AVENDO CONSTATATO CHE L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA E' LIBERALIZZATO , CHE COMUNQUE PERMANE L'OBBLIGO DI PUBBLICIZZARLO CON ESPOSIZIONE AL PUBBLICO, RESTA DA CHIARIRE LA QUESTIONE DEL GIORNO DI CHIUSURA SETTIMANALE. LA DOMANDA E' QUESTA: L'ESERCENTE PUO' DECIDERE A SUO PIACIMENTO DI APRIRE E CHIUDERE QUANDO E COME VUOLE ?? CREDO CHE IL LIBERO ARBITRIO NON SIA CONSENTITO; PERCIO' VORREI SAPERE COME POLIZIA LOCALE COME DOVRA' AVVENIRE IL CONTROLLO ED EVENTUALMENTE L'AZIONE SANZIONATORIA
NON ESISTE più il giorno di chiusura obbligatoria.
L'esercente è LIBERO di scegliere se aprire H24x7 cioè 7 giorni su 2 per 24 ore (limite MASSIMO) oppure aprire 1 giorno lì'anno (limite MINIMO) o una qualunque soluzione intermedia.
Inoltre è LIBERISSIMO di scegliere se chiudere una o più volte la settimana (es. mercoledì pomeriggio) scegliendo anche se CAMBIARE tale giorno anche da una settimana all'altra.
il solo obbligo è la esposizione all'esterno del locale degli orari/giorni.
Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5
Disciplina generale delle attività commerciali.
Art. 32 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti
entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune.
2. Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.
***************
Il riferimento "entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune" non è più applicabile
***************
La liberalizzazione degli orari è contenuta in questa disposizione:
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU n.153 del 4-7-2006 )
Art. 3
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti
e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di
requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attivita'
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e
della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita'
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra
settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub
regionale;
d-bis), ((. . .)), il rispetto degli orari di apertura e di
chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche'
quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale
dell'esercizio ((. . .)); e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di
ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite
promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi
commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi
di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per
il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio
di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di
disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al
comma 1 entro il 1° gennaio 2007.