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« il: 29 Dicembre 2020, 16:15:30 »
BURL Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 28 dicembre 2020
DGR 23 dicembre 2020 - n. XI/4143
Ulteriori disposizioni in ordine alla disciplina dei saldi invernali per l’anno 2021 - Modifiche alla d.g.r. 14 dicembre 2020, n. XI/4056
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
• la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» ed in particolare l’art. 115 in cui si prevede che i due periodi dell’anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione devono essere determinati dalla Giunta regionale tenuto conto delle consuetudini locali e sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei consumatori;
• la d.g.r. 14 dicembre 2011, n. 2667 con la quale si stabilisce di fissare come data di inizio:
− per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;
− per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio;
• la d.g.r. 14 dicembre 2020, n. 4056 con la quale è stata con- fermata la data di inizio dei saldi invernali al primo giorno feriale antecedente l’epifania, che per il 2021 sarà il 5 gennaio ed è stato sospeso il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi medesimi;
•il documento di indirizzi unitari per l’individuazione delle date di inizio dei saldi, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2011;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, che all’artico- lo 1 prevede l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;
Considerato che con la d.g.r. 4056/2020 sopra citata veniva confermata la data di inizio dei saldi invernali 2021 al 5 gennaio, al fine di permettere la ripresa delle attività commerciali che hanno subito impatti negativi dalle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19;
Visto che per il giorno 5 gennaio 2021, data di inizio dei saldi invernali, ai sensi del suddetto d.l. 172/2020, dovranno applicarsi le disposizioni relative alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto e che, pertanto, le attività commerciali non essenziali in tale giornata saranno sospese;
Ritenuto, quindi, che sia necessario posticipare la data di inizio dei saldi invernali al 7 gennaio 2021 e conseguentemente modificare la richiamata d.g.r. 4056/2020 che ne aveva confermato l’inizio al 5 gennaio 2021;
Ritenuto, inoltre, di confermare la sospensione, su tutto il territorio regionale, del divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi, come già previsto dalla suddetta d.g.r. 4056/2020;
Viste le richieste delle associazioni imprenditoriali maggior- mente rappresentative per il settore commercio:
− Confcommercio Lombardia; − Confesercenti Lombardia;
− Federdistribuzione;
− Confimprese;
Sentite unioncamere Lombardia e le associazioni dei consumatori;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA
1. di posticipare la data di decorrenza dei saldi invernali al 7 gennaio 2021, modificando la d.g.r. 4056/2020;
2. di confermare la sospensione, su tutto il territorio regionale, del divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi, come già previsto dalla suddetta d.g.r. 4056/2020;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi