Non è reato pubblicare una lettera anonima che critica il maltrattamento di animaliCassazione penale, sezione V, sentenza 13 dicembre 2017, n. 55739 COMMENTO:
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/01/04/non-e-reato-pubblicare-una-lettera-anonima-che-critica-il-maltrattamento-di-animaliSENTENZA:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20171213/snpen@s50@a2017@n55739@tS.clean.pdfESTRATTO:
Insomma, il fatto certamente vero che il XXXX lasciasse per ore il suo cane in uno spazio
angusto ha sollecitato l'autrice della lettera a criticare pubblicamente le modalità di custodia
dell'animale, richiamando l'attenzione sulla vicenda ritenuta lesiva della vita e della salute dello
stesso animale.
E il direttore YYYY ha correttamente dato spazio all'esercizio di quel diritto di critica,
pubblicando la lettera, evidentemente ritenendola di interesse per i suoi lettori e comunque
rispettosa del requisito della continenza, che postula una forma espositiva corretta
della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non
trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Tale requisito,
d'altronde, non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo
accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero
giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in
cui il termine viene utilizzato.
Peraltro, va ricordato che, in riferimento all'esercizio del diritto di critica, la verità del fatto
assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in
quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura
carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed
asettica