Ma il Dgls 59/2010 non dice che sono sottoposti ancora ad autorizzazione? Scusa l'insistenza ma i miei Comuni tutt'oggi rilasciano autorizzazioni anche in base alla L.R. 21/09 e, comunque, come già detto in base al 59.
Infine, l'art. 1 del DL 1/2012 dice che "le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, ...." (comma A), "sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3".
Grazie per la pazienza... 
Purtroppo è difficile sintetizzare questi aspetti che spesso tratto nei miei incontri di formazione.
Il punto fondamentale è la lettura dell'art. 19 della legge 241/1990 che trova applicazione proprio laddove la norma di settore prevede un regime di autorizzazione.
Quindi il fatto che sia il dlgs 59 che la legge regionale parlino di autorizzazione NON SOLO non impedisce l'applicazione della SCIA ma, in un certo senso, ne è il presupposto.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con propria risoluzione prot. 00118160 del 21/06/2011 ritiene ammissibile l'utilizzo della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le attività di somministrazione alimenti e bevande.
L'articolo 64 del Dlgs 59/2010 ha disposto che "L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio".
Il medesimo articolo prevede che i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, possono adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
In conseguenza di ciò, il Ministero dello sviluppo Economico, con la risoluzione in commento, ritiene ammissibile l'istituto della SCIA nel caso di apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (situati nelle zone che il Comune non ha sottoposto a tutela prevista dal citato articolo 64).
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L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)
19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (95).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione (96).
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente (97).
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (98).
5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20] (99).
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni (100).
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali (101).
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (102).
(95) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi la lettera c) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(96) Comma così modificato prima dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(97) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(98) Comma aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(99) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.
(100) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dal commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69, dal comma 1 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, infine, così sostituito dal comma 4-bis dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 e il comma 4-ter del citato art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(101) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(102) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.