DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione
sul mercato e sull'uso dei mangimi. (17G00037)
(GU n.64 del 17-3-2017)
Vigente al: 1-4-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in
particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 -
secondo semestre ed, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il
regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE
del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio,
93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione
2004/217/CE della Commissione e in particolare l'articolo 31;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto
rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine
animali a basso rischio, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49;
Vista la legge del 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante
attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE,
della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli
animali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia di alimenti dietetici per animali;
Visto il decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190, recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza
alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, attuazione
delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 10 novembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009
del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il
regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE
del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio,
93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione
2004/217/CE della Commissione, di seguito denominato «regolamento».
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.
Art. 2
Autorita' competenti
1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal
presente decreto provvedono le strutture competenti del Ministero
della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223,
del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province
autonome, delle Aziende unita' sanitarie locali, secondo gli ambiti
di rispettiva competenza.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni
previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni in quanto
compatibili.
Art. 3
Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di
commercializzazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
dei mangimi che viola le disposizioni in materia di sicurezza e di
commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 1.500 a euro 15.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I,
paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a
euro 1.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafo 3, del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 4
Violazioni riguardanti le responsabilita' e gli obblighi delle
imprese nel settore dei mangimi
1. La persona responsabile dell'etichettatura che non fornisce alle
autorita' competenti ogni informazione concernente la composizione o
le proprieta' dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e' soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a
euro 6.000.
Art. 5
Violazioni riguardanti restrizioni e divieti
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
dei mangimi che viola l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento,
immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell'alimentazione
animale materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti
nell'allegato III del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 5.000 a
euro 30.000.
Art. 6
Violazioni riguardanti il tenore di additivi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, del regolamento, in merito alla concentrazione massima
di additivi coccidiostatici e istomonostatici ammessi per materie
prime per mangimi e per mangimi complementari, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
1.000 a euro 10.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, del regolamento, superando il tenore massimo di additivi
ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo
8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.
Art. 7
Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a
euro 3.000.
Art. 8
Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la
presentazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11,
paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
3.000 a euro 12.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da
euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o
mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non
risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di cui
all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte A,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o
mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non
risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di cui
all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte B
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
Art. 9
Violazioni riguardanti le responsabilita'
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
1.000 a euro 6.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
500 a euro 3.000.
Art. 10
Violazioni riguardanti le allegazioni
1. Fatta salva la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del
regolamento, il responsabile dell'etichettatura che utilizza
allegazioni in maniera non conforme a quanto prescritto dall'articolo
13, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a
euro 6.000.
2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di
cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
2.000 a euro 12.000.
Art. 11
Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di
etichettatura
1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di
cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da
euro 500 a euro 3.000.
Art. 12
Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di
etichettatura
1. Il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato
materie prime per mangimi, mangimi composti, mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali o alimenti per animali da compagnia
privi di una o piu' indicazioni obbligatorie di etichettatura o con
una o piu' indicazioni non rispondenti, in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e di cui agli
allegati II, V, VI e VII del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a
euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento.
2. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato
materie prime per mangimi o mangimi composti oltre la durata minima
di conservazione da indicarsi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2,
lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 250 a euro 2.500.
Art. 13
Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in
materia di etichettatura di mangimi non conformi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile
dell'etichettatura che immette sul mercato, in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento, mangimi non
conformi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di
etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle contenute
nell'allegato VIII del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 8.000 a
euro 30.000.
Art. 14
Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa
1. Si applica la sanzione di cui all'articolo 12, comma 1, al
responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle
materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o piu'
indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 22 del regolamento.
Art. 15
Violazioni riguardanti il confezionamento
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 23 del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a
euro 6.000.
Art. 16
Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime
per mangimi
1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le condotte di cui
all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento, utilizzando la
denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo
senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da euro 150 a euro 1.000.
2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di
cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da euro 150 a euro 1.000.
Art. 17
Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in
materia di etichettatura
1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di
cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
300 a euro 1.500.
Art. 18
Sanzioni accessorie
1. In presenza di reiterate violazioni di cui agli articoli 3,
comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto, gli organi
preposti al controllo possono proporre all'autorita' competente
l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' da tre
giorni a tre mesi.
2. In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorita'
competente puo' disporre la revoca della registrazione o del
riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del
regolamento (CE) n. 183/2005.
Art. 19
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo
6, comma 3 e l'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 45 sono abrogati.
Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza
statale
1. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le
violazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e
18 del presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio statale.
2. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le
violazioni di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, sono versati ad
apposito capitolo di entrata del bilancio statale, e,
successivamente, sono riassegnati in favore delle Amministrazioni
statali previste dall'articolo 2 del presente decreto, per migliorare
le attivita' di controllo previste dal presente decreto.
Art. 22
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto nonche' le
eventuali successive modifiche sono notificate, ai sensi
dell'articolo 31 del regolamento, alla Commissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Lorenzin, Ministro della salute
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Costa, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando