Nella questione distanze e contrasto al cd GAP, a monte, vi sono in genere Leggi Regionali e Regolamenti comunali che, in forza della singola LR, consentono l’individuazione di altri luoghi sensibili.
Ma qui il “provvedimento” comunale da dove dovrebbe trarre forza e legittimazione? Dall’art.32 Cost? Lo dovrà firmare il Sindaco quale Autorità Locale Sanitaria o il Dirigente comunale ex Tuel?
In primis - non esistendo più le tabelle merceologiche - bisogna stabilire se quel che viene venduto è “droga” (vietato), sostanza “alimentare” o “non alimentare” (gadget, profumatori di ambiente etc) e se rispetta gli obblighi del Codice del Consumo.
A fine mese dovrebbe pronunciarsi in tema la Cassazione a Sez. Unite