Le festività nella Manovra bis
Prima della sua definitiva approvazione nel Decreto Legge n. 138/2011 era stato previsto, in linea con la prassi europea, che a decorrere dal 2012 sarebbero state stabilite annualmente, con l’emanazione di un Dpcm, le date delle ricorrenze delle festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi della Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le celebrità dei Santi Patroni.
Tale previsione aveva la finalità di aumentare la produzione per l’accrescimento del Pil. Tuttavia, in molti hanno obiettato che l’abolizione delle festività avrebbe causato enormi danni al settore turistico il cui gettito è costituito in gran parte dalle piccole vacanze generate dai c.d. “ponti”.
Dopo un lungo dibattito e numerose polemiche in sede di conversione del decreto legge la previsione della norma originaria è stata notevolmente ridimensionata.
La legge n. 148/2011 salva le festività civili del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, escludendo sostanzialmente la festività del Santo Patrono, prevedendo che:
“a decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica”.
Secondo la previsione della norma, dunque, sarà un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a stabilire annualmente se il Santo Patrono dovrà essere festeggiato di venerdì, lunedì o di domenica.
E’ da rilevare che la legge non specifica il trattamento economico spettante ai dipendenti nel caso in cui la festività venga spostata.
Si può ritenere, nel silenzio della norma, che per le feste spostate a lunedì o al venerdì nulla cambia in quanto ai sensi della legge n. 260/1949 nelle giornate festive i lavoratori hanno diritto a percepire la normale retribuzione.
Nel caso di festività coincidente con la domenica la legge n. 260/1949 prevede che al lavoratore spetti oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento di un’ulteriore quota giornaliera della retribuzione in atto se lavoratori retribuiti in misura fissa ovvero per i lavoratori retribuiti ad ore la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o legale alla quale si deve aggiungere l’ulteriore quota di 1/6 dell’orario settimanale.
http://www.studiocassone.it/news/amministrazione-del-personale/2011/9/le-festivita-nella-manovra-bis