Buongiorno,
L'art. 60, della L.R. n. 24 così come modificato prevede al comma 1: "La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
Ciò premesso, il luogo dove la persona fisica, intende avviare l'attività coincide con la sede legale della ditta? Pertanto la SCIA va presentata al SUAP del Comune dove è ubicata la sede legale dell'attività anche se l'eventuale deposito, utilizzato dalla ditta, è ubicato in un altro Comune?
E se non vi fosse coincidenza, come può il Comune interessato all’avvio dell’attività effettuare eventuali controlli, se non esistesse un luogo di riferimento per l'attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori?