarnito il procedimento giustiziale del ricorso straordinario della garanzia costituita dalla sospensione dei termini, anche e soprattutto a tutela della parte privata, e, nel caso di specie, rischierebbe di indebolire il principio del contraddittorio (Cons. Stato, sez. I, Parere 1500/2020). Deve, pertanto, ravvisarsi l’infondatezza della l’eccezione di irricevibilità ritenendo ricevibile il ricorso.

Lamentano i ricorrenti che il provvedimento con cui il Comune nega la gratuità e richiede il pagamento della quota di contribuzione sia illegittimo per violazione di legge, in particolare l’articolo 28 comma 1 legge n. 118 /1971, e per eccesso di potere.

Il morivo è fondato.

Recita l’articolo 28, comma 1, della legge n. 118 del 1971 che “ai mutilati ed invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato viene assicurato il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversaâ€.

Sostengono i ricorrenti che si versi nella fattispecie di trasporto scolastico e che questo debba essere effettuato a titolo gratuito e non con una contribuzione di quota commisurata al reddito in base alla certificazione ISEE, come sostenuto dalla parte resistente secondo la diversa prospettiva per cui si tratterebbe di un trasporto socio-sanitario.

Le prestazioni di trasporto scolastico ed assistenza specialistica a favore di alunni disabili costituiscono prestazioni di pubblico servizio non collegate a contratti individuali di utenza e, pertanto, le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. (Cass., ord. S.U., 25 marzo 2009, n. 7103; Cass., ord. S.U., 28 gennaio 2020, n. 1870). Deve dunque ritenersi sussistente la giurisdizione di questo giudice.

Nel merito vanno esaminati i motivi di doglianza relativi alla natura del trasporto di persone con disabilità diretto a garantire il diritto all’istruzione.

Questo Consiglio ha di recente affermato che il diritto all’istruzione delle persone disabili ha rilevanza costituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 1331/2020: “ A fondamento delle disposizioni della legge n. 104 del 1992, di cui si lamenta la violazione e delle altre leggi sulla tutela degli alunni disabili, si pongono i principi costituzionali di cui all’articolo 2 (sulla tutela dei «diritti inviolabili dell’uomo» e sui «doveri inderogabili di solidarietà … sociale»), all’articolo 3 (secondo cui «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»), all’articolo 34, primo comma (sulla apertura della scuola «a tutti») e all’articolo 38, terzo comma (sul «diritto all’educazione» anche quando vi sia una disabilità) (in tal senso anche Cons. Stato, sez. VI, n. 2023/2017).

In particolare, il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, di cui il diritto all’integrazione scolastica costituisce parte integrante, ha il suo fondamento nell’articolo 34 della Costituzione, al pari di quello delle persone normo-dotate. Esso è intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità per il legame esistente tra il principio di solidarietà, di cui all’articolo 2 Cost., ed il diritto all’istruzione, di cui all’articolo 34 Cost.

L’integrazione scolastica delle persone con disabilità costituisce fattore fondamentale dello sviluppo della personalità e trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 38 Cost. (Corte Costituzionale, sentenza n. 215/1987, ribadito di recente nella sentenza n. 83/2019). Essa richiede adattamenti sia logistici che didattici alla singola persona con disabilità, attraverso la definizione di percorsi educativi individualizzati che riflettano le difficoltà specifiche di ciascuno studente con disabilità e le caratteristiche del gruppo in cui l’inserimento deve essere realizzato (Cons. Stato, sez. VI, n. 2023/2017, Id. n. 758/2018, Corte Europea dei diritti dell’uomo, Cam c. Turchia, 23 febbraio 2016, in particolare paragrafi 65 e 66).

Tali diritti hanno avuto pieno riconoscimento anche sul piano europeo nell’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, nell’art. 2 del Primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, primo comma, nell’art. 15 della Carta Sociale Europea ( G.I. c. Italia, Corte Europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, 10 settembre 2020) .

I principi relativi all’istruzione delle persone con disabilità hanno trovato altresì riconoscimento nel Piano strategico per le disabilità 2017/2023 del Consiglio d’Europa, che ha esplicitamente indicato la necessità di un approccio basato sulle capacità piuttosto che sulle disabilità.

Sul piano internazionale il riferimento relativo ai principi esposti è alla Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili, entrata in vigore il 3 maggio 2008 e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

L’integrazione scolastica dei disabili persegue un obiettivo alto ma complesso: garantire non solo l’accesso a conoscenze ma anche alle competenze necessarie per l’acquisizione di capacità idonee all’inserimento sociale del disabile.

L’apprendimento e l’integrazione scolastica delle persone con disabilità costituiscono, infatti, una premessa fondamentale della integrazione lavorativa e di quella sociale, che sono alla base di società informate ai principii di solidarietà ed uguaglianza (principii enunciati già da Corte Costituzionale sentenza n. 215/1987 e ribaditi di recente nella sentenza n. 83/2019).

La disciplina costituzionale dell’istruzione dei soggetti portatori di handicap ha avuto la sua concretizzazione nella legislazione ordinaria che definisce il diritto all’integrazione scolastica delle persone con disabilità.

In base a quanto disposto dalla legge-quadro n. 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e dal d.lgs. n. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione, che sanciscono il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare l’integrazione configurando percorsi educativi individualizzati (art. 12 l. n. 105/1992).

L’articolo 24 della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, regola il diritto all’istruzione affermando il principio secondo cui (comma 2) “ 2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che: (a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall’istruzione secondaria sulla base della disabilità; (b) le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono; (c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali; (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; (e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.†.

Tale disposizione va coordinata con l’articolo 13 della l. n. 104 in materia di diritto all’integrazione scolastica, dove vengono definire le modalità attraverso cui rendere effettiva tale integrazione.

Con una recente pronuncia la Corte Europea dei diritti dell’uomo (G.I. c. Italia, Corte Europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, 10 settembre 2020) proprio in un caso relativo all’ Italia sono stati ribaditi i principi fondamentali in materia di diritto all’istruzione delle persone disabili contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha valutato se lo Stato italiano abbia adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il diritto all’istruzione della minore disabile

Nel caso di specie vi era stata l’interruzione del servizio di sostegno alla minore disabile. La Corte ha concluso affermando che lo Stato Italiano non ha motivato adeguatamente le ragioni dell’insufficienza di risorse necessarie ed in particolare non ha mostrato di avere ripartito le risorse tra studenti normo-dotati e studenti portatori di handicap in modo da evitare trattamenti discriminatori nei confronti di questi ultimi (par. 62 G.I. c. Italia). La Corte di Strasburgo ha pertanto ritenuto che non siano state adottate le misure necessarie condannando lo Stato Italiano sia per la violazione dell’art. 2 protocollo in combinato con l’art. 14 della Convenzione sia per la violazione dell’art 8

Sulla base del quadro normativo nazionale ed internazionale descritto deve concludersi che il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità e per quel che qui rileva anche la coerente acquisizione di competenze - seppur ridotte - scolastiche (CGARS n. 482/2020).

Con delibera n.8 del 3 dicembre 2019 la Giunta Comunale di Crocetta di Montello ha ascritto il servizio di trasporto all’ambito socio-sanitario e non a quello scolastico. Tale configurazione viola la disposizione di legge di cui all’articolo 28, primo comma, l. n. 118/1971, in quanto il servizio di trasporto della persona disabile va funzionalemente inquadrato nell’ambito del diritto all’istruzione e non in quello dell’assistenza socio-sanitaria.

Nel caso di specie il trasporto con le sue specifiche caratteristiche legate alla particolare disabilità motoria della minore è indispensabile a garantire la realizzazione del diritto all’istruzione. La circostanza che la minore disabile fruisca presso l’istituto anche di prestazioni sanitarie riabilitative non modifica la natura del trasporto che rimane scolastico. Così come le particolari condizioni fisiche che richiedono un trasporto assistito non modificano la finalità del trasporto che rimane scolastico. Come mostrato in atti, peraltro, l’attività riabilitativa viene svolta prevalentemente presso altra istituzione specializzata ovverosia la fondazione.

Il diritto al trasporto scolastico dall’abitazione all’istituto scolastico più idoneo alle esigenze della persona con disabilità è un diritto soggettivo funzionale alla realizzazione di un diritto fondamentale del disabile all’istruzione (Cons. Stato sez. V, 1675/2020). Il contenuto di tale diritto è quindi correlato ad obblighi positivi sussistenti in capo all’amministrazione. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione resistente, non sussiste un obbligo di compartecipazione agli oneri. Giova tuttavia precisare, che anche nell’ipotesi in cui tale obbligo fosse esistito, mai potrebbe l’amministrazione procedere all’interruzione del servizio, potendo se mai impiegare gli ordinari strumenti per la riscossione del credito. Come affermato, non è questo il caso di specie, trattandosi di trasporto scolastico e dunque di servizio pubblico da erogarsi a titolo gratuito.

Sostiene l’amministrazione resistente che il diritto al trasporto scolastico debba essere garantito nella misura delle risorse disponibili e comunque nell’ambito del vincolo della parità di bilancio. La tesi non è condivisibile ed è stata rigettata dalla giurisprudenza di questo Consiglio che ha affermato che “ non costituisce ostacolo alla qualificazione di diritto soggettivo l’art. 26 della legge n. 104 del 1992, laddove, al primo comma, demanda alle Regioni di disciplinare le modalità con le quali i Comuni dispongono interventi per consentire alle persone handicappate di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi, prevedendo, al secondo comma, che i comuni assicurano modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici <<nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio>> ( Cons. Stato, sez. V, 809/2018). La medesima pronuncia ha chiarito che “ la pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno portatore di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 assume la consistenza di diritto soggettivo, rientrando in quel <<nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati>> (come su individuato dalla Consulta), che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione […]†sicché “il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta (ulteriore) finalità assistenziale del diritto all’istruzione scolastica costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che disposizioni legislative contrarie darebbero luogo a serie questioni di legittimità costituzionale, così come d’altronde ripetutamente affermato in riferimento alla materia dell’organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno†(cfr. Cons. Stato, VI, n. 2320/17 ed altre cit.) ( Cons. di Stato, sez. V, 809/2018).

Per le ragioni suddette la Sezione ritiene che il ricorso debba essere accolto, annullando la nota impugnata emessa dal Comune di Crocetta del Montello con la quale viene addossato alla famiglia della minore un improprio onere di contribuzione e dispone che l’amministrazione comunale debba continuare lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico della minore -OMISSIS- al fine di garantire l’immediato e tempestivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione della minore con disabilità. Tale servizio dovrà essere reso a titolo gratuito in conformità con l’art. 28, comma 1, l. n. 118/1971 ed il principio del divieto di discriminazione di cui agli articoli 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.


       
       
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Fabrizio Cafaggi   Paolo Troiano
       
       
       
       
IL SEGRETARIO

Maria Cristina Manuppelli



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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Decreto 19 marzo 2021 (Decreto Sostegni) - contenuti e approfondimenti




Comunicato: http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-8/16428

In allegato le slides

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GDPR: Linee Guida n. 9 in materia di opposizione rilevante e motivata (19/3/2021)


https://www.youtube.com/watch?v=HM_LIHV7NJY

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