DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Art. 13 - Modifiche al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.";
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
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RIPORTIAMO GLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE:
R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1).
(commento di giurisprudenza)
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2) (3) (4).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(2) Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:
«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(3) L'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
(4) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.
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12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (23), non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
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(23) Vedi, per le persone tenute all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli l'art. 173, R.D. 5 febbraio 1928, n. 577.
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(commento di giurisprudenza)
13. (art. 12 T.U. 1926). - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
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(commento di giurisprudenza)
42. (art. 41 T.U. 1926). - [Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere] (74).
[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere] (75).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 (76).
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione (77).
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(74) Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(75) Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(76) Per il porto abusivo di armi vedi l'art. 699, c.p. 1930. La L. 22 dicembre 1956, n. 1452, che ha convertito in legge il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, ha soppresso l'art. 2 di tale decreto, il quale aggiungeva un comma al presente articolo. Con D.M. 4 dicembre 1991, sono stati determinati i requisiti psico-fisici per il rilascio del porto d'armi. Vedi, anche, il D.M. 14 settembre 1994.
(77) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
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51. (art. 50 T.U. 1926). - Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
È consentita la rappresentanza.
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75-bis. 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno (136).
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(136) Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 18 agosto 2000, n. 248.
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Capo II - Degli esercizi pubblici (151)
(commento di giurisprudenza)
86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi (152), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche (153), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (154), ovvero locali di stallaggio e simili (155).
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (156).
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (157).
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(151) Vedi, anche, gli artt. 152-196, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcooliche art. 686 c.p. del 1930.
(152) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, L. 21 marzo 1958, n. 326 e D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298.
(153) Vedi l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(154) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.
(155) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.
(156) Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche. L'articolo unico, D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone:
«Articolo unico. Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.
(157) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000.
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99. (art. 97 T.U. 1926). - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore (177).
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(177) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.
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107. (art. 105 T.U. 1926). - I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.
Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.
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Capo IV - Delle agenzie pubbliche (228) (229)
(commento di giurisprudenza)
115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore (230).
La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (231).
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza (232).
Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità (233).
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe (234).
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano (235).
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(228) Vedi, anche, gli artt. 204-223, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta.
(229) Con R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e R.D. 14 aprile 1939, n. 684, erano state emanate disposizioni per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, disposizioni a norma delle quali tali mestieri non potevano essere esercitati senza licenza del Questore, la quale poteva essere emessa soltanto alle persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 11 del presente testo unico. Successivamente, con l'articolo unico, L. 11 aprile 1950, n. 222 (Gazz. Uff. 17 maggio 1950, n. 113), è stata disposta l'abrogazione del R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e che, conseguentemente a ciò cessassero di avere vigore le norme di attuazione contenute nel R.D. 14 aprile 1939, n. 684.
(230) Per quanto concerne le contravvenzioni relative ad agenzie di affari ed a esercizi pubblici non autorizzati o vietati, vedi, anche, art. 665 codice penale del 1930; vedi, inoltre, per quanto riguarda le agenzie di viaggi e turismo, R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
(231) Gli artt. 1-4, L. 21 marzo 1958, n. 253, contenente la disciplina della professione di mediatore così dispongono:
«
Art. 1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
Art. 2. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.
Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.
Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.
Art. 3. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 4. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del codice penale».
L'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, vieta, per quanto concerne tale tipo di lavoro, l'attività di mediatore, comunque svolta.
(232) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
(233) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(234) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(235) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
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Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori (242)
(commento di giurisprudenza)
121. (art. 122 T.U. 1926). - [Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni (243), di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino (244), cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione] (245).
[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne] (246).
È vietato il mestiere di ciarlatano (247).
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(242) Vedi, anche, gli artt. 224-247, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che qui si riporta e, per l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi, l'art. 669, c.p. 1930.
(243) Vedi, anche, L. 5 febbraio 1934, n. 327, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 29 dicembre 1939, n. 2255, che hanno fissato la disciplina del commercio ambulante.
(244) Per la disciplina dei lavori di facchinaggio vedi, anche, L. 3 maggio 1955, n. 407.
(245) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(246) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(247) L'art. 14, L. 19 maggio 1976, n. 398, ha abrogato il presente art. 121, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di P.S. per l'esercizio del commercio ambulante. L'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, ha abrogato il presente art. 121, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi, anche, gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
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(commento di giurisprudenza)
123. (art. 124 T.U. 1926). - [Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore (250).
Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente] (251).
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(250) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 1° dicembre 1971, n. 1051 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1971, n. 317). Vedi, anche, il R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 488.
(251) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
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124. (art. 125 T.U. 1926). - [Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore.
In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza (252)] (253).
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(252) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(253) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
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159. (art. 161 T.U. 1926). - Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio (326).
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(326) Vedi, anche, art. 298, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Per quanto concerne il rimpatrio degli indigenti vedi, inoltre, l'art. 14, n. 4 della legge consolare promulgata con R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804 ed artt. 80-88, 137 e 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 7 giugno 1866, n. 2996, art. 30, R.D.L. 13 novembre 1919, n. 2205, contenente il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, ed i testi legislativi in nota a tale articolo riportati, nonché art. 197, co. 2, del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
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173. (artt. 175 e 177 T.U. 1926). - Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.
Su istanza dell'interessato o su proposta del Questore, o anche d'ufficio, la commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata (341).
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(341) Vedi nota 139 al titolo VI, Capo III del presente testo unico.
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184. Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione (353).
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(353) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. Vedi anche nota 146 al titolo VI, Capo V del presente testo unico.