DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n.
282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
(17G00040)
(GU n.65 del 18-3-2017)
Vigente al: 2-4-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare
l'articolo 33;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2013 - secondo
semestre ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai
materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore, in particolare l'articolo 2 che
definisce le autorita' competenti ai controlli ufficiali;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e, in particolare, l'articolo
25;
Visto il regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione del 18
novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati
epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con
prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e
degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27
marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento
(CE) n. 2023/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29
maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14
gennaio 2011, concernente materiali e oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 3 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute,
dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, di seguito denominato «regolamento».
2. Il presente decreto reca altresi' la disciplina sanzionatoria
del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di
fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 282/2008
relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati
al contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 450/2009
concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in
contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 10/2011
riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in
contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005
relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in
materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti
alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.
3. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono all'oggetto e
all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento e di
cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2023/2006.
4. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento, all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 2023/2006, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2009,
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 282/2008, all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 10/2011 e all'articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1895/2005.
Art. 2
Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3
del regolamento (CE) n. 1935/2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico,
che, in violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento,
produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della
produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o
oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in
quantita' tale da costituire un pericolo per la salute umana, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 10.000 a euro 80.000.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo
3, lettera b), del regolamento, produce, immette sul mercato o
utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o
della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti
alimentari componenti in quantita' tale da comportare una violazione
dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non
previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione
della loro composizione, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 7.500 a euro 60.000.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo
3, lettera c), del regolamento, produce, immette sul mercato o
utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o
della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai
prodotti alimentari componenti in quantita' tale da comportare un
deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche, e'
soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 27.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento,
etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari con modalita' idonee ad
indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei
materiali e degli oggetti in conformita' della legislazione
alimentare e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.
Art. 3
Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004
1. Il richiedente l'autorizzazione comunitaria o l'operatore
economico che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 5, del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro 30.000.
Art. 4
Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui
all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004
1. Per il commercio in Italia l'operatore economico indica in
lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1,
del regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del
regolamento, l'operatore economico che non ottempera alle
disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni previste
dall'articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500
a euro 15.000.
Art. 5
Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilita' dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (CE)
n. 1935/2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito
materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle
informazioni proprie del professionista di settore, la loro non
conformita' al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia
immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica
dell'autorita' competente, le operazioni di ritiro dei prodotti
difettosi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 25.000. La medesima
sanzione si applica all'operatore economico che non fornisce ai
consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la
verifica dell'autorita' competente, adeguate informazioni sui gravi
rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o
indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che
non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto
dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
5.000 a euro 60.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che
non rende disponibili alle autorita' competenti che ne facciano
richiesta le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che
non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.
Art. 6
Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006
1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali
conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorita' sanitaria
territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le
attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli
stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attivita' di
distribuzione al consumatore finale.
2. Nel caso in cui l'attivita' posta in essere dall'operatore
economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi
dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di
cui al comma 1 e' riportata nella medesima segnalazione.
3. Gli operatori economici che gia' operano provvedono
all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti
ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
5. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4,
lettera a), e dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006,
omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di
assicurazione della qualita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
6. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un
efficace sistema di controllo della qualita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
4.000 a euro 30.000.
7. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non elabora e
non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in
formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i
processi di fabbricazione, nonche' relativa alle registrazioni delle
varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di
controllo della qualita', che siano pertinenti per la conformita' e
la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a
disposizione delle autorita' competenti, qualora lo richiedono, la
predetta documentazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.
8. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4,
lettera b), del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le norme
specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato
del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
Art. 7
Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti
attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n.
1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE)
450/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, produce,
immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione,
della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi
che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche
organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i
consumatori, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, produce,
immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione,
della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti
intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del
prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 2.500 a euro 30.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n.
450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase
della produzione, della trasformazione o della distribuzione
materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci
per l'uso a cui sono destinati e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro 25.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n.
450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase
della produzione, della trasformazione o della distribuzione
materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti
relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 7.500 a euro 60.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n.
450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase
della produzione, della trasformazione o della distribuzione
materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte
etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15,
paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e
dall'articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009, e' soggetto, alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1.500 a euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera f), del regolamento (CE) n.
450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase
della produzione, della trasformazione o della distribuzione
materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti
relativi alla dichiarazione di conformita' e documentazione di cui al
Capo IV del regolamento medesimo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad
euro 15.000.
Art. 8
Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli
oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti
ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) n.
10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase
della produzione, della trasformazione o della distribuzione
materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione
di cui ai Capi II e III del regolamento medesimo e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
6.000 a euro 60.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 4, lettera e), e dell'articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, produce, immette sul
mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della
trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia
plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformita'
e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1.500 a euro 15.000.
Art. 9
Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli
oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli
alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, produce, immette sul
mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della
trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica
destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata
ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai
sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia
stata sospesa o revocata e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000 e
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attivita' fino a sei mesi; nei casi piu' gravi, l'autorita'
competente all'irrogazione della sanzione chiede altresi' alla
Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma
dell'articolo 8 del predetto regolamento.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte
della meta', si applicano al titolare dell'autorizzazione, a
qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il
processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega
plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato,
all'operatore economico che utilizzi materiali od oggetti contenenti
plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i
quali, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 282/2008, non rispettano le condizioni o le restrizioni
stabilite nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del predetto
regolamento. In tal caso, il trasgressore e' altresi' soggetto alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita'
fino a quattro mesi; nei casi piu' gravi, l'autorita' competente
all'irrogazione della sanzione chiede altresi' alla Commissione
europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8 del
predetto regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore
economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale
non effettua la comunicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2,
primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
5.000 a euro 30.000.
4. Il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che non
effettua la notifica prevista dall'articolo 10 del regolamento (CE)
n. 282/2008, al Ministero della salute e all'Autorita' sanitaria
territorialmente competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
5. L'operatore economico che effettua l'autodichiarazione
volontaria in violazione di quanto previsto dall'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 282/2008 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
6. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 282/2008, non ottempera
alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella
dichiarazione di conformita' dei materiali e degli oggetti di
plastica riciclata e nella dichiarazione di conformita' della
plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B
dell'allegato I del predetto regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a
euro 18.000.
Art. 10
Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti
la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali
e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari
ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che
non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
regolamento n. 1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio,
non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n.
1895/2005/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
una somma da euro 5.000 a euro 15.000.
Art. 11
Violazioni di lieve entita'
1. Quando l'organo che procede all'accertamento rileva una o piu'
violazioni di lieve entita', in relazione alle modalita' della
condotta e all'esiguita' del danno o del pericolo, procede alla
contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad
adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o
pericolose dell'illecito, fornisce altresi' al trasgressore le
prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Trascorso il
termine fissato nella diffida per l'attuazione delle prescrizioni in
essa contenute, l'organo verifica l'effettiva ottemperanza alla
diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione
degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede alla
contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione
della sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione
seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il potere di diffida di cui al presente articolo spetta a tutti
gli organi che esercitano poteri di accertamento nella materia
oggetto del presente decreto a norma delle leggi vigenti. In ogni
caso il potere di diffida compete agli ufficiali e agli agenti di
polizia giudiziaria che procedono a norma dell'articolo 13, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 12
Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni
1. Il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni
sanzionate dal presente decreto e' presentato, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni, all'autorita' amministrativa
competente ai sensi delle leggi regionali.
Art. 13
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto
1982, n. 777
1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 2; 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 5-ter e 7 sono
abrogati;
b) all'articolo 6, le parole «di cui al precedente articolo 2»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 1935/2004».
Art. 14
Norme applicabili al procedimento sanzionatorio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le attivita' di cui al presente decreto sono svolte con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti
dalle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti secondo
quanto disposto dalle norme regionali in materia.
4. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla base
delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Lorenzin, Ministro della salute
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Costa, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando