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Post - alessandroV

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Grazie dott. bufarale.

Per il bilancio dello Stato ci sono alcune peculiarit? ma l'armonizzazione contabile ? stata introdotta addirittura prima degli enti territoriali con la legge n. 196/2009  valida sia per il bilancio dello Stato che per le altre amministrazioni pubbliche

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Grazie mille sempre Vincenzo. Un p? piu chiaro adesso, con calma vedo anche i link vari di approfondimento. Mi conforta vedere che non sono solo io a essere andato in confusione, ma c'? una certa confusione gi? nella disciplina..
Un saluto

Buongiorno,

per semplificare, consiglio di ragionare cos?: "regime ordinario" D.lgs 50/16 e s.m.i. e "regime derogatorio" L.120/20

Sulla base di questa suddivisione,

Regime ordinario: l'art. 36 co 2 lett. b del D.lgs 50/16 prevede che " per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ((e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all?articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori))e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti" quindi si proceder? con affidamento diretto e non negoziata, a tal proposito l'affidamento diretto non prevede il confronto tra le offerte degli operatori o la cosidetta "competizione". Confermo che tutto ci? ha creato confusione, infatti ? intervenuto il Consiglio di Stato(vedi link) https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/procedura-con-confronto-competitivo-o-procedura-a-valutazione-libera/ definendola "non gara"...

Regime derogatorio:l'art 1 co 2 lett b della L.120/20 prevede che "procedura negoziata, senza bando, di cui all?articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l?affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l?attivit? di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all?articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.... con questa deroga cambia completamente la procedura, seppur senza bando, rimane una negoziata che prevede il "confronto" / "competizione" tra gli operatori invitati..

https://www.forumpa.it/pa-digitale/la-complicata-conversione-in-legge-del-decreto-semplificazioni/
https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/schema-di-avviso-di-indagine-di-mercato-appalti-di-servizi-sotto-soglia/

https://www.2020revisione.it/laffidamento-diretto-dopo-il-decreto-sblocca-cantieri/

Vincenzo

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Buonasera,

non mi ? ancora ben chiaro cosa accade per la procedure nell'unica fascia per i servizi e le forniture sopra i 40000 euro fino alle soglie (adesso dopo il DL semplficazioni, da 75000, fino alle soglie comunitarie): ? una negoziata senza bando? esattamente come quanto accade nella fascia dei lavori da 150000 a 350000 (che dovrebbe essere sempre una negoziata senza bando, attualmente con consultazione-invito di almeno 5 operatori)? Dall'articolo del dl semplificazioni mi pare di capire cos?, cita la negoziata senza bando. Ma in qualche lezione del corso appalti (precedente al DL semplificazioni) mi pare di aver sentito che ? una procedura particolare, che alcuni chiamano affidamento diretto altri ristretta... insomma non ho capito bene. (Ho letto anche  che dopo lo sblocca cantieri..? un affidamento diretto, che mi confonde...).Vorrei capire cosa succedeva prima del DL semplificazioni e dopo, se ci sono differenze sostanziali oppure se ? sempre stato lo stesso. e cosa ha cambiato in precedenza lo sblocca cantieri e se quindi vale anche adesso. Insomma, un aiuto a mettere un p? di ordine anche su questa cosa che faccio un p? confusione..
Grazie sempre anticipatamente.

Alessandro V.

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Ho un paio dubbio per quanto riguarda il passaggio dalla contabilit? enti locali alla contabilit? di stato:

1)  Nella contabilit? degli enti locali ho visto che vi ? il meccanismo della prenotazione di spesa negli appalti (nel momento in cui si fa la determina ex ante), che ? previsto da un articolo del TUEL. Per cui si pu? prenotare l'impegno di spesa, nella determina ex ante che ovviamente non pu? contenere ancora l'impegno di spesa non conoscendo elementi essenziali come il fornitore. Mi chiedevo se per le amministrazioni centrali, i ministeri etc. ci fosse un meccanismo analogo di prenotazione dell'impegno di spesa o funzionasse in modo diverso.

2) Dubbio simile per quanto riguarda il principio della competenza finanziaria potenziata: mi ? ben chiaro che nella contabilit? degli enti locali (e anche delle regioni), dopo l'armonizzazione contabile prodotta dal D lgs. 118/2011, e a seguito delle modifiche effettuate mi pare nel 2017, si applica la competenza finanziaria potenziata, per cui il momento della registrazione nelle scritture contabili di un entrata o una spesa pu? non coincidere pi? con il momento dell'imputazione al bilancio (perch? l'impegno o la spesa si registrano quando sorge giuridicamente l'obbligazione passiva o attiva, cio? nasce l'impegno o l'accertamento; ma ? imputato all'esercizio finanziario in cui il debito e il credito verranno scadenza.. e quindi possono non coincidere in diversi casi). Il dubbio ?: se questo vale per enti locali e regioni, cosa succede invece per lo stato e le amministrazioni centrali? in questi casi non si il principio della competenza finanziaria potenziata e allora resta solo la competenza finanziaria "tradizionale"? Per cui il il momento della registrazione  e dell'imputazione coinciderebbero sempre..


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Grazie mille sempre Vincenzo! Il riferimento del DL semplificazioni ? quelllo che mi mancava...per "chiudere il cerchio". Adesso mi ? pi? chiaro; ho letto le sentenze che mi hanno fatto capire che quindi, come gi? mi evidenziavi, tutto gira sul rispetto del criteri di competenza e trasparenza della stazione appaltante nel selezionare i commissari, ed ? solo su questo che eventualmente si pu? andare a sindacare per adesso(mi sembra di capire). Il riferimento ? questo articolo 216 del codice. Sono curioso a questo punto di vedere il regolamento di esecuzione cosa dir? di quest'albo nazionale.

 Ho ancora un dubbio residuo sul discorso della rotazione che leggevo per la prima volta in queste sentenze dei Tar. Questa rotazione dei commissari di due anni, non ho capito se ? una norma del codice oppure solo un orientamento dell'anac. Ti ricopio una parte delle sentenza del Tar Toscana del link che mi ha messo un altro dubbio:

"..Con riferimento alla violazione del principio di rotazione, il Collegio rileva che lo stesso vada contestualizzato in modo tale da definire un ambito di durata temporale del divieto per un commissario di far parte di una Commissione per essere gi? stato componente di una precedente Commissione. Nella fattispecie in esame per il Tar sono applicabili le indicazioni contenute nella citata deliberazione ANAC n. 620 del 2016, secondo cui il ?commissario di gara non potr? ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina?. In questo caso, in considerazione del fatto che la rotazione dei componenti trova riscontro nella normativa primaria, le indicazioni dell?ANAC possono assumere un ?valore orientativo rispetto alla concreta operativit? del dato normativo primario? e pertanto il Collegio considera congruo il suddetto termine biennale. La composizione della Commissione contestata segue di due anni la nomina della precedente Commissione e pertanto, per il Tar, la stessa ? validamente costituita."

Quindi parla di indicazioni dell'anac ma anche di riferimento alla normativa primaria, mi chiedevo se ci fosse una disposizione del codice appalti che parla di questa rotazione.
Comunque (come piccolo commento personale) mi sembra da inesperto e non addetto ai lavori, di vedere sempre un p? un certo ridimensionamento dell'Anac,  viene sempre un p? messa tra virgolette all'angolo come a dire: la legge non la fai tu, le regole non le fai tu..stai un p? al tuo posto, quello che dici vale fino a un certo punto.. :)

Grazie e a presto sul gruppo studio.
Alessandro



Buonasera Alessandro,

confermo tutto quello che hai scritto, aggiungo che il d.l. 76/20 ha prolungato la sospensione sino al 31/12/2021.

Commissione giudicatrice (art. 8, comma 7, lett. a)
La sospensione dell?articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti ? prorogata al 31 dicembre 2021 con il risultato che sino a tale data ? rinviata l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'Anac e, conseguentemente, slitta al 30 novembre 2021, la relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020 (e, presumibilmente anche 2021), che il Governo deve presentare  alle  Camere, al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l'opportunit? del mantenimento o meno della sospensione stessa.

L'albo dei commissari ? un tipico progetto "all'italiana" con un buon proposito(imparzialit?) ma che riscontra ostacoli nella fase attuativa ed esecutiva, basta pensare che una stazione appaltante di Catania avrebbe dovuto chiedere ad ANAC l'invio di tre commissari, ANAC dall'Albo avrebbe selezionato ad esempio tre commissari rispettivamente di Bologna, di Milano e di Napoli e gli avrebbe inviati a Catania... tempi, costi, trasferta... un caos...!!!!! alla luce di tutto ci? non appena proposto, si ? arrenato.. attualmente i criteri di scelta dei commissari sono a discrezione della singola S.A. rimane  ?l?obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante?. Ti segnalo questa sentenza:

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/anno-2021/febbraio/3-2-2021-la-nomina-della-commissione-giudicatrice-secondo-i-principi-di-competenza-e-trasparenza

In merito al futuro, chiss?, speriamo che con il Regolamento si sistemi questa ed altre situazioni "complesse" tipiche del nostro codice.

https://www.diritto.it/sui-criteri-di-nomina-della-commissione-giudicatrice-e-sui-requisiti-di-competenza-dei-commissari/

Vincenzo

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Domanda forse un p? banale (e sempre in corso di avanzamento studio): sto procedendo con il corso appalti, sto vedendo un p? fra i soggetti la commissione giudicatrice. Ho visto anche un p? l'iter delle Linee Guida n. 5   sui criteri di scelta dei commissari e in particolare sull'albo nazionale dei commissari istituito presso ANAC. Mi chiedevo quale fosse la situazione attuale, visto che mi pare che non sia entrato a regime mai (o sbaglio?), e comunque ? stato pi? volte sospeso; in particolare ho capito che il decreto sblocca cantieri ha bloccato il sistema nazionale dei commissari fino a fine 2020. Quindi mi chiedevo cosa ? successo nel 2021, l'albo nazionale ? ancora sospeso? e se si, ? prevedibile entri a regime oppure con il discorso del regolamento di attuazione che andr? emanato, questo discorso non si concretizzer?? e quindi, come funziona concretamente adesso per la scelta dei membri della commissione giudicatrice.
Grazie sempre in anticipo

Alessandro V.

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Buonasera Alessandro,
ti confermo la tua interpretazione, questo sarebbe l'obiettivo del decreto semplificazione, eliminare questo obbligo(3 preventivi) anche se personalmente, man mano che l'importo aumenta(seppur definita azione preventiva) preferisco chiedere sempre alcuni preventivi, soprattutto nei lavori. Anche perché l'autorità di vigilanza in un suo parere ha avuto modo di osservare che: " seppur le nuove norme non abbiano fatto salva la richiamata facoltà per le S.A. di adottare le procedure ordinarie la perdurante applicabilità dei principi dell'art 30 del codice induce a ritenere che il regime derogatorio non abbia privato alle S.A. la possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano effettivamente più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno"..  quindi si potrebbe procedere ad affidamento diretto ma lo ritengo "rischioso".

Vincenzo

ah bene, tutto chiaro :) Quindi  l'obiettivo del DL semplificazioni era togliere l'obbligo, ma posso sempre chiederli i preventivi e in alcuni casi è consigliato comunque farlo (soluzioni aperte alla concorrenza che male non fanno).  Grazie sempre Vincenzo, ho bisogno di togliermi un pò di dubbi strada facendo... ci vediamo nel gruppo studio per approfondire e parlarne.

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Salve,
ho questo domanda, forse banale (sono in fase intermedia di studio). Posto che con il DL semplificazioni la soglia per poter fare l'affidamento diretto è stata (almeno fino al 31/12/2021) innalzata  da 40000 a 150000 per l'esecuzione di lavori e da 40000 a 75000 per servizi e forniture.. ho il seguente dubbio sui lavori: adesso abbiamo da 0 a 150000 di valore stimato di appalto, la possibilità di fare affidamento diretto, ma in realtà già dopo lo sblocca cantieri del 2019, già si poteva optare per l'affidamento diretto anche nella fascia da 40000 a 150000, però se ho capito bene con l'obbligo di richiedere 3 preventivi di spesa prima di poterlo fare (e tutto un dibattito se bastava chiedere tali preventivi o bisognava anche ottenerli, per poter poi far "scattare" l'affidamento diretto). L'affidamento diretto per i lavori da 0 a 150000 di adesso, a seguito della deroga transitoria apportata dal DL semplificazioni, ha quindi quest'unica differenza rispetto alla situazione precedente  di aver eliminato quest'obbligo dei preventivi? e quindi tale obbligo non sussiste più? fino a 150000 euro si può fare affidamento diretto "secco" senza chiedere e acquisire obbligatoriamente nessun preventivo? oppure ci sono altre differenze che non ho individuato? Altrimenti non capisco la necessità della modifica per i lavori (visto che dopo lo sblocca cantieri l'affidamento diretto fino a 150000 mi pare si potesse fare...); quindi chiedo conferma se ho capito bene o se mi sfugge qualcosa.
Grazie in ogni caso.

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Buongiorno, provo a rispondere al quesito.

Norma di organizzazione: Art. 1 comma 7 della L. 190/2012 (sull'individuazione della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza).

Norma sulla competenza: Art. 1 comma 8 della L. 190/2012 (su "cosa fa" l'organo di indirizzo politico, definizione degli obiettivi strategici, adozione Piano triennale per la prevenzione corruzione su proposta del RPCT, etc.)

Due norme dello stesso contesto che parlano sia di competenze che di procedure:

art. 21-quinquies (La revoca del provvedimento) e art- 21-nonies della L. 241/1990 (L'annullamento d'ufficio);  entrambi nel contesto dell'autotutela. Entrambe descrivono le procedure: (Revoca: quando può essere fatta la revoca, cosa comporta, etc. L'annullamento d'ufficio: cn quali presupposti può avvenire, etc.)
E entrambe le norme parlano anche delle competenze (revoca e annullamento d'ufficio possono essere disposte dall'organo che le ha emanate ovvero da altro organo previsto dalla legge).

Grazie.





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