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Post - maxlombardi

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ok. Ma il fondo salario accessorio 2019 era stato regolarmente costituito? Da cosa è dipeso l'errore nella erogazione della produttività 2019 a tutti i dipendenti?

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Se il B3 era un B3 economico la variazione non si rende necessaria. Se invece era un B3 giuridico, allora é necessario intervenire sul piano dei fabbisogni.

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Io lo definirei piuttosto atto di programmazione.

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Varie ed eventuali / Re:Lavoro
« il: 19 Febbraio 2021, 16:03:13 »
No. Non è possibile se l'impiego del quale si parla si configuri come contratto di lavoro subordinato e non come una collaborazione di tipo occasionale (art. 53 D.lgs. 165/2001).

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Pubblico impiego / Re:Straordinario
« il: 19 Febbraio 2021, 13:05:52 »
1). no. esiste un budget massimo, per l'ente nel suo complesso, da non superare. Il budget è calcolato dai singoli enti.
2) la necessità di effettuazione degli straordinari è valutata dai Dirigenti, nella loro autonomia di datori di lavoro.
3) Ad integrazione del punto 1, ciascun dipendente non può prestare più di 180 ore annue di straordinario. Limitate deroghe sono previste, previa contrattazione sindacale, dall'articolo 38 e 39 (senza contrattazione) CCNL 14.9.2000.

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è il dato che risulta dal previsionale assestato (corrispondente all'ultima annualità di rendiconto esaminata per le entrate correnti)

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Se le due unità coincidono per categoria e profilo non è necessario aggiornare il piano dei fabbisogni. Altrimenti SI.

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In linea generale si. L'ente è tenuto a recuperare le somme di salario accessorio indebitamente erogate. Nel caso specifico bisognerebbe però sapere da cosa dipende l'entrata erogazione. È un caso singolo od un errore che si è avuto per tutti i dipendenti? Per caso non si tratta di un errore nella costituzione dei fondi e nella successiva erogazione? In questo caso la gestione della materia è più complessa.

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Pubblico impiego / Re:MOBILITà INTERNA
« il: 17 Febbraio 2021, 20:23:54 »
Dipende dalle caratteristiche del trasferimento: temporaneo, permanente, esistenza di profilo vacante in dotazione organica etc In ogni caso è possibile sia l'assegnazione a mansioni equivalenti con mantenimento del profilo, sia il cambio del profilo professionale: quest'ultimo comporterà la stipula di un nuovo contratto individuale ed in genere il percorso è disciplinato dai Regolamenti di Organizzazione.

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Pubblico impiego / Re:periodo di prova
« il: 17 Febbraio 2021, 20:19:14 »
1) decorsi i 3 mesi, anche per l'ultimo ccnl del 2018, non vi è più obbligo di preavviso;
2) Direi che dipende dalla Sua nuova Amministrazione. In effetti l'art. 25 comma 13 dell'ultimo CCNL Sanità, a mio avviso lo consentirebbe:  "Possono  essere  inoltre  esonerati  dal  periodo  di  prova  i  dipendenti  che  abbiano  già svolto periodi  di rapporto di lavoro,  anche  a  tempo  determinato,  nel medesimo o corrispondente  profilo,  anche  in altre  amministrazioni  pubbliche."
3) Si le ferie non godute, trattandosi di nuovo contratto e NON di cessione del precedente rapporto di lavoro, vengono perse.
4) ha diritto al tfr nel caso vi sia soluzione di continuità tra i due contratti.
5) Per quanto riguarda il diritto alla conservazione del posto, potrà fruire dello stesso a condizione che, dice il CCNL enti locali 2018, anche il contratto nazionale del nuovo comparto preveda lo stesso istituto (in sostanza, a condizione dell'esistenza della reciprocità).

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Varie ed eventuali / Re:Informazioni
« il: 16 Febbraio 2021, 07:50:30 »
Non è possibile avere due contratti di lavoro con due diverse PA. Piuttosto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time può essere esteso a full time. La decisione, non soggetta a limiti temporali, è tuttavia pienamente discrezionale della Amministrazione di appartenenza, soggetta ai vincoli/limiti posti dalla legge per le assunzioni e necessità ovviamente di essere prevista nel piano dei fabbisogni di personale.

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La questione è assai articolata. Ad esempio per i contratti a tempo determinato ex art. 110 Tuel, non necessariamente è obbligatoria la pubblicazione in Gazzetta dell'avviso pubblico:
Consiglio di Stato, 10 settembre 2018, n. 5289.

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Oltre a quanto già scritto, a puro titolo informativo, segnalo che diversi Enti hanno esternalizzato il servizio notifiche.

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A mio avviso SI, come tutti i regolamenti di tipo organizzatorio.

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Chiedi agli esperti (servizio gratuito) / Re:dipendente part-time
« il: 13 Febbraio 2021, 14:13:02 »
1) no. il rapporto con una PA deve essere esclusivo.
2) un dipendente di un Comune, al di là del regime orario, può lavorare presso un altro Ente mediante l'applicazione dei seguenti istituti: comando\distacco, convenzione tra Enti ex articolo 14 CCNL 2004 (senza cessione del contratto: il lavoratore resta dipendente del Comune originario), mobilità previste dall'articolo 30 TUPI (volontaria o obbligatoria);
3) no, vedi risposta 1;
4) anche per i Dirigenti non possono esistere due contratti di lavoro con due enti diversi.

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I  dipendenti  neo  assunti  nella  pubblica  amministrazione    hanno  diritto  a  30  giorni lavorativi  di  ferie  comprensivi  delle  due  giornate  previste  dall’articolo  1,  comma  1,  lettera  "a",  della  L.  23  dicembre  1977,  n. 937. Ai  fini  dell’applicazione  dell’art.18,  è  personale  neo  assunto  quello  al  primo  impiego  nella  pubblica  amministrazione. Se  si  tratta  di  personale  con  rapporto  a  termine  vige  la  disciplina  dell’art.7  del  CCNL  del  14.9.2000,  per cui  allo  stesso  competono  solo  i  giorni  maturati  in  relazione  alla  durata  del  rapporto  di  lavoro,  anche  se abbia  prestato  altri  servizi  presso  lo  stesso  ente  o  in  enti  diversi. Dopo  3  anni  di  servizio  spettano  32  giorni lavorativi,  comprensivi  delle  due  giornate  previste  dall’articolo 1,  comma  1,  lettera  "a",  della  L.  23  dicembre  1977,  n.  937.

In  caso  di  distribuzione  dell’orario  settimanale  di  lavoro  su  cinque  giorni,  il  sabato  è  considerato  non  lavorativo  ed  i  giorni  di  ferie  sono  ridotti,  rispettivamente,  a  26  e  28 ,  comprensivi  delle  due  giornate  previste  dall’  articolo  1,  comma  1,lettera  "a",  della  L.  23  dicembre  1977,  n.  937.

A  tutti  i  dipendenti  sono  altresì  attribuite  4  giornate  di  riposo  da  fruire  nell’anno  solare  ai  sensi  ed  alle condizioni  previste  dalla  menzionata  legge  n.  937/77.  E’  altresì  considerata  giorno  festivo  la  ricorrenza del  Santo  Patrono  della  località  in  cui  il  dipendente  presta  servizio,  purché  ricadente  in  giorno  lavorativo.

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Sarà la Commissione che, onde evitare una cattiva gestione della fase concorsuale, dovrà dare precise direttive prima dell'inizio delle prove a tutti i partecipanti, indicando chiaramente quali sono i comportamenti che comportano l'esclusione o addirittura l'allontanamento dalla sede di esame.

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Le modalità di assunzione (ed i criteri da rispettare) per quanto riguarda le assunzioni nelle società partecipate dalla PA, sono esplicitate nel TU sulle partecipate (d.lgs. n. 175/2016, modificato dal d. lgs. n. 100/2017).

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Legge di Bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n.160)

Per effetto dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 147, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, le amministrazioni pubbliche dal 1° gennaio 2020 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di un esame colloqui per accertarne la perdurante idoneità;
le graduatorie dei concorsi approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
le graduatorie dei concorsi approvate nel 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla approvazione.
La stessa norma, al comma 149, modifica l’efficacia generale delle graduatorie dei concorsi delle pubbliche amministrazioni, prevista dall’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. n.165/2001, stabilendone la validità in due anni dalla loro approvazione.

Infine il comma 148 ha abrogato i commi da 361 a 365 della Legge n.145/2018, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo.

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, le graduatorie concorsuali delle PA presenti nel Sistema di Monitoraggio, la cui data di approvazione è antecedente al 1’ gennaio 2018, risultano nello stato “non vigentiâ€.

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Nei primi 3 mesi del periodo di prova può trovare applicazione l'art. 12 comma 5 CCNL 9 maggio 2006:
"E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte......"

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Pubblico impiego / Re:lezione 4 art 13 e 14 ccnl
« il: 09 Febbraio 2021, 20:44:29 »
I criteri per il conferimento degli incarichi di PO sono atto di organizzazione di competenza delle Giunte Comunali, previo confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 CCNL 21.5.2018. E' dunque competenza dell'Amministrazione stabilire il procedimento che porta all'attribuzione degli incarichi. Non necessariamente deve procedersi mediante pubblicazione di un avviso pubblico: l'importante è che si tenga conto dei criteri elencati nell'articolo 14 dell'ultimo CCNL.

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Salve,
come detto dal dott. Chiarelli non è possibile avere due rapporti di lavoro con due diverse PA.
Qualora il rapporto di lavoro di Suo figlio sia a tempo INDETERMINATO è possibile, per il Comune di appartenenza, aumentare il regime part-time (la scelta è, però, discrezionale dell'ente datore di lavoro). Il Comune potrebbe addirittura, ma l'operazione è ancora più complessa, portare il contratto di lavoro a full-time.

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Concordo con il dott. Bufarale. Per approfondire il Suo quesito sarebbe, però, interessante sapere perchè il Suo Ente "non ha margini assunzionali a tempo indeterminato".

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Concordo con il dott. Chiarelli. Per quanto riguarda poi la previsione dell'assunzione nel piano dei fabbisogni, le linne guida del 2018 indicano l'opportunità di tale previsione (personale a tempo determinato) al "solo" fine della dimostrazione della compatibilità della spesa con il tetto generale alla spesa di personale (media 2011-2013).

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Concorsi Pubblici / Re:Chiarimento su bando di concorso
« il: 07 Febbraio 2021, 18:26:13 »
Si esatto. E l'unità concorre alla quota di riserva in occasione dei concorsi successivi.

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Pubblico impiego / Re:PROFILI PROFESSIONALI
« il: 04 Febbraio 2021, 13:45:44 »
a mio avviso la questione che sottopongo, oltre che alla materia dei profili professionali, evidenzia forse (ma dovrei avere altre info) una scelta precisa: non costituire il servizio di PM in Corpo ai sensi della Legge quadro sulla PL.

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1) dalla data di ricezione della istanza: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull’accesso-civico

2) certo che si può pubblicare il giorno seguente. sarebbe però opportuno numerate e datare gli atti dopo l'apposizione della firma o almeno contestualmente.

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La procedura seguita dal Comune è ineccepibile. Infatti la data del colloquio era già fissata dal bando di concorso.
inoltre, ai sensi del DPCM 14 Gennaio 2021 (art.1 lett. z) le prove orali non sono sospese.

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inoltre .... le mobilità sono di tre tipi:
- una volontaria (in base ai bandi pubblicati dalle amministrazioni;
- una obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del TUPI (le amministrazioni concordano il passaggio di dipendenti, i quali non si possono opporre a mobilita nel raggio di 50 km)
- l'ultima obbligatoria, necessaria prima di bandire un concorso  e relativa al Personale nelle liste di disponibilità (art. 34bis TUPI)

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