Per come la vedo io, quando la norma del 1989 parla di ristorazione ha una precisa accezione che è quella di consumare pasti. All’epoca la distinzione fra bar e ristoranti era netta e non si poteva passare dall’una all’atra categoria senza l’assenso amministrativo. Oggi non c’è la distinzione giuridica ma può restare quella di fatto: quando l’esercizio svolge ristorazione… quando l’esercizio si limita al servizio al banco …
Al netto di regolamenti comunali sui requisiti di qualità della somm.ne, a parere mio, il bar senza ristorazione rientra fra “altri luoghi aperti al pubblico” (quindi bagno accessibile solo se 250 mq). Se il bar offre la possibilità della somministrazione di pasti (pranzo/cena) rientra nella “ristorazione”. Mi rendo conto che il controllo è un caos ma con il venir meno della distinzione giuridica la ristorazione rappresenta una mera modalità organizzativa che può essere messa in atto anche saltuariamente. La LR 62/2018 porta anche avanti il concetto (già presente nella 28/05) là dove indica l’obbligo della esposizione della tabella prezzi all’esterno per gli esercizi che fanno “ristorazione”.
La visitabilità / adattabilità / accessibilità sono concetti che si applicano all'intero edificio / unità immobiliare. Se si parla di servizi iginici allora si guarda se sono accessibili o meno nel senso: possono essere raggiunti e usati dal disabile o meno ai sensi della normativa tecnica