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« il: 21 Settembre 2020, 08:20:49 »
La Cassazione (cfr. sentenza n. 17449/2008) si è pronunciata nel senso che "è valida la querela presentata ad un agente, anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria, come previsto dall'art. 333, comma 2, richiamato dall'art. 337, comma 1, c.p.p., in quanto, ai fini di tale previsione è sufficiente che la querela sia presentata ad un ufficio posto sotto il comando di un ufficiale di polizia giudiziaria, a nulla rilevando che l'atto sia, invece, materialmente ricevuto da un semplice agente, posto che, in tal caso, si presume che l'inoltro all'autorità giudiziaria avvenga, comunque, a cura dell'ufficiale di P.G. che dirige l'ufficio; inoltre, tale formalità non è prevista dalle surrichiamate disposizioni a pena di invalidità dell'atto di querela ma solo ai fini di garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato".
Diventa fondamentale capire il ruolo che, essendo l'unico addetto PM in servizio, il Sindaco intende attribuirLe. In ogni caso l'amministrazione non può evitare di assumere le necessarie decisioni organizzative, essendo dotata di un'unica figura in quel ruolo.