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Post - maxlombardi

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a mio avviso, ferma la discrezionalità del Suo Ente nel programmare gli obiettivi, in generale possiamo dire:
- gli obiettivi vanno strutturati in modo da verificarne il raggiungimento non in base alle ore di lavoro dedicate;
- è corretto prevedere livelli di coinvolgimento diversi, ma questo non può essere l'elemento di verifica della prestazione.
- per dare poi una valutazione sul vostro caso specifico bisognerebbe conoscere gli atti ed i documenti prodotti dal Suo Ente.

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L'argomento è stato oggetto, in passato, di diverse pronunce giurisprudenziali dalle quali è emerso che, essendo l'astensione obbligatoria assolutamente inderogabile, l'instaurazione del rapporto doveva intendersi realizzata con l'accettazione della nomina e non con l'inizio dell’effettiva prestazione del servizio (CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994) e che non era legittimo escludere dall'assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986) neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisse all'interno del periodo di astensione obbligatoria.
Quindi, a mio avviso, l'azienda è tenuta ad assumere una persona utilmente collocata in graduatoria, seppure in gravidanza a rischio.

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Per una trattazione interessante sul tema:
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2020/luglio/03-07-2020-durata-comando-presso-alta-pubblica-amministrazione
Per quanto riguarda l'ultima parte della Sua domanda: il personale comandato (rectius: in assegnazione temporanea) potrà avere una" corsia preferenziale" in caso di partecipazione ad avvisi di mobilità banditi dall'Ente utilizzatore.

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... Buongiorno!
infatti nella risposta all'utente SCOTT avevo evidanziato che: "Cosa diversa è il diritto all'accesso alle informazioni da parte di un partecipante alle selezioni (come nel Suo caso), tutelata sicuramente dalla L. 241\1990".
Dunque concordo con Lei: se Lei è un partecipante alla selezione, ha certamente diritto ad accedere agli atti ai sensi della L. 241/90.

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... Buongiorno!
infatti nella risposta ho evidanziato che: "Cosa diversa è il diritto all'accesso alle informazioni da parte di un partecipante alle selezioni (come nel Suo caso), tutelata sicuramente dalla L. 241\1990".
Dunque concordo con Lei: se Lei è un partecipante alla selezione, ha certamente diritto ad accedere agli atti ai sensi della L. 241/90.

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La regola madre é che gli incrementi riconosciuti dal ccnl vanno attribuiti a chi era in servizio nel periodo di vigenza del contratto stesso (2016-2018) ..... cosa diversa dalla data in cui è stato sottoscritto (17.12.2020).

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Tale incarico non é possibile, a meno che non sia a titolo gratuito. L'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, infatti dispone:

"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonchè alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonchè alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni Ã¨, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuitaà la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile nè rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".

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1) certo. si tratta di contratti di lavoro subordinato a tempo DETERMINATO.
2) la differenza sta nel fatto se gli Enti, per la direzione dei Settori nei quali sono articolati, prevedono figure con qualifica dirigenziale oppure no.

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A mio avviso la questione va articolata nel modo seguente:
1) ai sensi della legge quadro del 1986 sulla polizia locale, nel vostro ente non è possibile istituire il Corpo di PM; di conseguenza non saranno applicabili quelle norme che prevedono una particolare autonomia del Corpo e del suo Comandante (responsabile solo davanti al Sindaco);
2) la effettiva organizzazione  del Servizio di PM dipenderà, quindi, solo dalle scelte del Vostro Ente sapendo comunque che le soluzioni possibili potranno tenere conto della seguente disciplina introdotta dal ccnl del 2018: qualora nel Comune non siano previste figure di categoria D, la PO può essere conferita a dipendenti di categoria C; qualora invece  siano previste o presenti figure di categoria D, la PO può essere conferita ad un C solo temporaneamente e qualora non esista una Categoria D con la professionalità\profilo richiesti all'interno dell'Ente.

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1) devono interpellare te;

2) sul punto l'art. 17 comma 3 e 4 del ccnl 21.5.2018:
3. In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni
dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non
siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in
servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi
un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze
professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei
servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico
di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso
delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola
volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza
che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria
D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata
dell’incarico conferito

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Io penso che sulla pubblicità - ad esempio mediante albo pretorio on line o portale della trasparenza - dei dati personali e delle informazioni contenuti nelle determine di approvazione delle progressioni orizzontali si sia ben espresso il garante: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9103079
Cosa diversa è il diritto all'accesso alle informazioni da parte di un partecipante alle selezioni (come nel Suo caso), tutelata sicuramente dalla L. 241\1990.

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La norma - art. 22 comma 15 del d.lgs. n. 75\2017 - non prevede un obbligo del genere. Nè tale obbligo può essere legittimamente previsto dal DUP o dal piano dei fabbisogni. Una tale decisione rimane invece propria del Bando di selezione, lex specialis della procedura.

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Chiedi agli esperti (servizio gratuito) / Re:Bando concorso
« il: 30 Dicembre 2020, 14:34:05 »
Nei concorsi pubblici la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli deve essere effettuata nella prima seduta della commissione giudicatrice, prima dell’esame delle domande, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli posseduti dai ricorrenti determini criteri non obiettivi. L’inosservanza di siffatta regola procedimentale costituisce un vizio per eccesso di potere talmente grave da inficiare la legittimità dell’intera procedura concorsuale, al punto da determinare l’integrale annullamento del concorso.
Questo il principio ribadito dal Tar Sicilia, Catania, con la sentenza n. 1641 del 30 luglio 2018.
Dunque nel bando di concorso dovranno essere individuati i titoli (e le tipologie) ammessi, nella prima seduta della Commissione i criteri dettagliati di valutazione.

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Pubblico impiego / Re:categoria professionale
« il: 28 Dicembre 2020, 14:09:36 »
A mio avviso la Circolare FP è, sul punto, assai restrittiva: parla di "medesima Area o categoria Professionale" e stabilisce una relazione, infine, con l'inquadramento conseguente all'assunzione. La categoria professionale è, infatti, cosa diversa dalla categoria "contrattuale" ed è legata al profilo ed alle mansioni da svolgere.

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il divieto citato ha carattere perentorio e non può essere derogato (cfr. diverse Circolari FP del 2014 e 2015:  6/2014 e 4/2015)

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Chiedi agli esperti (servizio gratuito) / Re:Obblighi di trasparenza
« il: 23 Dicembre 2020, 18:20:34 »
Se si tratta, come mi sembra di capire, di un incarico di collaborazione esterna, lo stesso va pubblicato al momento dell'affidamento nella sezione dedicata ai collaboratori esterni (unitamente a CV ed a tutte le informazione previste dal d.lgs. n. 33/2013)

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la norma di riferimento per le sterilizzazioni é l'articolo 20 del d.lgs. 75/2017.
I commi 1 e 2 descrivono le due tipologie di procedura da seguire.
La prima senza concorso pubblico (spetterà al singolo ente, nel caso che i posti da ricoprire con tale modalità siano inferiori al numero dei soggetti potenzialmente interessati, disciplinare le modalità di scelta dei çandidati).
La seconda prevede il concorso pubblico, con riserva non superiore al 50% dei posti disponibili a favore del personale precario.
Gli Enti della Regione Sicilia sono sottoposti a queste disposizioni di legge.

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Chiedi agli esperti (servizio gratuito) / Re:Costituzione Fondo
« il: 27 Novembre 2020, 21:59:46 »
Si certo. La giunta si esprime quando, nel rispetto dei limiti posti ai fondi, si decidono incrementi discrezionali ai fondi stessi (ad esempio incrementi ai sensi dell'art. 67 comma 5). Resta il fatto che il fondo andrà comunque costituito con atto formale, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti (come oramai è chiaro dalla lettura delle tabelle SICI del conto annuale).

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Pubblico impiego / Re:Lavoro a scavalco 557
« il: 25 Novembre 2020, 20:44:10 »
Perchè non fate, previa autorizzazione del Comune datore di lavoro, un contratto flessibile prevedendo un numero di ore da rendere in particolari periodi dell'anno? Ovviamente le ore rese dovranno essere al di fuori dell'ordinario orario di lavoro nell'Ente di appartenenza.

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Pubblico impiego / Re:Cambio profilo professionale
« il: 25 Novembre 2020, 20:26:30 »
a mio avviso bisogna distinguere tra l'esercizio dei poteri del privato datore di datore (tra i quali va ricompresa l'assegnazione a mansioni equivalenti) ed il cambiamento del profilo professionale.
Nel primo caso non si ha un cambio di profilo ma, pur rimanendo il profilo derivante dal contratto individuale di lavoro, il dipendente viene assegnato, appunto, a mansione equivalente (mediante un atto unilaterale del Dirigente).
Nel secondo caso, invece, si ha il cambiamento del profilo profilo professionale: lo stesso non può che avvenire - salvo rare eccezioni - mediante l'incontro della volontà delle parti (la stessa volontà che si era incontrata nel contratto originario) e la stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.

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Si è proprio così. Lei non è affatto destinato a rimanere part-time per sempre.
Per la Sua ultima domanda, la risposta è contenuta nell'articolo 55 del CCNL 21.5.2018: in breve Lei potrà effettuare sia prestazioni di lavoro supplementare (oltre il Suo orario ma entro le 36 ore) sia straordinario (oltre le 36 ore).

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Chiedi agli esperti (servizio gratuito) / Re:Accesso documentale
« il: 24 Novembre 2020, 22:08:04 »
io credo che Lei dovrebbe seguire l'iter previsto dalla norma in base alla quale ha avanzato richiesta di accesso. In sostanza, Lei ha esperito una richiesta di accesso ai sensi della L. 241\1990 oppure una richiesta di accesso civico?

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La questione è complessa. Io la vedo in questo modo:
Con il DM 17 marzo 2020 sono cambiate le regole ed i parametri per le assunzioni. Finora la giurisprudenza ha considerato nuove assunzioni (soggette a preliminare verifica del rispetto dei parametri ed a integrazione dei piani assunzionali) solamente gli incrementi del part-time fino alle 36 ore. Dunque, nel Suo caso, il passaggio a tempo pieno potrà avvenire previa verifica del rispetto dei limiti fissati dal DM citato e previa integrazione del piano dei fabbisogni di personale del Suo Ente.
Più semplice dovrebbe essere il mero aumento del part-time, il quale potrebbe essere attuato previa verifica, solamente, del rispetto del tetto di spesa di personale (fissato dalla normativa nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013). In quest'ultimo caso non dovrebbe essere necessario passare per una modifica dei piani assunzionali.

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Pubblico impiego / Re:ferie?
« il: 23 Novembre 2020, 15:20:51 »
In base all'art. 4 del DM Funzione Pubblica del 19 Ottobre 2020, "nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario ......... il lavoratore che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile". La Sua amministrazione avrebbe dovuto organizzare il lavoro, per Lei, in tale modalità. Si tratta dunque, innanzitutto, di capire il motivo della mancata attivazione dello smart working.

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Le assunzioni devono essere coerenti con i piani assunzionali (i quali piani non devono indicare, nel dettaglio, l'ufficio nel quale una risorsa umana verrà assegnata). Condizioni, però, per poter effettuare l'operazione da Lei detta, sono:
- l'esistenza nel piano delle assunzioni di due figure di pari categoria e profilo (e la corrispondente vacanza in organico di dette figure);
-  qualora nel piano fosse  stata prevista una solo figura, prima di assumere la seconda sarebbe stato necessario integrare (motivando) il piano delle assunzioni originario.
Per considerazioni più precise sarebbe tuttavia necessario conoscere la Vostra delibera che approva il piano delle assunzioni nonchè i documenti concorsuali (delibera, bando pubblico etc).

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Il rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza è un atto discrezionale; non si configura un diritto soggettivo del dipendente alla mobilità.

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No. A seguito del CCNL 21.5.2018 non è più possibile bandire concorsi con posizione giuridica D3. I concorsi pubblici per la Categoria D dovranno prevedere l'inquadramento iniziale in Categoria D, posizione economica D1.

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