77
« il: 11 Febbraio 2021, 15:57:21 »
I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini dell’applicazione dell’art.18, è personale neo assunto quello al primo impiego nella pubblica amministrazione. Se si tratta di personale con rapporto a termine vige la disciplina dell’art.7 del CCNL del 14.9.2000, per cui allo stesso competono solo i giorni maturati in relazione alla durata del rapporto di lavoro, anche se abbia prestato altri servizi presso lo stesso ente o in enti diversi. Dopo 3 anni di servizio spettano 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie sono ridotti, rispettivamente, a 26 e 28 , comprensivi delle due giornate previste dall’ articolo 1, comma 1,lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.