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Post - maxlombardi

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E' sempre possibile, adeguatamente motivando (oltre all'interesse del dipendente deve esserci anche l'interesse dell'Amministrazione), un'operazione consensuale del genere: il tutto dovrà poi concludersi con la modifica del contratto individuale di lavoro.

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a mio avviso è necessario attenersi al bando di concorso e quindi: 1) rinviare le prove se la scelta è compatibile con il bando di concorso 2) altrimenti tenere le prove nelle date stabilite.

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Certo che si! La cosa rientra nei normali rapporti tra la struttura dirigenziale dell'ente strumentale e quella della Regione preposta al controllo. 

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La Cassazione (cfr. sentenza n. 17449/2008) si è pronunciata nel senso che "è valida la querela presentata ad un agente, anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria, come previsto dall'art. 333, comma 2, richiamato dall'art. 337, comma 1, c.p.p., in quanto, ai fini di tale previsione è sufficiente che la querela sia presentata ad un ufficio posto sotto il comando di un ufficiale di polizia giudiziaria, a nulla rilevando che l'atto sia, invece, materialmente ricevuto da un semplice agente, posto che, in tal caso, si presume che l'inoltro all'autorità giudiziaria avvenga, comunque, a cura dell'ufficiale di P.G. che dirige l'ufficio; inoltre, tale formalità non è prevista dalle surrichiamate disposizioni a pena di invalidità dell'atto di querela ma solo ai fini di garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato".

Diventa fondamentale capire il ruolo che, essendo l'unico addetto PM in servizio, il Sindaco intende attribuirLe. In ogni caso l'amministrazione non può evitare di assumere le necessarie decisioni organizzative, essendo dotata di un'unica figura in quel ruolo.

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la disposizione contrattuale di riferimento è l'art. 17 comma 3 ccnl 21.5.18:
"3.  In deroga  a  quanto previsto dall’art.  13,  comma  2,  nei comuni privi  di posizioni dirigenziali,  la  cui  dotazione  organica  preveda  posti  di categoria  D,  ove  tuttavia  non siano in  servizio dipendenti di categoria  D  oppure  nei casi in  cui,  pure  essendo in servizio  dipendenti  inquadrati  in  tale  categoria,  non  sia  possibile  attribuire  agli  stessi un incarico  ad interim  di  posizione  organizzativa  per  la  carenza  delle  competenze professionali a  tal fine  richieste,  al fine  di  garantire  la  continuità  e  la  regolarità  dei servizi istituzionali,  è  possibile,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  conferire  l’incarico di  posizione  organizzativa  anche  a  personale  della  categoria  C,  purché  in possesso delle  necessarie  capacità  ed  esperienze  professionali."

dunque in un ente privo di dirigenza (questo, sembra di capire, sia il caso esposto) è possibile attribuire la PO ad una categoria C solamente nei casi ed alle condizioni esposte nella disposizione contrattuale citata.


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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 14/2011 in Adunanza Plenaria, si è da tempo espresso per la preferenza verso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, rispetto ad altre modalità assunzionali.
Il comando, poi, origina sempre dalla valutazione degli interessi delle Amministrazioni coinvolte e non da specifiche situazioni soggettive dei dipendenti.

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Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 8254 del 7 aprile 2010:
Non hanno diritto all’indennità di turno i dipendenti del comune che, pur avendo un orario articolato,
lavorano in una struttura che non offre la continuità del servizio, ad esempio perché non è aperto la
domenica. Le condizioni per l’erogazione dell’indennità di turno sono espressamente indicate nell’art.
22 del Ccnl 14 settembre 2000 e devono sussistere tutte contemporaneamente. Lo scopo delle
turnazioni è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria di almeno 10
ore, restando esclusa l’istituzione allorché il servizio possa essere assicurato mediante particolari e
diverse articolazioni dell’orario di lavoro. Si impone infatti una lettura rigorosamente rispettosa
dell’intento espresso dalle parti stipulanti con le parole usate nel citato art. 22.

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Approfondita Circolare FP sulla materia

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-06-2019/direttiva-concernente-“chiarimenti-e-linee-guida-materia-di

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Concordo con il dott. Bufarale!
Aggiungo sull'argomento questo interessante commento a Giurisprudenza del CdS:
https://www.gianlucabertagna.it/2018/10/14/le-selezioni-per-art-110-non-vanno-in-gazzetta-ufficiale/

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il nuovo disposto dell'articolo 19 comma 6 del CCNL 21.5.2018, nell'introdurre l'istituto dell'opzione, sembra riferirsi ad un nuovo istituto, diverso dalle dimissioni con preavviso, secondo quanto illustrato dal parere UPPA 26/2007.

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A mio avviso bisogna distinguere tra assegnazione a mansioni equivalenti nell'ambito della Categoria di appartenenza (assegnazione che rientra nelle facoltà del Dirigente/privato datore di lavoro) e cambio di profilo professionale: quest'ultimo, comportando inevitabilmente la modifica del contratto individuale di lavoro, non può che avvenire con l'incontro della volontà delle parti.

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- Per il quesito n.1 si segnala la Circolare del MINISTERO  DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione  generale  per  l’attività  ispettiva,  27  settembre  2006,  prot.  n.  25/I/0004137. In pratica resta vietato, sebbene per motivi elettorali, il superamento delle 48 ore medie negli ultimi 4 mesi. È ammesso invece il superamento delle stesse nell'arco della singola settimana.
- Per il personale in part-time si applica la disciplina di cui agli articoli 53, 54 e 55 del CCNL 21.5.2018.

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 no. sul fondo gravano gli importi retributivi lordi delle PEO. Senza imputazione degli oneri riflessi. Gli oneri e l'irap vanno invece sempre considerati nel calcolo del limite di spesa di personale di cui al comma 557 quater L. 296 del 2006.

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a mio avviso per l'espressione di volontà degli organi della PA vale il principio generale, salvo casi specifici che devono essere previsti da norme di legge, della forma scritta. Anche nel vostro caso, dunque, dovrà sempre essere adottato un provvedimento di individuazione del responsabile dei servizi finanziari.

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per quanto riguarda i fondi a mio avviso può approcciare la materia, per iniziare, nel modo seguente:
art. 40 e seguenti del TUPI;
art 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
art. 67 e seguenti del CCNL 21.05.2018.

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Per la liquidazione della performance è necessario che, all'interno dell'Ente, si sia concluso il ciclo annuale della performance fino ad arrivare alla valutazione del personale dipendente ed alla validazione (da parte dell' OIV o altro Organismo di valutazione) della relazione annuale sulla performance. Se il Vostro Ente è arrivato a questi step, non vedo valide motivazioni per il mancato pagamento della produttività.

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A mio avviso la cessione del contratto di lavoro (come nel caso della mobilità volontaria) si configura come negozio trilaterale (cedente, cessionario e ceduto cioè il lavoratore). Per perfezionarsi, il contratto necessita dell'incontro della volontà di tutte le parti. In assenza della volontà del lavoratore, dunque, il contratto non è concluso.

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I dati sui pagamenti di salario accessorio del personale dipendente vanno pubblicati nella sezione denominata "Personale" in forma aggregata e secondo le specifiche del d.lgs. n.33 del 2013.
La pubblicazione di determinazioni dirigenziali è prevista per altre tipologie di provvedimenti (aggiudicazione di appalti, consulenze/incarichi etc).

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